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Document 32007R0375
Commission Regulation (EC) No 375/2007 of 30 March 2007 amending Regulation (EC) No 1702/2003 laying down implementing rules for the airworthiness and environmental certification of aircraft and related products, parts and appliances, as well as for the certification of design and production organisations (Text with EEA relevance )
Regolamento (CE) n. 375/2007 della Commissione, del 30 marzo 2007 , recante modifica del regolamento (CE) n. 1702/2003 che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità ed ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione (Testo rilevante ai fini del SEE )
Regolamento (CE) n. 375/2007 della Commissione, del 30 marzo 2007 , recante modifica del regolamento (CE) n. 1702/2003 che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità ed ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione (Testo rilevante ai fini del SEE )
GU L 94 del 4.4.2007, p. 3–17
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
GU L 312M del 22.11.2008, p. 316–330
(MT)
No longer in force, Date of end of validity: 09/09/2012; abrogato da 32012R0748
4.4.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 94/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 375/2007 DELLA COMMISSIONE
del 30 marzo 2007
recante modifica del regolamento (CE) n. 1702/2003 che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità ed ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1592/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2002, recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza aerea (1), in particolare gli articoli 5 e 6,
considerando quanto segue:
(1) |
Gli aeromobili soggetti alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1592/2002 devono essere in possesso prima del 28 marzo 2007 di un certificato di aeronavigabilità o di un permesso di volo conformi a quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1702/2003 della Commissione, del 24 settembre 2003, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità ed ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione (2). In assenza di tale certificato o permesso di volo dopo la data sopramenzionata non è autorizzato il loro utilizzo da parte di operatori comunitari nel territorio degli Stati membri. |
(2) |
Conformemente all'articolo 2, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 1702/2003, l’Agenzia europea per la sicurezza aerea (di seguito «l’Agenzia») è tenuta a determinare prima del 28 marzo 2007 il progetto approvato, necessario ai fini del rilascio dei certificati di aeronavigabilità o dei permessi di volo, per gli aeromobili registrati negli Stati membri che non soddisfano le disposizioni dell’articolo 2, paragrafo 3, lettera a). L'Agenzia non ha potuto effettuare tale accertamento entro il termine indicato non avendo ricevuto le necessarie domande da parte dei progettisti. |
(3) |
Se da un lato i certificati di aeronavigabilità possono essere rilasciati solo quando l'Agenzia sia stata in grado di approvare il progetto dopo una valutazione tecnica del prodotto, i certificati di aeronavigabilità limitata, dall'altro, possono essere rilasciati per un periodo di tempo limitato al fine di consentire il proseguimento dell’attività di tali aeromobili e di permettere all’Agenzia di esaminarne il progetto. |
(4) |
Per motivi di tempo l'Agenzia non ha potuto adottare le apposite specifiche di aeronavigabilità prima del 28 marzo 2007. È tuttavia possibile determinare un progetto approvato con riferimento a quello dello Stato di progettazione come è già avvenuto per la maggior parte degli aeromobili in possesso di un certificato di omologazione del tipo rilasciato da uno Stato membro prima del 28 settembre 2003. |
(5) |
Tale determinazione dovrebbe essere effettuata solo per gli aeromobili per i quali gli Stati membri abbiano rilasciato certificati di aeronavigabilità, esclusi i certificati di aeronavigabilità limitata e i permessi di volo, per garantire che detti aeromobili siano almeno conformi ai requisiti di sicurezza di cui all'allegato 8 della Convenzione sull'aviazione civile internazionale. |
(6) |
Al fine di ridurre al minimo i rischi per la sicurezza e limitare distorsioni della concorrenza, la misura prevista dovrebbe applicarsi esclusivamente agli aeromobili per i quali gli Stati membri abbiano rilasciato un certificato di aeronavigabilità e che fossero presenti nel registro di tali Stati membri alla data in cui il regolamento (CE) n. 1703/2003 è divenuto applicabile negli stessi (3). I proprietari degli aeromobili in questione non erano a conoscenza, all'epoca della registrazione, del rischio di non poter continuare le operazioni dopo il 28 marzo 2007. Al contrario, i proprietari di aeromobili registrati in uno Stato membro dopo la data in cui il regolamento (CE) n. 1703/2003 è divenuto applicabile in tale Stato erano a conoscenza, al momento della registrazione, del fatto che tali aeromobili non avrebbero potuto continuare a operare dopo il 28 marzo 2007, a meno che l'Agenzia non fosse riuscita a approvare il loro progetto entro tale data. |
(7) |
Si ritiene necessario garantire che gli aeromobili ammissibili alla misura prevista siano esclusivamente aeromobili per i quali l’autorità competente dello Stato di progettazione si impegni, mediante un accordo di lavoro conforme al disposto dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1592/2002, ad assistere l’Agenzia per assicurare la sorveglianza continua del progetto approvato così determinato. |
(8) |
La misura prevista dovrebbe avere carattere temporaneo per ridurre i rischi legati alle limitate conoscenze tecniche che l'Agenzia ha del progetto dei prodotti interessati. È inoltre necessario istituire incentivi per i progettisti affinché assistano l'Agenzia nel determinare il progetto approvato necessario per integrare pienamente i loro aeromobili nel sistema comunitario. Inoltre l'applicazione di regimi di regolamentazione diversi ad aeromobili che operano nello stesso contesto potrebbe sollevare problemi di concorrenza sleale nel mercato interno e non può essere continuata indefinitamente. La validità della misura dovrebbe pertanto essere limitata a un periodo di 12 mesi, che potrà essere prorogato fino a un massimo di 18 mesi, purché sia stato avviato un processo di certificazione e che esso possa essere portato a termine nel periodo in questione. |
(9) |
L’articolo 2, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 1702/2003 concerne esclusivamente gli aeromobili ai quali è stato rilasciato un certificato di omologazione del tipo. Tuttavia per una serie di aeromobili ai quali è applicabile la misura specificata nell’articolo in questione non è mai stato rilasciato un certificato di omologazione del tipo perché siffatto documento non era richiesto dalle norme ICAO applicabili all’epoca in cui sono stati progettati e certificati. È necessaria pertanto una chiarificazione per garantire che a tali aeromobili possano continuare a ottenere il rilascio di un certificato di aeronavigabilità. |
(10) |
Il regolamento (CE) n. 1702/2003 dovrebbe essere modificato per evitare confusione e garantire la certezza del diritto in relazione ai punti 21A.173(b)(2) e 21A.184 dell'allegato del citato regolamento, che si riferiscono a «particolari specifiche di certificazione» anziché ad «apposite specifiche di aeronavigabilità» di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettera b), e all'articolo 15, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1592/2002. |
(11) |
In deroga alle norme per il rilascio dei certificati di aeronavigabilità, l'articolo 5, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 1592/2002 dispone il rilascio di un permesso di volo. Questo permesso viene generalmente rilasciato quando un certificato di aeronavigabilità è temporaneamente non valido, ad esempio a seguito di un danno, o quando non può essere rilasciato un certificato di aeronavigabilità, ad esempio quando l'aeromobile non soddisfi i requisiti essenziali di aeronavigabilità o quando la conformità a tali requisiti non sia stata ancora dimostrata ma l'aeromobile sia comunque in grado di volare in tutta sicurezza. |
(12) |
Dopo la fine del periodo transitorio per i permessi di volo è necessario adottare requisiti e procedure amministrative comuni per il rilascio di tali permessi, in modo che siano presenti tutte le condizioni necessarie a ridurre i rischi di scostamento dai requisiti essenziali, garantendo pertanto il riconoscimento dei permessi di volo da parte di tutti gli Stati membri conformemente all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1592/2002. |
(13) |
Le misure di cui al presente regolamento si basano sui pareri formulati dall'Agenzia (4) conformemente all'articolo 12, paragrafo 2, lettera b), e all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1592/2002. |
(14) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1592/2002, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 1702/2003 è modificato come segue.
1) |
L'articolo 2 è sostituito dal seguente: «Articolo 2 Omologazione di prodotti, parti e pertinenze 1. È previsto il rilascio di certificati di omologazione per prodotti, parti e pertinenze, come specificato nella parte 21. 2. In deroga al paragrafo 1, gli aeromobili, inclusi i prodotti, le parti o le pertinenze installati, che non sono registrati in uno Stato membro, non sono soggetti alle disposizioni contenute nei capitoli H e I della parte 21. Essi non sono inoltre soggetti alle disposizioni del capitolo P della parte 21, tranne quando uno Stato membro imponga la presenza di contrassegni di identificazione dell'aeromobile. 3. Laddove nell'allegato (parte 21) si faccia riferimento all’applicazione e/o all’osservanza delle disposizioni dell'allegato I (parte M) del regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione e uno Stato membro abbia deciso, conformemente all'articolo 7, paragrafo 3, lettere a) e b), di tale regolamento, di non applicare detta parte fino al 28 settembre 2008, fino a tale data si applicano le norme nazionali corrispondenti. Articolo 2 bis Mantenimento della validità dei certificati di omologazione del tipo e dei relativi certificati di aeronavigabilità 1. Per quanto concerne i prodotti in possesso di un certificato di omologazione o di un documento che autorizza il rilascio di un certificato di aeronavigabilità emessi prima del 28 settembre 2003 da uno Stato membro, si applicano le seguenti disposizioni:
2. Con riferimento ai prodotti per i quali era in corso un processo di omologazione da parte delle JAA o di uno Stato membro al 28 settembre 2003, si procede come segue:
3. Con riferimento ai prodotti dotati di certificato di omologazione nazionale, o equivalente, per i quali il processo di approvazione di una modifica condotto da uno Stato membro non era ancora concluso nel momento in cui il certificato di omologazione doveva essere conforme al presente regolamento, si procede come segue:
4. Con riferimento ai prodotti dotati di certificato di omologazione nazionale, o equivalente, e per i quali il processo di approvazione di un progetto di riparazioni di grande entità condotto da uno Stato membro non risultasse compiuto all’epoca in cui il certificato di omologazione doveva essere determinato in conformità al presente regolamento, le verifiche di conformità effettuate sulla base delle procedure JAA o di uno Stato membro si considerano effettuate dall'Agenzia al fine di conformarsi al punto 21A.433(a) della parte 21. 5. Un certificato di aeronavigabilità rilasciato da uno Stato membro, attestante la conformità con un certificato di omologazione di cui al paragrafo 1, si considera conforme al presente regolamento. Articolo 2 ter Mantenimento della validità dei certificati di omologazione supplementare 1. Con riferimento ai certificati di omologazione supplementari emessi da uno Stato membro in conformità alle procedure JAA o alle procedure nazionali applicabili e in relazione alle modifiche dei prodotti proposte da persone diverse dal titolare del certificato di omologazione del prodotto, approvato da uno Stato membro in base alle procedure nazionali applicabili, e qualora il certificato supplementare di omologazione o le modifiche fossero validi al 28 settembre 2003, si supporrà che il certificato supplementare di omologazione o le modifiche siano stati rispettivamente rilasciati e ammesse in conformità al presente regolamento. 2. Con riferimento ai certificati di omologazione supplementari per i quali al 28 settembre 2003 fosse in corso un processo di certificazione da parte di uno Stato membro in conformità alle procedure JAA applicabili per i certificati di omologazione supplementari e in relazione altresì alle modifiche di grande entità ai prodotti proposte da persone diverse dal titolare del certificato di omologazione del prodotto, per le quali alla data del 28 settembre 2003 fosse in corso un processo di certificazione da parte di uno Stato membro in conformità alle procedure nazionali applicabili, si procede come segue:
Articolo 2 quater Proseguimento dell’attività di taluni aeromobili registrati negli Stati membri 1. Con riferimento a un aeromobile che non si può considerare dotato di un certificato di omologazione rilasciato in conformità dell'articolo 2 bis, paragrafo 1, lettera a), per il quale uno Stato membro abbia rilasciato un certificato di aeronavigabilità prima che il regolamento (CE) n. 1702/2003 diventasse applicabile in tale Stato membro (5), che risultava presente nel registro di detto Stato membro a quella data e nel registro di uno Stato membro al 28 marzo 2007, le apposite specifiche di aeronavigabilità emanate in conformità del presente regolamento laddove si ritengono costituite dalla combinazione di quanto segue:
2. Le apposite specifiche di aeronavigabilità consentono il proseguimento del tipo di attività che l’aeromobile era autorizzato a effettuare al 28 marzo 2007 e sono valide fino al 28 marzo 2008, a meno che dette specifiche non siano sostituite da un’approvazione di progetto e ambientale rilasciata dall'Agenzia in conformità del presente regolamento. Certificati di aeronavigabilità limitata per l'aeromobile in questione sono rilasciati dagli Stati membri ai sensi del capitolo H della parte 21 quando sia attestata la conformità con dette specifiche. 3. La Commissione può prorogare il periodo di validità di cui al paragrafo 2 di un massimo di 18 mesi per aeromobile di un certo tipo, purché l'Agenzia abbia avviato un processo di certificazione di tale tipo di aeromobile anteriormente al 28 marzo 2008 e essa ritenga che tale processo possa concludersi entro il periodo addizionale di validità. In tale caso l'Agenzia notifica le proprie conclusioni alla Commissione. Articolo 2 quinquies Mantenimento della validità dei certificati concernenti parti e pertinenze 1. Le approvazioni di parti e pertinenze rilasciate da uno Stato membro e valide al 28 settembre 2003 si considerano rilasciate conformemente al presente regolamento. 2. Con riferimento alle parti e pertinenze per le quali fosse in corso un processo di approvazione o autorizzazione da parte di uno Stato membro al 28 settembre 2003, si procede come segue:
Articolo 2 sexies Permesso di volo Le condizioni determinate anteriormente al 28 marzo 2007 dagli Stati membri in relazione ai permessi di volo, o a altri certificati di aeronavigabilità, rilasciati per aeromobili non dotati di un certificato di aeronavigabilità o di un certificato di aeronavigabilità limitata rilasciati conformemente al presente regolamento, si considerano determinate conformemente al presente regolamento, a meno che l'Agenzia stabilisca prima del 28 marzo 2008 che tali condizioni non garantiscono un livello di sicurezza equivalente a quello richiesto dal regolamento (CE) n. 1592/2002 o dal presente regolamento. Il permesso di volo o altro certificato di aeronavigabilità rilasciati dagli Stati membri anteriormente al 28 marzo 2007 per aeromobili non dotati di un certificato di aeronavigabilità o di un certificato di aeronavigabilità limitata rilasciati conformemente al presente regolamento si considerano come permesso di volo rilasciato conformemente al presente regolamento fino al 28 marzo 2008.» |
2) |
L'allegato (parte 21) del regolamento (CE) n. 1702/2003 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2007.
Per la Commissione
Jacques BARROT
Vicepresidente
(1) GU L 240 del 7.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1701/2003 della Commissione (GU L 243 del 27.9.2003, pag. 5).
(2) GU L 243 del 27.9.2003, pag. 6. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 706/2006 (GU L 122 del 9.5.2006, pag. 16).
(3) UE 15: 28 settembre 2003; UE 10: 1o maggio 2004; UE 2: 1o gennaio 2007.
(4) Pareri 1/2007 del 30 gennaio 2007 e 2/2007 dell'8 febbraio 2007.
(5) UE 15: 28 settembre 2003; UE 10: 1o maggio 2004 e UE 2: 1o gennaio 2007.
ALLEGATO
L'allegato del regolamento (CE) n. 1702/2003 è così modificato:
1) |
Al punto 21A.139 è aggiunta la seguente lettera b)(1)(xvii):
|
2) |
Al punto 21A.163 è aggiunta la seguente lettera e):
|
3) |
Al punto 21A.165 sono aggiunte le seguenti lettere j) e k):
|
4) |
Il titolo del capitolo H della sezione A è sostituito dal seguente: «CAPITOLO H — CERTIFICATI DI AERONAVIGABILITÀ E CERTIFICATI DI AERONAVIGABILITÀ LIMITATA» |
5) |
Al punto 21A.173(b), comma 2), l'espressione «determinate specifiche di certificazione» è sostituita dall'espressione «determinate specifiche di aeronavigabilità». |
6) |
Al punto 21A.173 la lettera c) è soppressa. |
7) |
Al punto 21A.174 la lettera d) è soppressa. |
8) |
La lettera b) del punto 21A.179 è sostituita dalla seguente:
|
9) |
Al punto 21A.184, l'espressione «determinate specifiche di certificazione» è sostituita dall'espressione«determinate specifiche di aeronavigabilità». |
10) |
Il punto 21A.185 è soppresso. |
11) |
La lettera b) del punto 21A.263 è sostituita dalla seguente:
|
12) |
Al punto 21A.263(c) sono aggiunti i seguenti commi 6) e 7):
|
13) |
Al punto 21A.265 sono aggiunte le seguenti lettere f) e g):
|
14) |
Il capitolo P della sezione A è sostituito dal seguente: «CAPITOLO P — PERMESSO DI VOLO 21A.701 Campo d'applicazione Il permesso di volo è rilasciato conformemente al presente capitolo a aeromobili non conformi — o per i quali non è stata provata la conformità — alle specifiche di aeronavigabilità applicabili, ma in grado di volare in sicurezza in determinate condizioni e per i seguenti fini:
21A.703 Ammissibilità Tutte le persone fisiche o giuridiche possono richiedere un permesso di volo eccetto quando tale permesso sia richiesto ai fini del punto 21A.701(a)(15), nel qual caso il richiedente deve essere il proprietario. Una persona ammessa a presentare domanda di permesso di volo può presentare anche domanda di approvazione delle condizioni di volo. 21A.705 Autorità competente In deroga al punto 21.1 del presente capitolo, per “autorità competente” si intende:
21A.707 Domanda di permesso di volo
21A.708 Condizioni di volo Le condizioni di volo comprendono:
21A.709 Domanda di approvazione delle condizioni di volo
21A.710 Approvazione delle condizioni di volo
21A.711 Rilascio del permesso di volo
21A.713 Modifiche
21A.715 Lingua I manuali, i cartelli, gli elenchi, i contrassegni degli strumenti e le altre informazioni richieste dalle specifiche di certificazione applicabili, devono essere redatti in una o più lingue ufficiali dell'Unione europea ritenute accettabili dall'autorità competente. 21A.719 Trasferibilità
21A.721 Ispezioni Il titolare o il richiedente di un permesso di volo deve garantire l'accesso all'aeromobile interessato su richiesta dell'autorità competente. 21A.723 Durata e validità
21A.725 Rinnovo del permesso di volo Il rinnovo del permesso di volo è trattato alla stregua di una modifica conformemente al punto 21A.713. 21A.727 Obblighi del titolare di un permesso di volo Il titolare di un permesso di volo deve garantire che siano soddisfatte e mantenute tutte le condizioni e limitazioni associate al permesso di volo. 21A.729 Conservazione della documentazione
|
15) |
Il punto 21B.20 è sostituito dal seguente: «21B.20 Obblighi dell'autorità competente L'autorità competente di uno Stato membro è responsabile dell'esecuzione della sezione A, capitoli F, G, H, I e P, solo nei riguardi di richiedenti e titolari la cui principale sede di attività sia nel proprio territorio.» |
16) |
La lettera a) del punto 21B0.25 è sostituita dalla seguente:
|
17) |
Il titolo del capitolo H della sezione B è sostituito dal seguente: «CAPITOLO H — CERTIFICATI DI AERONAVIGABILITÀ E CERTIFICATI DI AERONAVIGABILITÀ LIMITATA» |
18) |
La lettera a) del punto 21B.325 è sostituita dalla seguente:
|
19) |
Il punto 21B.330 è sostituito dal seguente: «21B.330 Sospensione e revoca dei certificati di aeronavigabilità e dei certificati di aeronavigabilità limitata
|
20) |
Il capitolo P della sezione B è sostituito dal seguente: «CAPITOLO P — PERMESSO DI VOLO 21B.520 Accertamenti
21B.525 Rilascio del permesso di volo L'autorità competente rilascia un permesso di volo (modulo AESA 20a, cfr. appendice) una volta accertata l'ottemperanza ai requisiti applicabili della sezione A, capitolo P. 21B.530 Revoca del permesso di volo
21B.545 Conservazione della documentazione
|
21) |
L'elenco delle appendici è sostituito dal seguente:
|
22) |
Il modulo AESA 20 è sostituito dal seguente: «» |
23) |
È aggiunto il seguente modulo AESA 20b: «» |
24) |
Il foglio B del modulo AESA 55 è sostituito dal seguente: «» |