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Document 32007R0380

    Regolamento (CE) n. 380/2007 della Commissione, del 4 aprile 2007 , che stabilisce che non sono più raggiunti i limiti per il rilascio di titoli d’importazione per prodotti del settore dello zucchero nell’ambito dei contingenti tariffari e degli accordi preferenziali

    GU L 95 del 5.4.2007, p. 7–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/380/oj

    5.4.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 95/7


    REGOLAMENTO (CE) N. 380/2007 DELLA COMMISSIONE

    del 4 aprile 2007

    che stabilisce che non sono più raggiunti i limiti per il rilascio di titoli d’importazione per prodotti del settore dello zucchero nell’ambito dei contingenti tariffari e degli accordi preferenziali

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1),

    visto il regolamento (CE) n. 950/2006 della Commissione del 28 giugno 2006 che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009, le modalità di applicazione per l’importazione e la raffinazione dei prodotti del settore dello zucchero nell’ambito di taluni contingenti tariffari e di taluni accordi preferenziali (2), in particolare l’articolo 5, paragrafo 4,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Dalla contabilizzazione di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 950/2006, è emerso che sono ancora disponibili quantitativi di zucchero per il contingente di cui all’articolo 24 del regolamento (CE) n. 950/2006, recante il numero d’ordine 09.4318.

    (2)

    La Commissione deve pertanto informare che i corrispondenti limiti non sono raggiunti,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    I limiti per il contingente di cui all’articolo 24 del regolamento (CE) n. 950/2006, recante il numero d’ordine 09.4318, non sono più raggiunti.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il 6 aprile 2007.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 4 aprile 2007.

    Per la Commissione

    Jean-Luc DEMARTY

    Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


    (1)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2011/2006 (GU L 384 del 29.12.2006, pag. 1).

    (2)  GU L 178 dell’1.7.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2031/2006 (GU L 414 del 30.12.2006, pag. 43).


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