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Document 32007R0170
Commission Regulation (EC) No 170/2007 of 21 February 2007 opening an invitation to tender for the allocation of A3 export licences for fruit and vegetables (tomatoes, oranges, lemons and apples)
Regolamento (CE) n. 170/2007 della Commissione, del 21 febbraio 2007 , che indice una gara per l'attribuzione di titoli di esportazione del sistema A3 nel settore degli ortofrutticoli (pomodori, arance, limoni e mele)
Regolamento (CE) n. 170/2007 della Commissione, del 21 febbraio 2007 , che indice una gara per l'attribuzione di titoli di esportazione del sistema A3 nel settore degli ortofrutticoli (pomodori, arance, limoni e mele)
GU L 53 del 22.2.2007, p. 17–19
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
22.2.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 53/17 |
REGOLAMENTO (CE) N. 170/2007 DELLA COMMISSIONE
del 21 febbraio 2007
che indice una gara per l'attribuzione di titoli di esportazione del sistema A3 nel settore degli ortofrutticoli (pomodori, arance, limoni e mele)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 35, paragrafo 3, terzo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1961/2001 della Commissione (2) stabilisce le modalità di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli. |
(2) |
A norma dell'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2200/96, nella misura necessaria per consentire un'esportazione economicamente rilevante, i prodotti esportati dalla Comunità possono essere oggetto di una restituzione all'esportazione, tenendo conto dei limiti derivanti dagli accordi conclusi in conformità dell'articolo 300 del trattato. |
(3) |
Conformemente all'articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96, occorre far in modo che non risultino perturbati i flussi commerciali precedentemente determinati dal regime delle restituzioni. Per tale motivo e per il carattere stagionale che presentano le esportazioni di ortofrutticoli, è opportuno fissare i quantitativi previsti per prodotto, sulla base della nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione stabilita dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (3). Questi quantitativi devono essere ripartiti tenendo conto del grado di deperibilità dei prodotti di cui trattasi. |
(4) |
A norma dell'articolo 35, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2200/96, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e delle prospettive di evoluzione tanto dei prezzi degli ortofrutticoli sul mercato comunitario e delle disponibilità quanto dei prezzi praticati nel commercio internazionale. Si deve altresì tener conto delle spese di commercializzazione e di trasporto nonché dell'aspetto economico delle esportazioni considerate. |
(5) |
A norma dell'articolo 35, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2200/96, i prezzi sul mercato comunitario sono stabiliti tenendo conto dei prezzi più favorevoli ai fini dell'esportazione. |
(6) |
La situazione del commercio internazionale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria, per un determinato prodotto, la differenziazione della restituzione secondo la destinazione del prodotto stesso. |
(7) |
I pomodori, le arance, i limoni e le mele delle categorie Extra, I e II delle norme comuni di commercializzazione possono attualmente essere oggetto di esportazioni rilevanti sotto il profilo economico. |
(8) |
Al fine di utilizzare le risorse disponibili nel modo più efficace possibile, e in considerazione della struttura delle esportazioni della Comunità, è opportuno procedere mediante gara e stabilire l'importo indicativo delle restituzioni nonché i quantitativi previsti per il periodo di cui trattasi. |
(9) |
Il comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi non si è pronunciato entro il termine stabilito dal suo presidente, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. È indetta una gara per l'attribuzione di titoli d'esportazione del sistema A3. I prodotti interessati, il periodo di presentazione delle offerte, i tassi di restituzione indicativi e i quantitativi previsti sono stabiliti nell'allegato del presente regolamento.
2. I titoli rilasciati per iniziative di aiuto alimentare, di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione (4), non vengono imputati sui quantitativi ammessi a beneficiare delle restituzioni menzionati nell'allegato.
3. Fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1961/2001, i titoli del tipo A3 sono validi quattro mesi.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 5 marzo 2007.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 2007.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione (GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 64).
(2) GU L 268 del 9.10.2001, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).
(3) GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1854/2006 (GU L 361 del 19.12.2006, pag. 1).
(4) GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.
ALLEGATO
ATTRIBUZIONE DI TITOLI DI ESPORTAZIONE DEL SISTEMA A3 NEL SETTORE DEGLI ORTOFRUTTICOLI (POMODORI, ARANCE, LIMONI E MELE)
Periodo di presentazione delle offerte: dal 5 al 6 marzo 2007 |
|||
Codice del prodotto (1) |
Destinazione (2) |
Tasso indicativo delle restituzioni (in EUR/t peso netto) |
Quantitativi previsti (in t) |
0702 00 00 9100 |
A00 |
30 |
12 000 |
0805 10 20 9100 |
A00 |
38 |
33 333 |
0805 50 10 9100 |
A00 |
60 |
7 333 |
0808 10 80 9100 |
F09 |
32 |
63 333 |
(1) I codici dei prodotti sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1).
(2) I codici delle destinazioni serie «A» sono definiti nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 3846/87. Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:
F09 |
: |
le seguenti destinazioni: Norvegia, Islanda, Groenlandia, Færøer, Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Serbia e Montenegro, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Kazakstan, Kirghizistan, Moldova, Russia, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Ucraina, Arabia saudita, Bahrein, Qatar, Oman, Emirati arabi uniti (Abu-Dhabi, Dubai, Sharjah, Adjman, Umm al-Qi'iwayn, Ras al-Khayma e Fudjayra), Kuwait, Yemen, Siria, Iran, Giordania, Bolivia, Brasile, Venezuela, Perù, Panama, Ecuador e Colombia, paesi e territori dell'Africa, escluso il Sudafrica, destinazioni di cui all'articolo 36 del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione (GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11). |