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Document 32007R0141

Regolamento (CE) n. 141/2007 della Commissione, del 14 febbraio 2007 , relativo all’obbligo di riconoscimento, conformemente al regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, degli stabilimenti nel settore dei mangimi che fabbricano o commercializzano additivi per mangimi della categoria coccidiostatici e istomonostatici (Testo rilevante ai fini del SEE )

GU L 43 del 15.2.2007, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
GU L 56M del 29.2.2008, p. 38–39 (MT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 19/11/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/141/oj

15.2.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 43/9


REGOLAMENTO (CE) N. 141/2007 DELLA COMMISSIONE

del 14 febbraio 2007

relativo all’obbligo di riconoscimento, conformemente al regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, degli stabilimenti nel settore dei mangimi che fabbricano o commercializzano additivi per mangimi della categoria «coccidiostatici e istomonostatici»

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, che stabilisce requisiti per l’igiene dei mangimi (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 183/2005 stabilisce le condizioni di riconoscimento applicabili a determinati stabilimenti nel settore dei mangimi. L'obiettivo principale del sistema di riconoscimento attuato dal regolamento (CE) n. 183/2005 consiste nel sottoporre le imprese, che fabbricano e/o mettono in commercio prodotti ritenuti sensibili, ai requisiti di igiene previsti da detto regolamento. Lo stesso regolamento prevede la possibilità di estendere l’ambito di applicazione dell'obbligo di riconoscimento.

(2)

Il gruppo dei «coccidiostatici e istomonostatici» rappresenta una delle categorie di additivi per mangimi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (2). Anche questa categoria di additivi per l'alimentazione animale è ritenuta sensibile al pari delle categorie per le quali il regolamento (CE) n. 183/2005 impone l’obbligo di riconoscimento.

(3)

Pertanto, anche gli stabilimenti che fabbricano e/o commercializzano additivi di mangimi che appartengono alla categoria «coccidiostatici e istomonostatici» devono essere soggetti agli stessi obblighi di riconoscimento.

(4)

Occorre prevedere misure transitorie per quanto riguarda gli stabilimenti che fabbricano e/o commercializzano additivi per mangimi della categoria «coccidiostatici e istomonostatici» non soggetti all’obbligo di riconoscimento in virtù delle legislazioni dei rispettivi paesi. Gli stabilimenti approvati conformemente alla direttiva 95/69/CE del Consiglio (3) sono già contemplati dall'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 183/2005.

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli operatori del settore dei mangimi garantiscono che gli stabilimenti posti sotto il loro controllo e ai quali si applica il regolamento (CE) n. 183/2005 siano riconosciuti dall'autorità competente qualora tali stabilimenti fabbrichino e/o commercializzino additivi per mangimi appartenenti alla categoria «coccidiostatici e istomonostatici». Il riconoscimento è realizzato conformemente al regolamento (CE) n. 183/2005.

Articolo 2

Gli stabilimenti che fabbricano e/o commercializzano additivi per mangimi appartenenti alla categoria «coccidiostatici e istomonostatici» e che, alla data d'entrata in vigore del presente regolamento, non erano soggetti all’obbligo di riconoscimento in virtù delle disposizioni nazionali per detta categoria di additivi per mangimi, possono continuare ad operare fintantoché non si sia deliberato in merito alla loro domanda di riconoscimento, a condizione che presentino detta domanda all'autorità competente per la regione in cui sono situati entro e non oltre il 7 giugno 2007.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 7 aprile 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 35 dell’8.2.2005, pag. 1.

(2)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione (GU L 59 del 5.3.2005, pag. 8).

(3)  GU L 332 del 30.12.1995, pag. 15. Direttiva abrogata dal regolamento (CE) n. 183/2005.


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