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Document 32007R0147
Commission Regulation (EC) No 147/2007 of 15 February 2007 adapting certain fish quotas from 2007 to 2012 pursuant to Article 23(4) of Council Regulation (EC) No 2371/2002 on the conservation and sustainable exploitation of fisheries resources under the Common Fisheries Policy
Regolamento (CE) n. 147/2007 della Commissione, del 15 febbraio 2007 , recante adeguamento di alcuni contingenti di pesca per il periodo 2007-2012 a norma dell'articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca
Regolamento (CE) n. 147/2007 della Commissione, del 15 febbraio 2007 , recante adeguamento di alcuni contingenti di pesca per il periodo 2007-2012 a norma dell'articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca
GU L 46 del 16.2.2007, p. 10–13
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
GU L 327M del 5.12.2008, p. 845–849
(MT)
In force
16.2.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 46/10 |
REGOLAMENTO (CE) N. 147/2007 DELLA COMMISSIONE
del 15 febbraio 2007
recante adeguamento di alcuni contingenti di pesca per il periodo 2007-2012 a norma dell'articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 23, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
Il Consiglio ha adottato regolamenti che stabiliscono, per il 2001, 2002, 2003, 2004 e 2005, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (2). |
(2) |
A seguito di indagini nazionali effettuate nel 2005 e nel 2006 dal Regno Unito, il Regno Unito e l'Irlanda hanno comunicato alla Commissione di aver superato in determinate zone, nel periodo 2001-2004, le possibilità di cattura ad essi assegnate per lo sgombro (Regno Unito e Irlanda) e per l'aringa (Regno Unito). |
(3) |
Nel 2006, a seguito della pubblicazione del regolamento (3) recante adeguamento di alcuni contingenti di pesca per il 2006 a norma del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio (4), il Regno Unito ha inoltre notificato alla Commissione un ulteriore quantitativo di sgombro catturato in eccesso nel 2005. |
(4) |
A norma dell'articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2371/2002, la Commissione, qualora abbia accertato che uno Stato membro ha superato le possibilità di pesca ad esso assegnate, procede a una detrazione delle possibilità di pesca future di tale Stato membro. |
(5) |
Conformemente all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2371/2002, la politica comune della pesca garantisce lo sfruttamento delle risorse acquatiche vive in condizioni sostenibili dal punto di vista sia economico sia ambientale e sociale. |
(6) |
Visto che il superamento delle possibilità di pesca ha interessato diverse annate e considerata la necessità di tener conto della situazione socioeconomica dei rispettivi settori alieutici degli Stati membri interessati e di limitare quanto più possibile ripercussioni negative su tali settori, è opportuno che la detrazione dei quantitativi catturati in eccesso sia distribuita su un periodo superiore ad un anno. |
(7) |
I contingenti per lo sgombro sono andati diminuendo nel periodo 2001-2004. Al fine di evitare che le detrazioni producano un impatto sproporzionato, è necessario applicare un fattore di correzione ai quantitativi da detrarre dai contingenti di sgombro per i quantitativi pescati in eccesso dal 2001 al 2004. |
(8) |
Il quantitativo supplementare di sgombro catturato in eccesso dal Regno Unito nel 2005 va detratto dal contingente del Regno Unito per il 2007. |
(9) |
Il totale ammissibile di catture per lo sgombro e l'aringa sarà basato nei prossimi anni su pareri scientifici che terranno conto dell'adeguamento delle catture risultante dalla riduzione dei contingenti; il sistema di detrazione sarà pertanto conforme ai pareri scientifici. |
(10) |
Il fattore di correzione dovrebbe corrispondere al totale ammissibile di catture per lo sgombro relativo al 2006, espresso in percentuale del totale ammissibile di catture medio per il periodo 2001-2004. |
(11) |
Inoltre, al fine di evitare ripercussioni sfavorevoli sul piano socioeconomico, è necessario che i quantitativi da detrarre annualmente non superino una determinata percentuale del contingente annuale. È opportuno fissare tale percentuale al 15 %. |
(12) |
Nel caso in cui il quantitativo da detrarre per un determinato anno superi il 15 % del contingente annuale, il periodo su cui è effettuata la detrazione sarà prolungato al fine di ricondurla al 15 % o al di sotto di tale percentuale. |
(13) |
Gli Stati membri interessati hanno chiesto che il quantitativo detratto da determinati contingenti nel 2007 sia inferiore ai quantitativi detratti negli anni 2008-2012. |
(14) |
Il comitato per il settore della pesca e dell'acquacoltura non si è pronunciato entro il termine fissato dal suo presidente, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I contingenti di sgombro (Scomber scombrus) e aringa (Clupea harengus) assegnati all'Irlanda e al Regno Unito per gli anni 2007-2012 sono ridotti in conformità degli allegati I e II.
Articolo 2
I quantitativi detratti annualmente non devono superare il 15 % del contingente annuale.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 2007.
Per la Commissione
Joe BORG
Membro della Commissione
(1) GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.
(2) Regolamento (CE) n. 2848/2000 del Consiglio (GU L 334 del 30.12.2000, pag. 1); regolamento (CE) n. 2555/2001 del Consiglio (GU L 347 del 31.12.2001, pag. 1); regolamento (CE) n. 2341/2002 del Consiglio (GU L 356 del 31.12.2002, pag. 12); regolamento (CE) n. 2287/2003 del Consiglio (GU L 344 del 31.12.2003, pag. 1); regolamento (CE) n. 27/2005 del Consiglio (GU L 12 del 14.1.2005, pag. 1).
(3) Regolamento (CE) n. 742/2006 della Commissione (GU L 130 del 18.5.2006, pag. 7).
(4) GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3.
ALLEGATO I
Detrazioni dai contingenti 2007-2012
Paese |
Specie |
Codice dello stock |
Zona |
Superamento delle possibilità di pesca 2001-2004 |
Fattore di correzione n.a. = non applicabile |
Detrazione totale |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
UK |
Sgombro (Scomber scombrus) |
2CX14 |
II (acque non CE), Vb (acque CE), VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV |
112 546 |
0,734 |
82 609 |
12 391,3 |
14 043,5 |
14 043,5 |
14 043,5 |
14 043,5 |
14 043,5 |
UK |
Aringa (Clupea harengus) |
5B6ANB |
Vb, VIa N (acque CE), VIb |
10 349 |
n.a. |
10 349 |
1 552,4 |
1 759,3 |
1 759,3 |
1 759,3 |
1 759,3 |
1 759,3 |
UK |
Aringa (Clupea harengus) |
4AB |
IV a nord di 53° 30' N |
33 485 |
n.a. |
33 485 |
5 022,8 |
5 692,5 |
5 692,5 |
5 692,5 |
5 692,5 |
5 692,5 |
UK |
Aringa (Clupea harengus) |
1/2 |
I, II (acque CE e acque internazionali) HER/1/2. |
127 |
n.a. |
127 |
127 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
IE |
Sgombro (Scomber scombrus) |
2CX14 |
II (acque non CE), Vb (acque CE), VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV |
33 486 |
0,734 |
24 578,7 |
3 686,8 |
4 178,4 |
4 178,4 |
4 178,4 |
4 178,4 |
4 178,4 |
ALLEGATO II
Detrazioni dai contingenti 2007-2012
Paese |
Specie |
Codice dello stock |
Zona |
Superamento delle possibilità di pesca 2005 |
Fattore di correzione n.a. = non applicabile |
Detrazione totale |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
UK |
Sgombro (Scomber scombrus) |
2CX14 |
II (acque non CE), Vb (acque CE), VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV |
5 090 |
n.a. |
5 090 |
5 090 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |