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Document 32007R0341

Regolamento (CE) n. 341/2007 della Commissione, del 29 marzo 2007 , recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari e istituzione di un regime di titoli di importazione e certificati d’origine per l’aglio e alcuni altri prodotti agricoli importati da paesi terzi

GU L 90 del 30.3.2007, p. 12–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
GU L 56M del 29.2.2008, p. 218–228 (MT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; abrogato da 32020R0760

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/341/oj

30.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 90/12


REGOLAMENTO (CE) N. 341/2007 DELLA COMMISSIONE

del 29 marzo 2007

recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari e istituzione di un regime di titoli di importazione e certificati d’origine per l’aglio e alcuni altri prodotti agricoli importati da paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), in particolare l’articolo 31, paragrafo 2, e l’articolo 34, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

A partire dal 1o giugno 2001 il dazio doganale normale per le importazioni di aglio del codice NC 0703 20 00 si compone di un dazio doganale «ad valorem» del 9,6 % e di un importo specifico di 1 200 EUR per tonnellata netta. Tuttavia, mediante un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica argentina, a norma dell’articolo XXVIII dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, per la modifica, per quanto riguarda l’aglio, delle concessioni previste nell’elenco CXL allegato al GATT (2), approvato con decisione 2001/404/CE del Consiglio (3), è stato aperto un contingente di 38 370 tonnellate in esenzione dal dazio specifico.

(2)

L’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica popolare cinese in applicazione dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione all’Unione europea (4), approvato con decisione 2006/398/CE del Consiglio (5), prevede per la Cina un aumento di 20 500 tonnellate del contingente tariffario di aglio.

(3)

Le condizioni che regolano la gestione dei suddetti contingenti (di seguito il «contingente GATT») sono state definite dal regolamento (CE) n. 1870/2005 della Commissione, del 16 novembre 2005, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari e istituzione di un regime di titoli di importazione e certificati d’origine per l’aglio importato da paesi terzi (6). A fini di maggiore chiarezza è opportuno abrogare detto regolamento e sostituirlo con un nuovo regolamento a partire dal 1o aprile 2007. Tuttavia, è necessario continuare ad applicare il regolamento (CE) n. 1870/2005 relativamente ai titoli di importazione rilasciati in conformità ad esso, per il periodo contingentale che scade il 31 maggio 2007.

(4)

L’aglio può essere importato anche al di fuori del contingente GATT, al dazio normale o a condizioni preferenziali nell’ambito degli accordi conclusi tra la Comunità e alcuni paesi terzi.

(5)

L’aglio è un prodotto importante del settore ortofrutticolo della Comunità, con una produzione annua di circa 250 000 tonnellate. Anche le importazioni annuali dai paesi terzi sono consistenti, nell’ordine di 60 000-80 000 tonnellate. I due principali paesi terzi fornitori sono la Cina (da 30 000 a 40 000 tonnellate all’anno) e l’Argentina (circa 15 000 tonnellate all’anno).

(6)

Il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (7), si applica ai titoli di importazione relativi ai periodi contingentali che hanno inizio il 1o gennaio 2007. Il regolamento (CE) n. 1301/2006 stabilisce, in particolare, disposizioni specifiche concernenti le domande di titoli di importazione, i richiedenti e il rilascio dei titoli. Il medesimo regolamento limita il periodo di validità dei titoli all’ultimo giorno del periodo contingentale. È necessario che le disposizioni del regolamento (CE) n. 1301/2006 si applichino ai contingenti tariffari stabiliti dal presente regolamento, fatte salve le condizioni supplementari e le deroghe relative ai richiedenti e alle notifiche alla Commissione in esso previste.

(7)

Dal momento che esiste un dazio specifico per le importazioni non preferenziali al di fuori del contingente GATT, per la gestione di quest’ultimo è necessario introdurre un regime di titoli di importazione. Tale sistema deve permettere un controllo dettagliato di tutte le importazioni di aglio. Le modalità relative a tale regime devono integrare, con possibilità di derogarvi, le modalità stabilite dal regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che fissa le modalità di applicazione del regime dei titoli d’importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (8).

(8)

Al fine di sorvegliare le importazioni il più strettamente possibile, soprattutto a seguito di recenti casi di frodi basate su una falsa indicazione dell’origine o del prodotto, è necessario che tutte le importazioni di aglio e di altri prodotti che potrebbero essere utilizzati per una scorretta indicazione dell’origine del prodotto siano soggette al rilascio di un titolo di importazione. È opportuno prevedere due categorie di titoli di importazione, una per le importazioni nell’ambito del contingente GATT e l’altra per tutti gli altri tipi di importazioni.

(9)

Nell’interesse degli attuali importatori, i quali di norma importano quantitativi rilevanti di aglio, come pure nell’interesse dei nuovi importatori entrati sul mercato, ai quali occorre dare la possibilità di presentare domande di titoli di importazione per un determinato quantitativo di aglio nell’ambito dei contingenti tariffari, è opportuno distinguere tra importatori tradizionali e nuovi importatori. Occorre stabilire una definizione precisa di queste due categorie di importatori, nonché alcuni criteri relativi ai richiedenti e all’utilizzo dei titoli di importazione rilasciati.

(10)

È necessario che i quantitativi da assegnare a queste categorie di importatori vengano stabiliti sulla base dei quantitativi effettivamente importati piuttosto che sulla base dei titoli di importazione rilasciati.

(11)

Occorre stabilire norme specifiche per consentire agli importatori in Bulgaria, Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Romania, Slovenia e Slovacchia di beneficiare dei contingenti di importazione. È opportuno che tali norme vengano sostituite da quelle normali non appena i suddetti importatori siano in grado di ottemperarvi.

(12)

Per tenere conto dei diversi modelli commerciali esistenti in Bulgaria, Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Romania, Slovenia e Slovacchia, è opportuno permettere alle autorità competenti di questi paesi di scegliere tra due metodi per stabilire il quantitativo di riferimento dei loro importatori tradizionali.

(13)

Occorre che le domande di titoli di importazione per l’importazione di aglio da paesi terzi presentate da importatori di entrambe le categorie siano soggette ad alcune restrizioni. Tali restrizioni sono necessarie non solo per salvaguardare la concorrenza tra gli importatori, ma anche per dare la possibilità agli importatori che esercitano effettivamente un’attività commerciale nel mercato degli ortofrutticoli di difendere la loro legittima posizione commerciale nei confronti di altri importatori e per impedire che un solo importatore possa controllare il mercato.

(14)

Al fine di salvaguardare la concorrenza fra gli importatori effettivi e impedire speculazioni nell’assegnazione di titoli di importazione per l’aglio del contingente GATT ed eventuali abusi che pregiudicherebbero le legittime posizioni commerciali degli importatori nuovi e tradizionali, è necessario introdurre controlli più rigorosi della corretta utilizzazione dei titoli di importazione. A questo scopo è necessario vietare il trasferimento dei titoli di importazione e prevedere sanzioni nel caso in cui lo stesso soggetto presenti più domande.

(15)

Occorre inoltre adottare misure atte a ridurre al minimo le domande di titoli di importazione a scopo speculativo che potrebbero impedire un pieno utilizzo del contingente tariffario. Data la natura e il valore del prodotto in esame, è opportuno prevedere il deposito di una cauzione per ogni tonnellata di aglio oggetto di una domanda di titolo di importazione. È opportuno che l’importo della cauzione sia sufficientemente elevato per scoraggiare la presentazione di domande speculative, ma non così elevato da scoraggiare gli importatori che esercitano effettivamente un’attività commerciale nel settore dell’aglio. Il livello oggettivo più adeguato per detta cauzione corrisponde al 5 % del dazio addizionale medio applicabile alle importazioni di aglio del codice NC 0703 20 00.

(16)

Allo scopo di rafforzare i controlli e di evitare rischi di sviamento degli scambi dovuti a documentazione inesatta, occorre mantenere il regime esistente dei certificati di origine per l’aglio importato da alcuni paesi terzi e l’obbligo del trasporto diretto dell’aglio in questione dal paese terzo di origine alla Comunità, nonché completare alla luce di nuove informazioni l’elenco dei suddetti paesi. È necessario che detti certificati d’origine vengano rilasciati dalle autorità nazionali competenti in conformità degli articoli da 55 a 62 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (9).

(17)

Oltre a quelle già previste nel regolamento (CE) n. 1301/2006, occorre specificare le comunicazioni necessarie fra Stati membri e Commissione, in particolare ai fini della gestione dei contingenti tariffari, dell’adozione di misure contro le frodi e della sorveglianza del mercato.

(18)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Apertura di contingenti tariffari e dazi applicabili

1.   In conformità degli accordi approvati con le decisioni 2001/404/CE e 2006/398/CE, sono aperti contingenti tariffari per l’importazione nella Comunità di aglio fresco o refrigerato del codice NC 0703 20 00 (di seguito «aglio»), fatte salve le condizioni stabilite nel presente regolamento. Il volume di ciascun contingente tariffario, il periodo contingentale e i sottoperiodi relativi, nonché il numero d’ordine figurano nell’allegato I del presente regolamento.

2.   Il dazio ad valorem applicabile all’aglio importato nell’ambito dei contingenti di cui al paragrafo 1 è del 9,6 %.

Articolo 2

Applicazione dei regolamenti (CE) n. 1291/2000 e (CE) n. 1301/2006

Salvo disposizioni contrarie del presente regolamento, si applicano le disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1291/2000 e (CE) n. 1301/2006.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1)

«periodo contingentale»: il periodo dal 1o giugno al 31 maggio successivo;

2)

«autorità competenti»: l’organismo o gli organismi designati dallo Stato membro ai fini dell’attuazione del presente regolamento.

Articolo 4

Categorie di importatori

1.   In deroga all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1301/2006, i richiedenti dei titoli «A» ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, soddisfano i pertinenti requisiti di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo.

2.   Per «importatori tradizionali» si intendono gli importatori in grado di comprovare:

a)

di aver ottenuto e utilizzato titoli di importazione per l’aglio ai sensi del regolamento (CE) n. 565/2002 della Commissione o titoli «A» a norma del regolamento (CE) n. 1870/2005 o del presente regolamento in ognuno dei tre precedenti periodi contingentali conclusi; nonché

b)

di aver importato nella Comunità, nel corso dell’ultimo periodo contingentale concluso precedente la presentazione della domanda, almeno 50 tonnellate di prodotti ortofrutticoli di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96.

Nel caso della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, per il periodo contingentale 2007/2008:

a)

non si applica la lettera a) del primo comma; e

b)

per «importazioni nella Comunità» si intendono le importazioni da paesi di origine diversi dagli Stati membri della Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 2006.

Nel caso della Bulgaria e della Romania, per i periodi contingentali 2007/08, 2008/09, 2009/10 e 2010/11:

a)

non si applica la lettera a) del primo comma; e

b)

per «importazioni nella Comunità» si intendono le importazioni da paesi di origine diversi dagli Stati membri della Comunità nella sua composizione al 1o gennaio 2007.

3.   Per «nuovi importatori» si intendono gli importatori diversi da quelli di cui al paragrafo 2, che abbiano importato nella Comunità almeno 50 tonnellate di prodotti ortofrutticoli di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96 in ciascuno dei due precedenti periodi contingentali conclusi o in ognuno degli anni civili precedenti.

I nuovi Stati membri scelgono e applicano a tutti i nuovi importatori uno dei due metodi di cui al primo comma, secondo criteri oggettivi e in modo da garantire parità di trattamento tra gli operatori.

4.   Gli importatori tradizionali e i nuovi importatori, al momento della presentazione della prima domanda di titoli di importazione relativa ad un dato periodo contingentale, trasmettono alle autorità competenti dello Stato membro nel quale sono stabiliti e dove sono iscritti nel registro dell’IVA, la prova che essi rispondono ai criteri di cui ai paragrafi 2 o 3.

La prova dello svolgimento di un’attività commerciale con paesi terzi è costituita esclusivamente dal documento doganale di immissione in libera pratica, debitamente vistato dalle autorità doganali e contenente un riferimento al richiedente in qualità di destinatario.

Articolo 5

Presentazione di titoli di importazione

1.   L’immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti elencati nell’allegato II è subordinata alla presentazione di un titolo di importazione rilasciato in conformità del presente regolamento.

2.   I titoli di importazione per l’aglio immesso in libera pratica nell’ambito dei contingenti di cui all’allegato I sono denominati di seguito «titoli A».

Gli altri titoli di importazione sono denominati di seguito «titoli B».

CAPO II

TITOLI «A»

Articolo 6

Disposizioni generali relative alle domande di titoli «A» e ai titoli «A»

1.   In deroga all’articolo 23 del regolamento (CE) n. 1291/2000, i titoli «A» sono validi unicamente per il sottoperiodo per il quale sono stati rilasciati. I titoli recano, nella casella 24, una delle diciture riportate nell’allegato III.

2.   La cauzione di cui all’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000 ammonta a 50 EUR per tonnellata.

3.   Nella casella 8 della domanda di titolo «A» e nel titolo stesso è riportato il paese d’origine e contrassegnata la dicitura «sì». Il titolo di importazione è valido unicamente per le importazioni originarie del paese indicato.

4.   In deroga all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000, i diritti derivanti dai titoli «A» non sono trasferibili.

Articolo 7

Ripartizione dei quantitativi totali tra importatori tradizionali e nuovi importatori

Il quantitativo totale assegnato all’Argentina, alla Cina e ad altri paesi terzi, a norma dell’allegato I, è così ripartito:

a)

70 % agli importatori tradizionali;

b)

30 % ai nuovi importatori.

Articolo 8

Quantitativo di riferimento degli importatori tradizionali

Ai fini del presente capo, per «quantitativo di riferimento» si intende il quantitativo di aglio importato da un importatore tradizionale ai sensi dell’articolo 4, quale di seguito indicato:

a)

per gli importatori tradizionali che hanno importato aglio fra il 1998 e il 2000 nella Comunità nella sua composizione al 1o gennaio 1995, il quantitativo massimo di aglio importato nel corso del 1998, del 1999 o del 2000;

b)

per gli importatori tradizionali che hanno importato aglio fra il 2001 e il 2003 nella Repubblica ceca, in Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia o Slovacchia, il quantitativo massimo di aglio importato:

i)

nel corso del 2001, del 2002 o del 2003; oppure

ii)

nel corso del periodo contingentale 2001/02, 2002/03 o 2003/04;

c)

per gli importatori tradizionali che hanno importato aglio in Bulgaria o in Romania fra il 2003 e il 2005, il quantitativo massimo di aglio importato:

i)

nel corso del 2003, del 2004 o del 2005; oppure

ii)

nel corso dei periodi contingentali 2003/04, 2004/05 o 2005/06;

d)

per gli importatori tradizionali che non rientrano nelle lettere a), b) o c), il quantitativo massimo di aglio importato nel corso di uno dei primi tre periodi contingentali conclusi durante i quali hanno ottenuto titoli di importazione ai sensi del regolamento (CE) n. 565/2002 (10), del regolamento (CE) n. 1870/2005 o del presente regolamento.

Ai fini del calcolo del quantitativo di riferimento, non viene preso in considerazione l’aglio originario dei nuovi Stati membri della Comunità nella sua composizione al 1o gennaio 2007.

La Repubblica ceca, l’Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l’Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia o la Slovacchia scelgono e applicano a tutti gli importatori tradizionali uno dei due metodi di cui al paragrafo 1, lettera b), secondo criteri oggettivi e in modo da garantire parità di trattamento tra gli operatori.

La Bulgaria e la Romania scelgono e applicano a tutti gli importatori tradizionali uno dei due metodi di cui al paragrafo 1, lettera c), secondo criteri oggettivi e in modo da garantire parità di trattamento tra gli operatori.

Articolo 9

Restrizioni applicabili alle domande di titoli «A»

1.   Il quantitativo totale oggetto di domande di titoli «A» presentate da un importatore tradizionale in un determinato periodo contingentale non può essere superiore al quantitativo di riferimento di tale importatore. Le domande non conformi a questa regola sono respinte dalle autorità competenti.

2.   Il quantitativo totale oggetto di domande di titoli «A» presentate da un nuovo importatore nel corso di un determinato sottoperiodo non può essere superiore al 10 % del quantitativo totale indicato nell’allegato I per quel sottoperiodo e quella origine. Le domande non conformi a questa regola sono respinte dalle autorità competenti.

Articolo 10

Presentazione di domande di titoli «A»

1.   Gli importatori presentano le domande di titoli «A» nei primi cinque giorni lavorativi del mese di aprile, luglio, ottobre e gennaio che precede il sottoperiodo corrispondente.

2.   Le domande di titoli «A» recano nella casella 20 la dicitura «importatore tradizionale» o «nuovo importatore», a seconda del caso.

3.   Non possono essere presentate domande di titoli «A» per un sottoperiodo e per un’origine determinati se nell’allegato I non figurano quantitativi per tale sottoperiodo e per tale origine.

4.   Se un operatore presenta più di una domanda, tutte le sue domande sono respinte e le cauzioni costituite all’atto della presentazione delle domande sono incamerate a favore dello Stato membro interessato.

5.   Una domanda di titolo «A» non può dare luogo al rilascio di un titolo «B».

Articolo 11

Rilascio di titoli «A»

Le autorità competenti rilasciano i titoli «A» il settimo giorno lavorativo successivo al termine di presentazione della notifica di cui all’articolo 12, paragrafo 1.

Articolo 12

Notifiche alla Commissione

1.   Entro il 15 di ogni mese di cui all’articolo 10, paragrafo 1, gli Stati membri notificano alla Commissione i quantitativi in chilogrammi, oggetto di domande di titoli «A» presentate per il sottoperiodo corrispondente, incluse le comunicazioni negative.

In deroga all’articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006, gli Stati membri trasmettono le informazioni di cui al suddetto comma entro la stessa data.

Le notifiche sono suddivise per origine. In esse sono riportate separatamente anche le cifre relative ai quantitativi di aglio richiesti da importatori tradizionali e da nuovi importatori.

2.   Entro l’ultimo giorno di ogni mese di cui all’articolo 10, paragrafo 1, gli Stati membri trasmettono alla Commissione l’elenco degli importatori tradizionali e dei nuovi importatori che presentano domande di titoli «A» per il sottoperiodo corrispondente. Nel caso di associazioni di operatori istituite in conformità della normativa nazionale, è fornito anche l’elenco degli operatori membri di dette associazioni. La suddetta comunicazione avviene per via telematica mediante il modulo che la Commissione mette a disposizione degli Stati membri.

CAPO III

TITOLI «B»

Articolo 13

Disposizioni relative alle domande di titoli «B» e ai titoli «B»

1.   I richiedenti possono presentare domande di titoli «B» solo alle autorità competenti dello Stato membro nel quale sono stabiliti e dove sono registrati ai fini dell’IVA.

2.   L’articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4, si applica, in quanto compatibile, ai titoli «B».

3.   I titoli «B» sono rilasciati immediatamente.

4.   Il loro periodo di validità è di tre mesi.

Articolo 14

Notifiche alla Commissione

Gli Stati membri notificano alla Commissione i quantitativi totali, incluse le comunicazioni negative, oggetto delle domande di titoli «B», entro il secondo giorno lavorativo di ogni settimana per le domande pervenute la settimana precedente.

I quantitativi in questione vengono ripartiti per giorno di domanda del titolo di importazione, per origine e per codice NC. Per prodotti diversi dall’aglio, è comunicato anche il nome del prodotto, come indicato nella casella 14 della domanda di titolo di importazione.

La suddetta notifica avviene per via telematica mediante il modulo che la Commissione mette a disposizione degli Stati membri.

CAPO IV

CERTIFICATI DI ORIGINE E TRASPORTO DIRETTO

Articolo 15

Certificati di origine

L’aglio originario di uno dei paesi terzi elencati nell’allegato IV può essere immesso in libera pratica nella Comunità soltanto se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

è presentato un certificato d’origine rilasciato dalle autorità nazionali competenti di tale paese, in conformità degli articoli da 55 a 62 del regolamento (CEE) n. 2454/93; e

b)

il prodotto è stato trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, in conformità dell’articolo 16.

Articolo 16

Trasporto diretto

1.   Si considerano trasportati direttamente nella Comunità dai paesi terzi elencati nell’allegato IV:

a)

i prodotti il cui trasporto è stato effettuato senza attraversamento del territorio di un altro paese terzo;

b)

i prodotti il cui trasporto è stato effettuato attraversando il territorio di uno o più paesi terzi diversi dal paese di origine, con o senza trasbordo o deposito temporaneo in tali paesi, a condizione che l’attraversamento sia giustificato da motivi geografici o da esigenze di trasporto e a condizione che i prodotti:

i)

siano rimasti sotto il controllo delle autorità doganali del paese o dei paesi di transito o di deposito;

ii)

non siano stati immessi sul mercato né offerti al consumo in tali paesi;

iii)

vi abbiano subito unicamente operazioni di scarico e di ricarico oppure operazioni destinate a garantirne la buona conservazione.

2.   La prova che le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera b), sono soddisfatte è fornita alle autorità competenti degli Stati membri con:

a)

un unico titolo di trasporto rilasciato nel paese d’origine che prevede l’attraversamento del paese o dei paesi di transito;

b)

un attestato rilasciato dalle autorità doganali del paese o dei paesi di transito, contenente:

i)

l’esatta designazione delle merci;

ii)

le date di scarico e ricarico, con indicazioni che consentano di identificare i veicoli di trasporto utilizzati;

iii)

una dichiarazione attestante le condizioni in cui sono state tenute; oppure

c)

nei casi in cui non possa essere fornita la prova di cui alle lettere a) o b), qualsiasi altro documento probatorio.

Articolo 17

Cooperazione amministrativa con determinati paesi terzi

1.   Non appena ciascun paese terzo figurante nell’allegato IV del presente regolamento ha trasmesso le informazioni necessarie all’attuazione di una procedura di cooperazione amministrativa, ai sensi degli articoli 63, 64 e 65 del regolamento (CEE) n. 2454/93, una comunicazione relativa a tale trasmissione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C.

2.   I titoli «A» di importazione di aglio originario dei paesi elencati nell’allegato IV possono essere rilasciati solo se il paese in questione ha trasmesso alla Commissione le informazioni di cui al paragrafo 1. Tali informazioni si considerano trasmesse alla data di pubblicazione prevista al paragrafo 1.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 18

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 1870/2005 è abrogato.

Tuttavia, il regolamento (CE) n. 1870/2005 continua ad applicarsi ai titoli di importazione rilasciati in conformità di esso, per il periodo contingentale che scade il 31 maggio 2007.

Articolo19

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o aprile 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione (GU L 7 dell’11.1.2003, pag. 64).

(2)  GU L 142 del 29.5.2001, pag. 8.

(3)  GU L 142 del 29.5.2001, pag. 7.

(4)  GU L 154 dell’8.6.2006, pag. 24.

(5)  GU L 154 dell’8.6.2006, pag. 22.

(6)  GU L 300 del 17.11.2005, pag. 19. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2000/2006 (GU L 379 del 28.12.2006, pag. 37).

(7)  GU L 238 dell’1.9.2006, pag. 13. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 289/2007 (GU L 78 del 17.3.2007, pag. 17).

(8)  GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2006 (GU L 365 del 21.12.2006, pag. 52).

(9)  GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 214/2007 (GU L 62 dell’1.3.2007, pag. 6).

(10)  GU L 86 del 3.4.2002, pag. 11. Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 1870/2005.


ALLEGATO I

Contingenti tariffari aperti in applicazione delle decisioni 2001/404/CE e 2006/398/CE per le importazioni di aglio del codice NC 0703 20 00

Origine

Numero d’ordine

Contingenti (in tonnellate)

Primo sottoperiodo

(giugno-agosto)

Secondo sottoperiodo

(settembre-novembre)

Terzo sottoperiodo

(dicembre-febbraio)

Quarto sottoperiodo

(marzo-maggio)

Totale

Argentina

 

 

 

19 147

Importatori tradizionali

09.4104

9 590

3 813

Nuovi importatori

09.4099

4 110

1 634

Totale

 

13 700

5 447

Cina

 

 

 

 

 

33 700

Importatori tradizionali

09.4105

6 108

6 108

5 688

5 688

Nuovi importatori

09.4100

2 617

2 617

2 437

2 437

Totale

 

8 725

8 725

8 125

8 125

Altri paesi terzi

 

 

 

 

 

6 023

Importatori tradizionali

09.4106

941

1 960

929

386

Nuovi importatori

09.4102

403

840

398

166

Totale

 

1 344

2 800

1 327

552

Totale

10 069

11 525

23 152

14 124

58 870


ALLEGATO II

Elenco dei prodotti di cui all’articolo 5, paragrafo 1

Codice NC

Designazione delle merci

0703 20 00

Agli, freschi o refrigerati

ex 0703 90 00

Altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati

ex 0710 80 95

Aglio (1) e Allium ampeloprasum (crudi o cotti, in acqua o al vapore), congelati

ex 0710 90 00

Miscele di ortaggi o di legumi contenenti aglio (1) e/o Allium ampeloprasum (crudi o cotti, in acqua o al vapore), congelati

ex 0711 90 80

Aglio (1) e Allium ampeloprasum temporaneamente conservati (per esempio, mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione) ma non atti per l’alimentazione nello stato in cui sono presentate

ex 0711 90 90

Miscele di ortaggi o di legumi contenenti aglio (1) e/o Allium ampeloprasum temporaneamente conservate (per esempio, mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione) ma non atte per l’alimentazione nello stato in cui sono presentate

ex 0712 90 90

Agli secchi (1) e Allium ampeloprasum e miscele di ortaggi o legumi secchi contenenti aglio (1) e/o Allium ampeloprasum, interi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati


(1)  Comprende anche prodotti nei quali il termine «aglio» è solo parte della designazione. Fra essi figurano i termini «aglio monobulbo», «aglio elefante», «aglio a spicchio unico» o «aglio cipollino cinese».


ALLEGATO III

Diciture di cui all’articolo 5, paragrafo 2

:

in bulgaro

:

Лицензия, издадена и валидна само за под-периода от 1 месец/година до 28/29/30/31 (месец/година).

:

in spagnolo

:

certificado expedido y válido solamente para el subperiodo comprendido entre el 1 [mes y año] y el 28/29/30/31 [mes y año].

:

in ceco

:

Licence vydaná a platná pouze pro podobdobí od 1. [měsíc/rok] do 28./29./30./31. [měsíc/rok].

:

in danese

:

Licens, der kun er udstedt og gyldig for delperioden 1. [måned/år] – 28./29./30./31. [måned/år]

:

in tedesco

:

Lizenz nur erteilt und gültig für den Teilzeitraum vom 1. [Monat/Jahr] bis zum 28./29./30./31. [Monat/Jahr].

:

in estone

:

Litsents on välja antud üheks alaperioodiks alates 1. [kuu/aasta] kuni 28./29./30./31. [kuu/aasta] ja kehtib selle aja jooksul

:

in greco

:

Πιστοποιητικό εκδοθέν και ισχύον μόνο για την υποπερίοδο από την 1η [μήνας/έτος] έως τις 28/29/30/31 [μήνας/έτος]

:

in inglese

:

licence issued and valid only for the subperiod 1 [month/year] to 28/29/30/31 [month/year]

:

in francese

:

certificat émis et valable seulement pour la sous-période du 1er [mois/année] au 28/29/30/31 [mois/année]

:

in irlandese

:

ceadúnas a eiseofar don fhotréimhse ón 1[mí/bliain] go dtí an 28/29/30/31[mí/bliain] nach bailí dó ach ar feadh na fotréimhse sin

:

in italiano

:

titolo rilasciato e valido unicamente per il sottoperiodo dal 1o [mese/anno] al 28/29/30/31 [mese/anno]

:

in lettone

:

atļauja izdota un derīga tikai attiecībā uz vienu apakšperiodu no 1. [mēnesis/gads] līdz 28./29./30./31. [mēnesis/gads]

:

in lituano

:

Licencija išduota ir galioja tik vieną laikotarpio dalį nuo [metai, mėnuo] 1 d. iki [metai, mėnuo] 28/29/30/31 d.

:

in ungherese

:

Az engedélyt kizárólag a [év/hó] 1-jétől [év/hó] 28/29/30/31-ig terjedő alidőszakra állították ki és kizárólag erre az időszakra érvényes

:

in maltese

:

Liċenzja maħruġa u valida biss għas-subperjodu mill-1 ta’ (xahar/sena) sa’ 28/29/30/31 ta’ (xahar/sena)

:

in neerlandese

:

certificaat afgegeven voor en slechts geldig in de deelperiode van 1 [maand/jaar] tot en met 28/29/30/31 [maand/jaar]

:

in polacco

:

Pozwolenie wydane i ważne tylko na podokres od dnia 1 [miesiąc/rok] r. do dnia 28/29/30/31 [miesiąc/rok] r.

:

in portoghese

:

certificado emitido e válido apenas para o subperíodo de 1 de [mês/ano] a 28/29/30/31 de [mês/ano]

:

in rumeno

:

licență emisă și valabilă numai pentru subperioada de la 1 [lună/an] până la 28/29/30/31[lună/an]

:

in slovacco

:

licencia vydaná a platná len pre podobdobie od 1. [mesiac/rok] do 28./29./30./31. [mesiac/rok]

:

in sloveno

:

dovoljenje, izdano in veljavno izključno za podobdobje od 1. (mesec/leto) do 28./29./30./31. (mesec/leto)

:

in finlandese

:

todistus on myönnetty osakiintiökaudeksi 1 päivästä [kuukausi/vuosi] 28/29/30/31 päivään [kuukausi/vuosi] ja se on voimassa ainoastaan kyseisenä osakiintiökautena

:

in svedese

:

licens utfärdad och giltig endast för delperioden den 1 [månad/år] till den 28/29/30/31 [månad/år]


ALLEGATO IV

Elenco dei paesi terzi di cui agli articoli 15, 16 e 17

 

Iran

 

Libano

 

Malaysia

 

Emirati arabi uniti

 

Vietnam


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