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Document 32007R0225

Regolamento (CE) n. 225/2007 della Commissione, del 1 o marzo 2007 , relativo al sostegno alla ristrutturazione e alla riconversione previsto nel regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per la campagna vitivinicola 2006/2007

GU L 64 del 2.3.2007, p. 25–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/225/oj

2.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 64/25


REGOLAMENTO (CE) N. 225/2007 DELLA COMMISSIONE

del 1o marzo 2007

relativo al sostegno alla ristrutturazione e alla riconversione previsto nel regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per la campagna vitivinicola 2006/2007

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), in particolare l'articolo 80, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1493/1999 stabilisce che nelle regioni classificate come regioni dell'obiettivo 1 ai sensi del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (2), il contributo comunitario ai costi connessi alla ristrutturazione e alla riconversione non può superare il 75 % di tali costi.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1260/1999 è stato abrogato dal regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (3). Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1260/1999, l'obiettivo 1 concerneva le regioni corrispondenti al livello II della nomenclatura delle unità territoriali statistiche (NUTS II) il cui prodotto interno lordo (PIL) pro capite, misurato sulla base degli standard del potere d'acquisto, era inferiore al 75 % della media comunitaria. Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1083/2006, tali regioni sono ammissibili al finanziamento in base all'obiettivo «Convergenza». Alcune regioni che rientravano nell'obiettivo 1 non rientrano nell'obiettivo «Convergenza».

(3)

Ciò è causa di problemi specifici di ordine pratico in caso di applicazione dei programmi di ristrutturazione e riconversione, elaborati ed approvati per la campagna vitivinicola 2006/2007, in regioni che erano classificate come regioni dell'obiettivo 1 a norma del regolamento (CE) n. 1260/1999 e che non sono più ammissibili al finanziamento dei Fondi strutturali nell'ambito dell'obiettivo «Convergenza» ai sensi del regolamento (CE) n. 1083/2006. È difficile operare una distinzione, all'interno di un unico esercizio finanziario, tra pagamenti ammissibili ai quali corrispondono tassi diversi di partecipazione comunitaria. È pertanto opportuno prevedere una proroga, per la campagna vitivinicola 2006/2007, dell'applicazione dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1493/1999 alle regioni dell'obiettivo 1.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1493/1999 si applica per la campagna vitivinicola 2006/2007 alle regioni classificate come regioni dell'obiettivo 1 ai sensi del regolamento (CE) n. 1260/1999.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o marzo 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

(2)  GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 173/2005 (GU L 29 del 2.2.2005, pag. 3).

(3)  GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1989/2006 (GU L 411 del 30.12.2006, pag. 6; rettifica nella GU L 27 del 2.2.2007, pag. 5).


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