Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0001

    Regolamento (CE) n. 1/2007 della Commissione, del 3 gennaio 2007 , recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

    GU L 1 del 4.1.2007, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1/oj

    4.1.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 1/1


    REGOLAMENTO (CE) N. 1/2007 DELLA COMMISSIONE

    del 3 gennaio 2007

    recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

    (2)

    In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il 4 gennaio 2007.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 3 gennaio 2007.

    Per la Commissione

    Jean-Luc DEMARTY

    Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


    (1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).


    ALLEGATO

    al regolamento della Commissione, del 3 gennaio 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

    (EUR/100 kg)

    Codice NC

    Codice paesi terzi (1)

    Valore forfettario all'importazione

    0702 00 00

    MA

    68,1

    TR

    95,6

    ZZ

    81,9

    0707 00 05

    TR

    123,2

    ZZ

    123,2

    0709 90 70

    MA

    41,2

    TR

    93,0

    ZZ

    67,1

    0805 10 20

    EG

    45,8

    IL

    55,2

    MA

    54,8

    TR

    57,9

    ZZ

    53,4

    0805 20 10

    MA

    60,2

    ZZ

    60,2

    0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

    IL

    65,1

    TR

    63,9

    ZZ

    64,5

    0805 50 10

    AR

    35,5

    TR

    45,8

    ZZ

    40,7

    0808 10 80

    CA

    99,2

    CN

    77,9

    US

    81,3

    ZZ

    86,1

    0808 20 50

    US

    99,4

    ZZ

    99,4


    (1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


    Top