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Document 32007R0337

Regolamento (CE, Euratom) n. 337/2007 del Consiglio, del 27 marzo 2007 , che adegua, a decorrere dal 1 o gennaio 2007 , la tabella delle indennità di missione dei funzionari e altri agenti delle Comunità europee in Bulgaria e in Romania

GU L 90 del 30.3.2007, pp. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
GU L 4M del 8.1.2008, pp. 287–288 (MT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/337/oj

30.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 90/1


REGOLAMENTO (CE, EURATOM) N. 337/2007 DEL CONSIGLIO

del 27 marzo 2007

che adegua, a decorrere dal 1o gennaio 2007, la tabella delle indennità di missione dei funzionari e altri agenti delle Comunità europee in Bulgaria e in Romania

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti nel regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 (1), in particolare l’articolo 13 dell’allegato VII di detto statuto,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

A seguito dell’adesione della Bulgaria e della Romania all’Unione europea il 1o gennaio 2007, il rimborso ai funzionari e agli altri agenti delle spese connesse alle missioni effettuate in detti paesi dovrebbe, a decorrere da tale data, essere soggetto al regime giuridico di cui all’articolo 13 dell’allegato VII dello statuto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La tabella delle indennità di missione di cui all’articolo 13, paragrafo 2, lettera a), dell’allegato VII dello statuto è sostituita dalla tabella seguente.

(in EUR)

Destinazione

Massimale per le spese di alloggio (albergo)

Indennità giornaliera di missione

Belgio

140

92

Bulgaria

169

58

Repubblica ceca

155

75

Danimarca

150

120

Germania

115

93

Estonia

110

71

Grecia

140

82

Spagna

125

87

Francia

150

95

Irlanda

150

104

Italia

135

95

Cipro

145

93

Lettonia

145

66

Lituania

115

68

Lussemburgo

145

92

Ungheria

150

72

Malta

115

90

Paesi Bassi

170

93

Austria

130

95

Polonia

145

72

Portogallo

120

84

Romania

170

52

Slovenia

110

70

Slovacchia

125

80

Finlandia

140

104

Svezia

160

97

Regno Unito

175

101

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 27 marzo 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

P. STEINBRÜCK


(1)   GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 1066/2006 (GU L 194 del 14.7.2006, pag. 1).


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