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Document 32007R0190

Regolamento (CE) n. 190/2007 della Commissione, del 23 febbraio 2007 , che abroga il regolamento (CE) n. 1819/2004 recante deroga al regolamento (CE) n. 1342/2003 per quanto riguarda il periodo di riflessione per il rilascio di taluni titoli d’esportazione nel settore dei cereali, del riso e dei prodotti derivati dai cereali

GU L 57 del 24.2.2007, p. 8–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/190/oj

24.2.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 57/8


REGOLAMENTO (CE) N. 190/2007 DELLA COMMISSIONE

del 23 febbraio 2007

che abroga il regolamento (CE) n. 1819/2004 recante deroga al regolamento (CE) n. 1342/2003 per quanto riguarda il periodo di riflessione per il rilascio di taluni titoli d’esportazione nel settore dei cereali, del riso e dei prodotti derivati dai cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, e l'articolo 18,

visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 2, e l'articolo 19,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 8, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1342/2003 della Commissione, del 28 luglio 2003, che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso (3), dispone che i titoli d'esportazione per i prodotti di cui al suddetto comma siano rilasciati il terzo giorno feriale successivo al giorno di presentazione della domanda, sempreché nel frattempo non sia stata adottata alcuna misura specifica. Il regolamento (CE) n. 1819/2004 della Commissione (4) ha introdotto una deroga a questa disposizione per tener conto della situazione di approvvigionamento del mercato comunitario dei cereali e del riso per la campagna 2004/2005. In applicazione della suddetta deroga, i titoli in causa sono rilasciati il giorno della presentazione della domanda se l'importo della restituzione è pari a zero.

(2)

Poiché le condizioni di mercato che giustificavano tale deroga non sussistono più, il regolamento (CE) n. 1819/2004 deve essere abrogato.

(3)

Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1819/2004 è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 797/2006 (GU L 144 del 31.5.2006, pag. 1).

(3)  GU L 189 del 29.7.2003, pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1996/2006 (GU L 398 del 30.12.2006, pag. 1).

(4)  GU L 320 del 21.10.2004, pag. 13.


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