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Document 32007R0455

    Regolamento (CE) n. 455/2007 della Commissione, del 25 aprile 2007 , relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

    GU L 56M del 29.2.2008, p. 335–336 (MT)
    GU L 109 del 26.4.2007, p. 30–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/455/oj

    26.4.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 109/30


    REGOLAMENTO (CE) N. 455/2007 DELLA COMMISSIONE

    del 25 aprile 2007

    relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

    considerando quanto segue:

    (1)

    Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

    (2)

    Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l’applicazione di misure tariffarie o d’altra natura nel quadro degli scambi di merci.

    (3)

    In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3 di detta tabella.

    (4)

    È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti, fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata e che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano continuare ad essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (2).

    (5)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

    Articolo 2

    Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento possono continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un periodo di tre mesi.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 25 aprile 2007.

    Per la Commissione

    László KOVÁCS

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 301/2007 (GU L 81 del 22.3.2007, pag. 11).

    (2)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).


    ALLEGATO

    Designazione delle merci

    Classificazione

    (codice NC)

    Motivazione

    (1)

    (2)

    (3)

    1.

    Preparazione consistente in una soluzione alcolica confezionata in fiale per la vendita al minuto. La composizione è la seguente:

    fipronil (ISO)

    10 g

    butilidrossianisolo (BHA, E 320)

    0,02 g

    butilidrossitoluene (BHT, E 321)

    0,01 g

    eccipiente q.b.

    100 ml

    La preparazione, contenente una sostanza ad attività insetticida ed acaricida contro parassiti quali pulci, zecche e pidocchi, è usata esternamente sugli animali domestici (cani e gatti)

    3808 91 90

    La classificazione è determinata dalle regole generali di interpretazione della nomenclatura combinata 1, 3a e 6 nonché dal testo dei codici NC 3808, 3808 91 e 3808 91 90.

    Cfr. anche note esplicative del SA della voce 3808 e delle sottovoci da 3808 91 a 3808 99.

    La preparazione non è destinata ad usi terapeutici o profilattici, ai sensi della voce 3004.

    2.

    Preparazione consistente in una soluzione alcolica confezionata sotto forma di spray (nebulizzatore, pompa) per la vendita al minuto. La composizione è la seguente:

    fipronil (ISO)

    0,25 g

    eccipiente q.s.p.

    100 ml

    La preparazione, una sostanza ad attività insetticida ed acaricida contro parassiti quali pulci, zecche e pidocchi, è usata esternamente sugli animali domestici (cani e gatti)

    3808 91 90

    La classificazione è determinata dalle regole generali di interpretazione della nomenclatura combinata 1, 3a e 6 nonché dal testo dei codici NC 3808, 3808 91 e 3808 91 90.

    Cfr. anche note esplicative SA della voce 3808 e delle voci da 3808 91 a 3808 99.

    La preparazione non è destinata ad usi terapeutici o profilattici, ai sensi della voce 3004.

    La preparazione non contiene alcun ingrediente che conferisca al prodotto le proprietà di una preparazione per la toelettatura degli animali. Pertanto, essa è esclusa dalla voce 3307.


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