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Dokument 32007L0029
Commission Directive 2007/29/EC of 30 May 2007 amending Directive 96/8/EC as regards labelling, advertising or presenting foods intended for use in energy-restricted diets for weight reduction (Text with EEA relevance)
Direttiva 2007/29/CE della Commissione, del 30 maggio 2007 , che modifica la direttiva 96/8/CE per quanto riguarda l’etichettatura, la pubblicità o la presentazione di alimenti destinati a diete ipocaloriche volte alla riduzione del peso (Testo rilevante ai fini del SEE)
Direttiva 2007/29/CE della Commissione, del 30 maggio 2007 , che modifica la direttiva 96/8/CE per quanto riguarda l’etichettatura, la pubblicità o la presentazione di alimenti destinati a diete ipocaloriche volte alla riduzione del peso (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 139 del 31.5.2007, s. 22–23
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
Ikke længere i kraft, Gyldighedsperiodens slutdato: 19/07/2015; abrogato da 32013R0609
31.5.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 139/22 |
DIRETTIVA 2007/29/CE DELLA COMMISSIONE
del 30 maggio 2007
che modifica la direttiva 96/8/CE per quanto riguarda l’etichettatura, la pubblicità o la presentazione di alimenti destinati a diete ipocaloriche volte alla riduzione del peso
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 89/398/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1989, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti alimentari destinati ad un’alimentazione particolare (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (2) si applica dal 1o luglio 2007. Esso è applicabile agli alimenti destinati a diete ipocaloriche volte alla riduzione del peso, fatte salve le norme specifiche stabilite dalla direttiva 96/8/CE della Commissione, del 26 febbraio 1996, sugli alimenti destinati a diete ipocaloriche volte alla riduzione del peso (3). |
(2) |
La direttiva 96/8/CE dispone che l’etichettatura, la pubblicità e la presentazione dei prodotti oggetto di tale direttiva non contengano alcun riferimento ai tempi o alla quantità di perdita di peso conseguenti all’impiego, né alla riduzione dello stimolo della fame o a un maggiore senso di sazietà. |
(3) |
A norma dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1924/2006 riguardo agli alimenti è consentito fornire, a determinate condizioni, indicazioni sulla salute che descrivono o fanno riferimento in particolare alla riduzione dello stimolo della fame o a un maggiore senso di sazietà. |
(4) |
L’evoluzione delle proprietà e della gamma dei prodotti permette di autorizzare le indicazioni sulla salute relative alla riduzione dello stimolo della fame o a un maggiore senso di sazietà, purché si basino su dati scientifici generalmente accettati e siano ben comprese dal consumatore medio. |
(5) |
Tale argomentazione è tanto più pertinente per i prodotti destinati a diete ipocaloriche volte alla riduzione del peso. Pertanto non è più opportuno vietare dette indicazioni purché siano rispettate le condizioni di cui all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
(6) |
Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
All’articolo 5 della direttiva 96/8/CE, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. L’etichettatura, la pubblicità e la presentazione dei prodotti in oggetto non contengono alcun riferimento ai tempi o alla quantità di perdita di peso conseguenti all’impiego.»
Articolo 2
Recepimento
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 30 novembre 2007, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi trasmettono immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o luglio 2007.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 2007.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 186 del 30.6.1989, pag. 27. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
(2) GU L 404 del 30.12.2006, pag. 9; rettifica nella GU L 12 dell’8.1.2007, pag. 3.
(3) GU L 55 del 6.3.1996, pag. 22.