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Document 32007R0146

Regolamento (CE) n. 146/2007 della Commissione, del 15 febbraio 2007 , recante modifica del regolamento (CEE) n. 3440/84 per quanto riguarda le condizioni applicabili a talune reti da traino per le navi dotate di sistemi di pompaggio a bordo

GU L 46 del 16.2.2007, p. 9–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
GU L 327M del 5.12.2008, pp. 843–844 (MT)

⏵Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/146/oj

16.2.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 46/9


REGOLAMENTO (CE) N. 146/2007 DELLA COMMISSIONE

del 15 febbraio 2007

recante modifica del regolamento (CEE) n. 3440/84 per quanto riguarda le condizioni applicabili a talune reti da traino per le navi dotate di sistemi di pompaggio a bordo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, del 30 marzo 1998, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame (1), in particolare l'articolo 48,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CEE) n. 3440/84 della Commissione (2) fissa le modalità d'applicazione relative all'attacco di dispositivi alle reti da traino, alle sciabiche danesi e a reti analoghe.

(2)

Al fine di garantire la sicurezza degli equipaggi, è opportuno che nel 2007 siano attuate misure supplementari di ordine tecnico, che non incidano sulla selettività, per le navi dotate di sistemi di pompaggio a bordo.

(3)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 3440/84.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il settore della pesca e dell'acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3440/84 è aggiunto il seguente paragrafo 4:

«4.   In deroga al disposto del paragrafo 2, nelle navi dotate di sistemi di pompaggio a bordo e operanti con reti da traino aventi maglie di dimensioni inferiori a 70 mm, la sagola di chiusura può essere attaccata a non più di dieci metri dalle ultime maglie del sacco della rete.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 2007.

Per la Commissione

Joe BORG

Membro della Commissione


(1)   GU L 125 del 27.4.1998, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2166/2005 (GU L 345 del 28.12.2005, pag. 5).

(2)   GU L 318 del 7.12.1984, pag. 23. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2122/89 (GU L 203 del 15.7.1989, pag. 21).


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