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Document 32007R0214
Commission Regulation (EC) No 214/2007 of 28 February 2007 amending Regulation (EEC) No 2454/93 laying down provisions for the implementation of Council Regulation (EEC) No 2913/92 establishing the Community Customs Code
Regolamento (CE) n. 214/2007 della Commissione, del 28 febbraio 2007 , recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario
Regolamento (CE) n. 214/2007 della Commissione, del 28 febbraio 2007 , recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario
GU L 62 del 1.3.2007, p. 6–7
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
GU L 327M del 5.12.2008, p. 879–881
(MT)
No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2016; abrog. impl. da 32016R0481
1.3.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 62/6 |
REGOLAMENTO (CE) N. 214/2007 DELLA COMMISSIONE
del 28 febbraio 2007
recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (1), in particolare l'articolo 247,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (2) fissa un sistema di gestione per i contingenti tariffari. Per ridurre l’onere amministrativo e i costi all’importazione e a fini di uniformità di trattamento, si devono considerare critici taluni contingenti tariffari. L’esperienza acquisita con il sistema e il miglioramento dell’utilizzo dello scambio elettronico di dati fra gli Stati membri e la Commissione hanno messo in luce che i criteri utilizzati per determinare il raggiungimento dello stato critico possono essere ulteriormente alleggeriti, senza rischi per le risorse proprie della Comunità. Un contingente tariffario dovrebbe pertanto essere considerato critico quando si sia esaurito il 90 % del volume iniziale, anziché il 75 % come nel sistema attuale. |
(2) |
La necessità di controllare le merci al fine di ottenere dati relativi alle importazioni e alle esportazioni è considerevolmente aumentata. Di conseguenza, nei casi di controllo delle merci, gli Stati membri dovrebbero fornire alla Commissione con frequenza maggiore rispetto al sistema attuale, dati relativi alle dichiarazioni doganali per l’immissione in libera pratica o alle dichiarazioni di esportazione. Quando tali dati non sono disponibili alla data in cui si effettua la dichiarazione doganale con procedura semplificata, o lo sono solo parzialmente, dovrebbero essere forniti in seguito. |
(3) |
Occorre pertanto modificare il regolamento (CEE) n. 2454/93. |
(4) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CEE) n. 2454/93 è modificato come segue:
1) |
all’articolo 308 bis, paragrafo 10, l’espressione «10 ECU» è sostituita da «10 EUR»; |
2) |
l’articolo 308 quater è modificato come segue:
|
3) |
l'articolo 308 quinquies è sostituito dal seguente: «Articolo 308 quinquies 1. Quando vi sia motivo di procedere alla sorveglianza comunitaria, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, almeno una volta alla settimana, dati relativi alle dichiarazioni doganali per l’immissione in libera pratica o alle dichiarazioni di esportazione. Gli Stati membri collaborano con la Commissione per definire gli elementi necessari in merito alle dichiarazioni doganali per l’immissione in libera pratica o alle dichiarazioni di esportazione. 2. I dati trasmessi a norma del paragrafo 1 dai singoli Stati membri sono trattati in modo riservato. I dati aggregati relativi a ciascuno Stato membro, tuttavia, sono a disposizione degli utilizzatori autorizzati in tutti gli Stati membri. Gli Stati membri collaborano con la Commissione per determinare le modalità pratiche relative all'accesso autorizzato ai dati aggregati. 3. Per alcune merci i controlli sono eseguiti in modo riservato. 4. Quando, secondo le procedure semplificate di cui agli articoli da 253 a 267 e agli articoli da 280 a 289, i dati di cui al paragrafo 1 del presente articolo non sono validi, gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati disponibili alla data dell’accettazione della dichiarazione completa o complementare.» |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2007.
Per la Commissione
László KOVÁCS
Membro della Commissione
(1) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).
(2) GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1875/2006 (GU L 360 del 19.12.2006, pag. 64).