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Document 32007R0371

Regolamento (CE) n. 371/2007 della Commissione, del 2 aprile 2007 , recante modifica del regolamento (CE) n. 950/2006 che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2006/07, 2007/08 e 2008/09, le modalità di applicazione per l’importazione e la raffinazione di prodotti del settore dello zucchero nell’ambito di taluni contingenti tariffari e di taluni accordi preferenziali

GU L 92 del 3.4.2007, p. 6–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
GU L 348M del 24.12.2008, p. 1023–1027 (MT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2009; abrog. impl. da 32009R0891

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/371/oj

3.4.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 92/6


REGOLAMENTO (CE) N. 371/2007 DELLA COMMISSIONE

del 2 aprile 2007

recante modifica del regolamento (CE) n. 950/2006 che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2006/07, 2007/08 e 2008/09, le modalità di applicazione per l’importazione e la raffinazione di prodotti del settore dello zucchero nell’ambito di taluni contingenti tariffari e di taluni accordi preferenziali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l’articolo 40, paragrafo 1, lettera e), punto iii),

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (2), il richiedente di un titolo di importazione non può presentare più di una domanda per lo stesso numero d’ordine del contingente in un dato periodo o sottoperiodo contingentale. Le disposizioni del regolamento (CE) n. 1301/2006 si applicano fatte salve le condizioni supplementari o le deroghe eventualmente previste da regolamenti settoriali. In particolare, al fine di garantire un approvvigionamento fluido del mercato comunitario, è opportuno mantenere la periodicità delle domande di titoli di importazione prevista dal regolamento (CE) n. 950/2006 della Commissione (3), e dunque prevedere una deroga all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1301/2006 su questo particolare aspetto.

(2)

L’esperienza acquisita nei primi mesi di applicazione del regolamento (CE) n. 950/2006 dimostra la necessità di migliorare le modalità comuni di gestione previste da detto regolamento.

(3)

A norma dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 950/2006, se l’immissione in libera pratica non ha luogo nello Stato membro che ha rilasciato il titolo di importazione, lo Stato membro di immissione in libera pratica conserva il titolo di importazione di origine. Per consentire all’operatore di utilizzare i quantitativi restanti coperti dai titoli di importazione e per facilitare lo svincolo della cauzione del titolo di importazione, lo Stato membro in questione deve conservare solo una copia del titolo di importazione.

(4)

La comunicazione degli Stati membri alla Commissione di cui all’articolo 8, lettera b), punto i), del regolamento (CE) n. 950/2006 deve includere anche i quantitativi importati sotto forma di zucchero bianco.

(5)

A norma dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 950/2006, nel periodo dal 30 giugno alla fine della campagna di commercializzazione le raffinerie a tempo pieno possono presentare domande di titoli per l’importazione di zucchero da raffinare in tutti gli Stati membri nei limiti dei quantitativi per Stato membro per i quali possono essere rilasciati titoli di importazione per lo zucchero da raffinare. In tali casi non si applica l’obbligo di cui all’articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, di tale regolamento, di presentare la domanda alle autorità competenti dello Stato membro nel quale esse sono registrate ai fini dell’IVA.

(6)

Se lo zucchero importato come zucchero da raffinare non è raffinato entro il termine di cui all’articolo 4, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (CE) n. 950/2006, solo il titolare del titolo di importazione versa un importo pari a 500 EUR/t per i quantitativi di zucchero non raffinati. Pertanto deve essere abrogata la stessa penale imposta all’impresa produttrice di zucchero accreditata, di cui all’articolo 11, paragrafo 3, lettera a).

(7)

In conformità del regolamento (CE) n. 1894/2006 del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativo all’attuazione dell’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Brasile relativo alla modifica delle concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione all’Unione europea, che modifica e completa l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (4), la Comunità si è impegnata a importare dal Brasile un contingente tariffario di zucchero grezzo di canna da raffinare di 10 124 t, al dazio di 98 EUR/t.

(8)

Tale contingente deve essere aperto e gestito conformemente al regolamento (CE) n. 950/2006 come «zucchero concessioni CXL». Poiché ai sensi dell’articolo 24 del suddetto regolamento i contingenti tariffari per lo zucchero concessioni CXL sono aperti in riferimento alla campagna di commercializzazione, occorre adeguare il contingente tariffario annuale per i prodotti del settore dello zucchero grezzo di canna originari del Brasile in considerazione del fatto che la campagna di commercializzazione 2006/07 è di 15 mesi.

(9)

Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 950/2006.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 950/2006 è modificato come segue.

1)

All’articolo 4, paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

«2.   In deroga all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1301/2006, le domande di titoli di importazione sono presentate dal lunedì al venerdì di ogni settimana, a partire dalla data di cui al paragrafo 5 del presente articolo e fino all’interruzione del rilascio dei titoli a norma dell’articolo 5, paragrafo 3, secondo comma, del presente regolamento.»

2)

All’articolo 7, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Se l’immissione in libera pratica non ha luogo nello Stato membro che ha rilasciato il titolo di importazione, lo Stato membro di immissione in libera pratica conserva una copia del titolo di importazione, ed eventualmente il documento complementare compilato secondo le disposizioni degli articoli 22 e 23, e ne invia una copia allo Stato membro che ha rilasciato il titolo di importazione. In tali casi il titolare del titolo di importazione conserva l’originale.»

3)

All’articolo 8, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

anteriormente al 1o marzo e con riferimento alla campagna di commercializzazione precedente o al periodo di consegna precedente, secondo i casi:

i)

il quantitativo totale effettivamente importato:

sotto forma di zucchero da raffinare, espresso in peso tal quale e in equivalente zucchero bianco,

sotto forma di zucchero non destinato alla raffinazione, espresso in peso tal quale e in equivalente zucchero bianco,

sotto forma di zucchero bianco;

ii)

il quantitativo di zucchero, espresso in peso tal quale e in equivalente zucchero bianco, che è stato effettivamente raffinato.»

4)

All’articolo 10, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

«Per le domande trasmesse ai sensi della lettera b) del primo comma e in deroga all’articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, i richiedenti possono trasmettere le loro domande di titoli di importazione alle autorità competenti di uno Stato membro nel quale essi non sono registrati ai fini dell’IVA. In tal caso il richiedente trasmette il suo accreditamento per l’attività di raffineria a tempo pieno conformemente all’articolo 7, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 952/2006 della Commissione (5).

5)

All’articolo 11, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Ogni impresa produttrice di zucchero accreditata versa anteriormente al 1o giugno successivo alla rispettiva campagna di commercializzazione un importo pari a 500 EUR/t per i quantitativi di zucchero per i quali non può fornire la prova, giudicata soddisfacente dall’autorità competente, che lo zucchero di cui al paragrafo 2, lettera c), non è zucchero importato non destinato alla raffinazione oppure, se si tratta di zucchero destinato alla raffinazione, che non è stato raffinato per motivi tecnici eccezionali o per causa di forza maggiore.»

6)

All’articolo 24, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   Per ciascuna campagna di commercializzazione sono aperti contingenti tariffari per un quantitativo totale di 106 925 t di zucchero greggio di canna destinato alla raffinazione, di cui al codice NC 1701 11 10, da importare come “zucchero concessioni CXL” al dazio di 98 EUR/t.

Tuttavia, per la campagna di commercializzazione 2006/07, il quantitativo è pari a 144 388 t di zucchero greggio di canna.

2.   I quantitativi di cui al paragrafo 1 sono ripartiti per paese d’origine nel modo seguente:

Cuba

58 969 t,

Brasile

34 054 t,

Australia

9 925 t,

altri paesi terzi

3 977 t.

Tuttavia, per la campagna di commercializzazione 2006/07, la ripartizione per paese di origine è la seguente:

Cuba

73 711 t,

Brasile

47 630 t,

Australia

17 369 t,

altri paesi terzi

5 678 t.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 aprile 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 247/2007 della Commissione (GU L 69 del 9.3.2007, pag. 3).

(2)  GU L 238 dell’1.9.2006, pag. 13. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 289/2007 (GU L 78 del 17.3.2007, pag. 17).

(3)  GU L 178 dell’1.7.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2031/2006 (GU L 414 del 30.12.2006, pag. 43).

(4)  GU L 397 del 30.12.2006, pag. 1.

(5)  GU L 178 dell’1.5.2006, pag. 39


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