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Document 32007R0373

    Regolamento (CE) n. 373/2007 della Commissione, del 2 aprile 2007 , che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 795/2004 recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio

    GU L 92 del 3.4.2007, p. 13–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
    GU L 327M del 5.12.2008, p. 937–941 (MT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/373/oj

    3.4.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 92/13


    REGOLAMENTO (CE) N. 373/2007 DELLA COMMISSIONE

    del 2 aprile 2007

    che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 795/2004 recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (1), in particolare l’articolo 60, paragrafo 2, seconda frase e l’articolo 145, lettere c) e d),

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione (2) reca le modalità di applicazione del regime di pagamento unico con effetto a decorrere dal 2005. Dall’esperienza maturata nell’attuazione di tale regime sotto il profilo amministrativo e operativo a livello nazionale è emerso che è necessario adottare ulteriori modalità di applicazione per taluni aspetti e che per altri aspetti occorre chiarire e adattare le norme in vigore.

    (2)

    La canna da zucchero occupa il terreno per cinque anni o più e fornisce raccolti ripetuti, sicché potrebbe essere considerata una coltura permanente. A norma dell’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003, le superfici destinate a colture permanenti non sono generalmente considerate «ettari ammissibili» ai fini dell’attivazione dei diritti all’aiuto. L’articolo 3 ter, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 795/2004, tuttavia, prevede l’ammissibilità delle colture permanenti nell’ambito del regime di pagamento unico quando la superficie in questione è oggetto di una domanda di aiuto per le colture energetiche di cui all’articolo 88 del regolamento (CE) n. 1782/2003.

    (3)

    Il regolamento (CE) n. 1782/2003, modificato dal regolamento (CE) n. 319/2006 del Consiglio (3), definisce le norme relative agli aiuti disaccoppiati e all’inserimento del sostegno per la barbabietola da zucchero, la canna da zucchero e la cicoria nel regime di pagamento unico. Pertanto, è opportuno che le superfici adibite alle suddette colture vengano considerate ammissibili senza che debba essere presentata una domanda presentata a titolo del regime per le colture energetiche. Occorre escludere la canna da zucchero dalla definizione di colture permanenti di cui all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 795/2004 aggiungendola all’elenco delle colture considerate pluriennali ai fini del titolo III del regolamento (CE) n. 1782/2003.

    (4)

    In conformità all’articolo 52 del regolamento (CE) n. 1782/2003, la coltivazione di canapa non destinata alla produzione di fibra è consentita come uso del suolo nell’ambito del regime di pagamento unico a partire dal 1o gennaio 2007. È necessario che la concessione dei pagamenti sia subordinata all’uso di sementi certificate di determinate varietà. Occorre pertanto modificare di conseguenza l’articolo 29 del regolamento (CE) n. 795/2004.

    (5)

    Il testo dell’articolo 30, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 795/2004, che istituisce l’obbligo per gli Stati membri di adottare le misure necessarie per l’applicazione dell’articolo 29 del regolamento (CE) n. 1782/2003 nel caso dei produttori che, detenendo un numero anormalmente basso di unità di bestiame adulto (UBA) per una parte dell’anno, creano artificialmente le condizioni necessarie per rispettare l’attività agricola minima, contiene un errore. È necessario che tale obbligo intervenga quando l’anomalia si riferisce a numeri elevati di unità di bestiame adulto (UBA). Occorre pertanto rettificare di conseguenza la suddetta disposizione.

    (6)

    L’allegato II del regolamento (CE) n. 795/2004 ha fissato il numero medio di ettari di cui all’articolo 60, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003 in base ai dati comunicati alla Commissione dagli Stati membri interessati. Malta e Slovenia hanno comunicato i relativi dati. È quindi opportuno fissare il numero di ettari anche per tali Stati membri.

    (7)

    Poiché l’inserimento del sostegno per la barbabietola da zucchero, la canna da zucchero e la cicoria nel regime di pagamento unico si applica a decorrere dal 1o gennaio 2006, è opportuno prevedere che la modifica della disposizione relativa all’ammissibilità delle superfici coltivate a canna da zucchero al regime di pagamento unico si applichi retroattivamente a decorrere da tale data.

    (8)

    Poiché il regolamento (CE) n. 795/2004 introduce le modalità di applicazione del regime di pagamento unico con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2005, è necessario che la rettifica dell’articolo 30, paragrafo 5, si applichi a decorrere dalla stessa data.

    (9)

    Occorre modificare e rettificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 795/2004.

    (10)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei pagamenti diretti,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CE) n. 795/2004 è così modificato:

    1)

    Alla tabella dell’articolo 2, lettera d), è aggiunta la riga seguente:

    «1212 99 20

    Canna da zucchero»

    2)

    All’articolo 29, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

    «Le sementi sono certificate a norma della direttiva 2002/57/CE del Consiglio (4), in particolare dell’articolo 12.

    3)

    All’articolo 30, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

    «5.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per l’applicazione dell’articolo 29 del regolamento (CE) n. 1782/2003 nel caso di produttori che, detenendo un numero anormalmente elevato di UBA per una parte dell’anno, creano artificialmente le condizioni necessarie per rispettare l’attività agricola minima.»

    4)

    L’allegato II è sostituito dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il punto 1 dell’articolo 1 si applica a decorrere dal 1o gennaio 2006.

    Il punto 2 dell’articolo 1 si applica a decorrere dal 1o gennaio 2007.

    Il punto 3 dell’articolo 1 si applica a decorrere dal 1o gennaio 2005.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 2 aprile 2007.

    Per la Commissione

    Mariann FISCHER BOEL

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2013/2006 (GU L 384 del 29.12.2006, pag. 13).

    (2)  GU L 141 del 30.4.2004, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1291/2006 (GU L 236 del 31.8.2006, pag. 20).

    (3)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 32.

    (4)  GU L 193 del 20.7.2002, pag. 74


    ALLEGATO

    «ALLEGATO II

    Numero di ettari di cui all’articolo 60, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003

    Stato membro e regioni

    Numero di ettari

    DANIMARCA

    33 740

    GERMANIA

    301 849

    Baden-Württemberg

    18 322

    Baviera

    50 451

    Brandeburgo e Berlino

    12 910

    Assia

    12 200

    Bassa Sassonia e Brema

    76 347

    Meclemburgo-Pomerania occidentale

    13 895

    Renania settentrionale-Vestfalia

    50 767

    Renania-Palatinato

    19 733

    Saarland

    369

    Sassonia

    12 590

    Sassonia-Anhalt

    14 893

    Schleswig-Holstein e Amburgo

    14 453

    Turingia

    4 919

    LUSSEMBURGO

    705

    FINLANDIA

    38 006

    Regione A

    3 425

    Regione B-C1

    23 152

    Regione C2-C4

    11 429

    MALTA

    3 640

    SLOVENIA

    11 437

    SVEZIA

     

    Regione 1

    9 193

    Regione 2

    8 375

    Regione 3

    17 448

    Regione 4

    4 155

    Regione 5

    4 051

    REGNO UNITO

     

    Inghilterra (altro)

    241 000

    Inghilterra (Moorland SDA)

    10

    Inghilterra (Upland SDA)

    190

    Irlanda del Nord

    8 304»


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