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Document 32007O0003
Guideline of the European Central Bank of 31 May 2007 amending Guideline ECB/2004/15 on the statistical reporting requirements of the European Central Bank in the field of balance of payments and international investment position statistics, and the international reserves template (ECB/2007/3)
Indirizzo della Banca centrale europea, del 31 maggio 2007 , che modifica l’indirizzo BCE/2004/15 sugli obblighi di segnalazione statistica alla Banca centrale europea nel settore delle statistiche relative a bilancia dei pagamenti, posizione patrimoniale sull’estero e schema delle riserve internazionali (BCE/2007/3)
Indirizzo della Banca centrale europea, del 31 maggio 2007 , che modifica l’indirizzo BCE/2004/15 sugli obblighi di segnalazione statistica alla Banca centrale europea nel settore delle statistiche relative a bilancia dei pagamenti, posizione patrimoniale sull’estero e schema delle riserve internazionali (BCE/2007/3)
GU L 159 del 20.6.2007, p. 48–62
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2014; abrogato da 32011O0023
20.6.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 159/48 |
INDIRIZZO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 31 maggio 2007
che modifica l’indirizzo BCE/2004/15 sugli obblighi di segnalazione statistica alla Banca centrale europea nel settore delle statistiche relative a bilancia dei pagamenti, posizione patrimoniale sull’estero e schema delle riserve internazionali
(BCE/2007/3)
(2007/426/CE)
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea e in particolare l’articolo 5.1 e l’articolo 5.2,
considerando quanto segue:
(1) |
A causa di mutate necessità dovute a sviluppi di natura economica e tecnica, è necessario aggiornare regolarmente gli obblighi di segnalazione contenuti nell’indirizzo BCE/2004/15 del 16 luglio 2004 sugli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea nel settore delle statistiche relative a bilancia dei pagamenti, posizione patrimoniale sull’estero e schema delle riserve internazionali (1) e adeguare nuovamente il livello di disaggregazione richiesto nel medesimo indirizzo. |
(2) |
Ogni qual volta altri Stati membri adottano l’euro, è necessario raccogliere dati storici sulle statistiche relative alla bilancia dei pagamenti (incluso il conto corrente destagionalizzato) e alla posizione patrimoniale sull’estero per l’aggregato dell’area dell’euro nella sua nuova composizione. Sono pertanto necessarie talune modifiche all’indirizzo BCE/2004/15 per far fronte a futuri allargamenti dell’area dell’euro con riguardo alla segnalazione di dati storici. Il periodo in relazione al quale tali dati storici devono essere segnalati può essere sottoposto a riesame entro il 2010. |
(3) |
La Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique è tenuta a segnalare dati storici per il Belgio e il Lussemburgo precedenti al gennaio 2002 e di conseguenza è in grado di segnalare solo dati storici congiunti per Belgio e Lussemburgo precedenti a tale periodo. |
(4) |
La disponibilità di un archivio centralizzato sui titoli (Centralised Security Database, CSDB) di sufficiente qualità funzionante, è fondamentale per assicurare la regolare operatività dei sistemi di raccolta dati titolo per titolo e per raggiungere la copertura prevista di cui all'Allegato VI dell'indirizzo BCE/2004/15 al livello qualitativo specificato nel medesimo indirizzo. Il Consiglio direttivo, viste tutte le osservazioni del Consiglio generale, valuterà, nel corso del 2007 e di seguito se opportuno, se la qualità (compresa la copertura) delle informazioni sui titoli nel CSDB e gli accordi per lo scambio dei dati con gli Stati membri sono sufficienti a consentire alle banche centrali nazionali (BCN), o ad altre autorità competenti in campo statistico, ove opportuno, di soddisfare i criteri qualitativi specificati nell’Indirizzo BCE/2004/15, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:
Articolo 1
L’Indirizzo BCE/2004/15 è modificato come segue:
1) |
L’articolo 2 è modificato come segue:
|
2) |
L’articolo 3 è modificato come segue: Il paragrafo 6 è sostituito dal testo seguente: «6. Le operazioni e le posizioni in titoli di debito disaggregate per valuta dell’emissione sono comunicate alla BCE entro sei mesi dalla fine del periodo cui i dati si riferiscono.» |
3) |
L’articolo 6 è modificato come segue: Il seguente nuovo paragrafo 4 bis è inserito dopo il paragrafo 4: «4 bis. Le stime migliori sono permesse per le disaggregazioni seguenti nella tavola 2 dell’Allegato II:
|
4) |
Gli Allegati II, III, VI dell’indirizzo BCE/2004/15 sono modificati in conformità degli Allegati I, II, III e IV, rispettivamente, del presente indirizzo. |
Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente indirizzo entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 3
Destinatari
Le BCN degli Stati membri che hanno adottato l’euro sono destinatarie del presente indirizzo.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 31 maggio 2007.
Per il Consiglio direttivo della BCE
Il Presidente della BCE
Jean-Claude TRICHET
(1) GU L 354 del 30.11.2004, pag. 34.
ALLEGATO I
L’allegato II dell’indirizzo BCE/2004/15 è modificato come segue:
1. |
La tavola 2 è sostituita dalla seguente: «TAVOLA 2 Contributi nazionali trimestrali alla bilancia dei pagamenti dell’area dell’euro (1)
|
2. |
La tavola 4 è sostituita dalla seguente: «TAVOLA 4 Contributi nazionali trimestrali alla posizione patrimoniale sull’estero dell’area dell’euro (4)
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3. |
La tavola 5 è sostituita dalla seguente: «TAVOLA 5 Contributi nazionali annuali alla posizione patrimoniale sull’estero dell’area dell’euro (5)
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4. |
La tavola 9 è sostituita dalla seguente: «TAVOLA 9 Disaggregazione geografica della BCE per i flussi trimestrali della bilancia dei pagamenti e le consistenze annuali della posizione patrimoniale sull’estero
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5. |
La tavola 13 è modificata mediante l’inserimento delle seguenti righe alla fine della tavola:
|
“extra” |
significa operazioni con non residenti nell’area dell’euro (per le attività da investimenti di portafoglio e i redditi connessi ci si riferisce alla residenza dell’emittente) |
“intra” |
significa operazioni tra differenti Stati membri dell’area dell’euro |
“nazionale” |
significa tutte le operazioni sull’estero dei residenti di uno Stato membro partecipante (utilizzate solo in relazione alle passività nel conto degli investimenti di portafoglio e al saldo netto del conto degli strumenti finanziari derivati). |
(2) Servizi di intermediazione finanziaria indirettamente misurati.
(3) Sistema dei conti nazionali 1993.»
“extra” |
significa posizioni con non residenti nell’area dell’euro (per le attività da investimenti di portafoglio ci si riferisce alla residenza dell’emittente) |
“intra” |
significa posizioni tra differenti Stati membri dell’area dell’euro |
“nazionale” |
significa tutte le posizioni sull’estero dei residenti di uno Stato membro partecipante (utilizzate solo in relazione alle passività nel conto degli investimenti di portafoglio).» |
“extra” |
significa posizioni con non residenti nell’area dell'euro (per le attività da investimenti di portafoglio ci si riferisce alla residenza dell’emittente) |
“intra” |
significa posizioni tra differenti Stati membri dell’area dell’euro |
“nazionale” |
significa tutte le posizioni sull’estero dei residenti di uno Stato membro partecipante (utilizzate solo in relazione alle passività nel conto degli investimenti di portafoglio).» |
(6) Non è necessario effettuare una disaggregazione per singoli paesi.
(7) Cfr. la tavola 12. Non è necessario effettuare una disaggregazione per singole istituzioni.
(8) Obbligatorio solo per il conto finanziario della bilancia dei pagamenti, per i conti dei redditi connessi e per la posizione patrimoniale sull’estero. I flussi del conto corrente (escluso il reddito) nei confronti dei centri off-shore possono essere segnalati o separatamente o in maniera indistinta sotto la categoria residuale. Si veda la tavola 11. Non è necessario effettuare una disaggregazione individuale.
(9) Cfr. la tavola 12. Non è necessario effettuare una disaggregazione per singola organizzazione internazionale.»
(10) Cfr la tavola 2 dell’allegato II.»
ALLEGATO II
L’Allegato III dell’indirizzo BCE/2004/15 è modificato come segue:
1. |
Il seguente testo è inserito immediatamente prima della sezione 1: «Il termine “residente” rientra nelle definizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio. Nel caso dell’area dell’euro, il territorio economico comprende: i) il territorio economico degli Stati membri partecipanti; e ii) la BCE, che è considerata come un’unità residente dell’area dell’euro. Il resto del mondo (RdM) comprende i territori economici al di fuori dell’area dell’euro, vale a dire gli Stati membri che non hanno adottato l’euro, tutti i paesi terzi e le organizzazioni internazionali, comprese quelle situate fisicamente nell’area dell’euro. Tutte le istituzioni (1) dell’UE sono considerate residenti al di fuori dell’area dell’euro. Di conseguenza, tutte le operazioni degli Stati membri partecipanti nei confronti delle istituzioni dell’UE sono registrate e classificate come operazioni al di fuori dell’area dell’euro nelle statistiche relative a bilancia dei pagamenti dell’area dell’euro e posizione patrimoniale sull’estero. Nei casi indicati in appresso la residenza è determinata come segue:
|
2. |
Nel terzo paragrafo della sotto sezione 1.1, la seconda frase («La differenza principale consiste nel fatto che la BCE non richiede una distinzione dei redditi da investimenti diretti in azioni fra utili distribuiti e utili non distribuiti.») è eliminata. |
3. |
Il secondo paragrafo della sotto sezione 1.2 [«Mentre le componenti standard delle IFM del conto capitale consistono in una disaggregazione per settore nelle voci “pubblica amministrazione” e “altri settori” (con un’ulteriore disaggregazione in seguito), la BCE compila un unico conto capitale, senza alcuna disaggregazione.»] è eliminata. |
(1) La BCE non è compresa.»
ALLEGATO III
L’Allegato VI dell'indirizzo BCE/2004/15 è modificato come segue:
1. |
Nel terzo paragrafo, la seconda frase [«Di conseguenza, se il Project Closure Document (documento di chiusura del progetto) per la fase 1 del progetto CSDB non venisse presentato al Consiglio direttivo attraverso il comitato per le statistiche del Sistema europeo di banche centrali entro fine marzo 2005, tale data di scadenza sarà prorogata del medesimo lasso di tempo corrispondente al ritardo.»] è eliminata. |
2. |
La frase che inizia con «A decorrere dal marzo 2008» e che termina con «di cui alla tavola seguente» è sostituita dalla seguente: «A decorrere dalla data specificata nell’articolo 2, paragrafo 6, e tenendo conto dell’opzione dell’introduzione graduale contenuta nel medesimo paragrafo, il sistema di raccolta degli investimenti di portafoglio dell’area dell’euro si conforma a uno dei modelli contenuti nella tavola seguente:». |