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Document 32007R0406
Commission Regulation (EC) No 406/2007 of 12 April 2007 establishing a prohibition of fishing for herring in EC and international waters of ICES zones I and II by vessels flying the flag of the United Kingdom
Regolamento (CE) n. 406/2007 della Commissione, del 12 aprile 2007 , relativo al divieto di pesca dell'aringa nelle acque comunitarie e nelle acque internazionali delle zone CIEM I e II per le navi battenti bandiera del Regno Unito
Regolamento (CE) n. 406/2007 della Commissione, del 12 aprile 2007 , relativo al divieto di pesca dell'aringa nelle acque comunitarie e nelle acque internazionali delle zone CIEM I e II per le navi battenti bandiera del Regno Unito
GU L 99 del 14.4.2007, pp. 9–10
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
GU L 327M del 5.12.2008, pp. 979–981
(MT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2007
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14.4.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 99/9 |
REGOLAMENTO (CE) N. 406/2007 DELLA COMMISSIONE
del 12 aprile 2007
relativo al divieto di pesca dell'aringa nelle acque comunitarie e nelle acque internazionali delle zone CIEM I e II per le navi battenti bandiera del Regno Unito
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 26, paragrafo 4,
visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (2), in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 41/2007 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, che stabilisce, per il 2007, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (3), fissa i contingenti per il 2007. |
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(2) |
In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2007. |
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(3) |
È quindi necessario vietare la pesca, la detenzione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di tale stock, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Esaurimento del contingente
Il contingente di pesca assegnato per il 2007 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.
Articolo 2
Divieti
La pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Sono vietati la detenzione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di tale stock catturato dalle navi suddette dopo tale data.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 aprile 2007.
Per la Commissione
Fokion FOTIADIS
Direttore generale della Pesca e degli affari marittimi
(1) GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.
(2) GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1967/2006 (GU L 409 del 30.12.2006, pag. 11; rettifica nella GU L 36 dell'8.2.2007, pag. 6).
ALLEGATO
|
N. |
02 |
|
Stato membro |
Regno Unito |
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Stock |
HER/1/2. |
|
Specie |
Aringa (Clupea harengus) |
|
Zona |
Acque comunitarie e acque internazionali delle zone CIEM I e II |
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Data |
9 marzo 2007 |