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Document 32007R0394

Regolamento (CE) n. 394/2007 della Commissione, del 12 aprile 2007 , recante modifica dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all’indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari

GU L 98 del 13.4.2007, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
GU L 327M del 5.12.2008, p. 976–978 (MT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/394/oj

13.4.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 98/3


REGOLAMENTO (CE) N. 394/2007 DELLA COMMISSIONE

del 12 aprile 2007

recante modifica dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all’indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all’indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (1), in particolare l’articolo 13, secondo trattino,

considerando quanto segue:

(1)

Secondo le norme per la produzione biologica a livello aziendale di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2092/91, gli animali devono essere alimentati con mangimi ottenuti con metodo di produzione biologico. Una parte limitata delle razioni alimentari può tuttavia contenere mangimi in fase di conversione quali definiti all’articolo 4, punto 24), del regolamento (CEE) n. 2092/91.

(2)

I produttori di alcuni Stati membri devono attualmente far fronte a una carenza di mangimi biologici dovuta a raccolti di colture biologiche inferiori alla media, a requisiti giuridici più rigorosi sull’origine biologica dei mangimi e all’espansione dei mercati di prodotti biologici. Per ovviare a questa carenza si ritiene opportuno autorizzare, per un periodo limitato, un aumento della percentuale di mangimi in conversione che può essere inclusa nella razione alimentare degli animali.

(3)

Un aumento temporaneo della percentuale autorizzata di mangimi in conversione garantirà inoltre la futura offerta di mangimi biologici e, migliorando la situazione del mercato dei foraggi in conversione, incoraggerà gli agricoltori a convertirsi all’agricoltura biologica.

(4)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2092/91.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell’articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2092/91,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (CEE) n. 2092/91 è sostituito dall’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 aprile 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1997/2006 (GU L 379 del 28.12.2006, pag. 1).


ALLEGATO

Nell’allegato I, parte B, del regolamento (CEE) n. 2092/91, il testo del punto 4.4 è sostituito dal seguente:

«4.4.

Fino al 31 dicembre 2008, l’incorporazione nella razione alimentare di alimenti in fase di conversione è autorizzata fino ad un massimo del 50 % in media della formula alimentare. Allorché gli alimenti in fase di conversione provengono da un’unità della propria azienda, la percentuale può arrivare all’80 %.

A partire dal 1o gennaio 2009, l’incorporazione nella razione alimentare di alimenti in fase di conversione è autorizzata fino ad un massimo del 30 % in media della formula alimentare. Allorché gli alimenti in fase di conversione provengono da un’unità della propria azienda, la percentuale può arrivare al 60 %.

Tali percentuali sono espresse in percentuale di sostanza secca degli alimenti di origine agricola.»


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