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Document 32007R0438
Commission Regulation (EC) No 438/2007 of 20 April 2007 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature
Regolamento (CE) n. 438/2007 della Commissione, del 20 aprile 2007 , relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Regolamento (CE) n. 438/2007 della Commissione, del 20 aprile 2007 , relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
GU L 104 del 21.4.2007, p. 18–19
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
GU L 56M del 29.2.2008, p. 313–314
(MT)
In force
21.4.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 104/18 |
REGOLAMENTO (CE) N. 438/2007 DELLA COMMISSIONE
del 20 aprile 2007
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. |
(2) |
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci. |
(3) |
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3 di detta tabella. |
(4) |
È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti, fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata e che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano continuare ad essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (2). |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento possono continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un periodo di tre mesi.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 2007.
Per la Commissione
László KOVÁCS
Membro della Commissione
(1) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 301/2007 (GU L 81 del 22.3.2007, pag. 11).
(2) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag 1).
ALLEGATO
Designazione delle merci |
Classificazione (Codice NC) |
Motivazione |
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(1) |
(2) |
(3) |
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Preparazione in forma di capsule di gelatina. Ciascuna capsula contiene:
Gli oli e la cera contenuti nel preparato sono utilizzati come eccipienti o riempitivi (filler). Il prodotto è condizionato per la vendita al minuto. Secondo le istruzioni riportate sulla confezione, il coenzima Q10 è utilizzato come coadiuvante nei disturbi del sistema circolatorio. |
2106 90 92 |
Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, della nota 1. a) del capitolo 30 e del testo dei codici NC 2106, 2106 90 e 2106 90 92. Il prodotto è escluso dalla voce 1517 in quanto gli oli e la cera in esso contenuti hanno unicamente funzione di eccipienti e riempitivi. La classificazione tariffaria del prodotto è determinata dal coenzima Q10; la sua concentrazione nella preparazione è molto più alta della sua concentrazione naturale negli oli. Il prodotto non può essere classificato nel capitolo 30 in quanto la dose di coenzima Q10 raccomandata è insufficiente per un uso terapeutico o profilattico. Il prodotto deve essere classificato come integratore alimentare della voce 2106. |