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Document 32007R0146
Commission Regulation (EC) No 146/2007 of 15 February 2007 amending Regulation (EEC) No 3440/84 as regards conditions for certain trawls for vessels operating pump aboard systems
Regolamento (CE) n. 146/2007 della Commissione, del 15 febbraio 2007 , recante modifica del regolamento (CEE) n. 3440/84 per quanto riguarda le condizioni applicabili a talune reti da traino per le navi dotate di sistemi di pompaggio a bordo
Regolamento (CE) n. 146/2007 della Commissione, del 15 febbraio 2007 , recante modifica del regolamento (CEE) n. 3440/84 per quanto riguarda le condizioni applicabili a talune reti da traino per le navi dotate di sistemi di pompaggio a bordo
GU L 46 del 16.2.2007, p. 9–9
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
GU L 327M del 5.12.2008, p. 843–844
(MT)
In force
16.2.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 46/9 |
REGOLAMENTO (CE) N. 146/2007 DELLA COMMISSIONE
del 15 febbraio 2007
recante modifica del regolamento (CEE) n. 3440/84 per quanto riguarda le condizioni applicabili a talune reti da traino per le navi dotate di sistemi di pompaggio a bordo
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, del 30 marzo 1998, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame (1), in particolare l'articolo 48,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CEE) n. 3440/84 della Commissione (2) fissa le modalità d'applicazione relative all'attacco di dispositivi alle reti da traino, alle sciabiche danesi e a reti analoghe. |
(2) |
Al fine di garantire la sicurezza degli equipaggi, è opportuno che nel 2007 siano attuate misure supplementari di ordine tecnico, che non incidano sulla selettività, per le navi dotate di sistemi di pompaggio a bordo. |
(3) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 3440/84. |
(4) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il settore della pesca e dell'acquacoltura, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
All'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3440/84 è aggiunto il seguente paragrafo 4:
«4. In deroga al disposto del paragrafo 2, nelle navi dotate di sistemi di pompaggio a bordo e operanti con reti da traino aventi maglie di dimensioni inferiori a 70 mm, la sagola di chiusura può essere attaccata a non più di dieci metri dalle ultime maglie del sacco della rete.»
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 2007.
Per la Commissione
Joe BORG
Membro della Commissione
(1) GU L 125 del 27.4.1998, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2166/2005 (GU L 345 del 28.12.2005, pag. 5).
(2) GU L 318 del 7.12.1984, pag. 23. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2122/89 (GU L 203 del 15.7.1989, pag. 21).