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Document 32007D0930
Decision No 930/2007/EC of the European Parliament and of the Council of 7 June 2007 on the mobilisation of the EU Solidarity Fund according to point 26 of the Interinstitutional Agreement of 17 May 2006 between the European Parliament, the Council and the Commission on budgetary discipline and sound financial management
Decisione n. 930/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 giugno 2007 , sulla mobilizzazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea in conformità del punto 26 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria
Decisione n. 930/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 giugno 2007 , sulla mobilizzazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea in conformità del punto 26 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria
GU L 202 del 3.8.2007, p. 18–18
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
3.8.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 202/18 |
DECISIONE N. 930/2007/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 7 giugno 2007
sulla mobilizzazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea in conformità del punto 26 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (1), in particolare il punto 26,
visto il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (2),
vista la proposta della Commissione,
considerando che:
(1) |
L'Unione europea ha creato un Fondo di solidarietà dell'Unione europea (il «Fondo») per dimostrare la propria solidarietà con le popolazioni delle regioni colpite da calamità. |
(2) |
L'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 consente la mobilizzazione del Fondo entro il limite annuo di 1 miliardo di euro. |
(3) |
Il regolamento (CE) n. 2012/2002 contiene le disposizioni in base alle quali il Fondo può essere mobilizzato. |
(4) |
L'Ungheria e la Grecia hanno presentato richieste di mobilizzazione del Fondo per due casi di disastri causati da inondazioni, |
HANNO DECISO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
Per il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2007, il Fondo di solidarietà dell'Unione europea viene mobilizzato in modo da fornire l'importo di 24 370 114 EUR in stanziamenti d'impegno e di pagamento.
Articolo 2
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 7 giugno 2007.
Per il Parlamento europeo
Il presidente
H.-G. PÖTTERING
Per il Consiglio
Il presidente
G. GLOSER
(1) GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.
(2) GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3.