Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0214

Regolamento (CE) n. 214/2007 della Commissione, del 28 febbraio 2007 , recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario

GU L 62 del 1.3.2007, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
GU L 327M del 5.12.2008, p. 879–881 (MT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2016; abrog. impl. da 32016R0481

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/214/oj

1.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 62/6


REGOLAMENTO (CE) N. 214/2007 DELLA COMMISSIONE

del 28 febbraio 2007

recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (1), in particolare l'articolo 247,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (2) fissa un sistema di gestione per i contingenti tariffari. Per ridurre l’onere amministrativo e i costi all’importazione e a fini di uniformità di trattamento, si devono considerare critici taluni contingenti tariffari. L’esperienza acquisita con il sistema e il miglioramento dell’utilizzo dello scambio elettronico di dati fra gli Stati membri e la Commissione hanno messo in luce che i criteri utilizzati per determinare il raggiungimento dello stato critico possono essere ulteriormente alleggeriti, senza rischi per le risorse proprie della Comunità. Un contingente tariffario dovrebbe pertanto essere considerato critico quando si sia esaurito il 90 % del volume iniziale, anziché il 75 % come nel sistema attuale.

(2)

La necessità di controllare le merci al fine di ottenere dati relativi alle importazioni e alle esportazioni è considerevolmente aumentata. Di conseguenza, nei casi di controllo delle merci, gli Stati membri dovrebbero fornire alla Commissione con frequenza maggiore rispetto al sistema attuale, dati relativi alle dichiarazioni doganali per l’immissione in libera pratica o alle dichiarazioni di esportazione. Quando tali dati non sono disponibili alla data in cui si effettua la dichiarazione doganale con procedura semplificata, o lo sono solo parzialmente, dovrebbero essere forniti in seguito.

(3)

Occorre pertanto modificare il regolamento (CEE) n. 2454/93.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2454/93 è modificato come segue:

1)

all’articolo 308 bis, paragrafo 10, l’espressione «10 ECU» è sostituita da «10 EUR»;

2)

l’articolo 308 quater è modificato come segue:

a)

al paragrafo 1 la percentuale «75 %» è sostituita da «90 %»;

b)

al paragrafo 3, la percentuale «75 %» è sostituita da «90 %»;

3)

l'articolo 308 quinquies è sostituito dal seguente:

«Articolo 308 quinquies

1.   Quando vi sia motivo di procedere alla sorveglianza comunitaria, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, almeno una volta alla settimana, dati relativi alle dichiarazioni doganali per l’immissione in libera pratica o alle dichiarazioni di esportazione.

Gli Stati membri collaborano con la Commissione per definire gli elementi necessari in merito alle dichiarazioni doganali per l’immissione in libera pratica o alle dichiarazioni di esportazione.

2.   I dati trasmessi a norma del paragrafo 1 dai singoli Stati membri sono trattati in modo riservato.

I dati aggregati relativi a ciascuno Stato membro, tuttavia, sono a disposizione degli utilizzatori autorizzati in tutti gli Stati membri.

Gli Stati membri collaborano con la Commissione per determinare le modalità pratiche relative all'accesso autorizzato ai dati aggregati.

3.   Per alcune merci i controlli sono eseguiti in modo riservato.

4.   Quando, secondo le procedure semplificate di cui agli articoli da 253 a 267 e agli articoli da 280 a 289, i dati di cui al paragrafo 1 del presente articolo non sono validi, gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati disponibili alla data dell’accettazione della dichiarazione completa o complementare.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2007.

Per la Commissione

László KOVÁCS

Membro della Commissione


(1)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

(2)  GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1875/2006 (GU L 360 del 19.12.2006, pag. 64).


Top