EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0782

2007/782/CE: Decisione della Commissione, del 30 novembre 2007 , recante approvazione dei programmi annuali e pluriennali e del contributo finanziario della Comunità a fini di eradicazione, di lotta e di sorveglianza di talune malattie animali e zoonosi, presentati dagli Stati membri per il 2008 e gli anni successivi [notificata con il numero C(2007) 5776]

GU L 314 del 1.12.2007, p. 29–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 10/12/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/782/oj

1.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 314/29


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 2007

recante approvazione dei programmi annuali e pluriennali e del contributo finanziario della Comunità a fini di eradicazione, di lotta e di sorveglianza di talune malattie animali e zoonosi, presentati dagli Stati membri per il 2008 e gli anni successivi

[notificata con il numero C(2007) 5776]

(2007/782/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), in particolare l'articolo 24, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 90/424/CEE stabilisce le modalità della partecipazione finanziaria della Comunità a programmi di eradicazione, di lotta e di sorveglianza delle malattie animali e delle zoonosi.

(2)

Inoltre, l'articolo 24, paragrafo 1 della decisione 90/424/CEE dispone l'introduzione di una misura finanziaria della Comunità al fine di rimborsare le spese sostenute dagli Stati membri per finanziare i programmi nazionali di eradicazione, lotta e sorveglianza delle malattie animali e delle zoonosi figuranti nella decisione in questione.

(3)

La decisione 2006/965/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, che modifica la decisione 90/424/CEE relativa a talune spese nel settore veterinario (2) ha sostituito l'articolo 24 di quest'ultima con una nuova disposizione. A titolo transitorio, la decisione 2006/965/CE prevede che i programmi riguardanti la leucosi bovina enzootica e la malattia di Aujeszky possano essere finanziati fino al 31 dicembre 2010.

(4)

La decisione 90/638/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa i criteri comunitari applicabili alle azioni di eradicazione e di sorveglianza di talune malattie animali (3) dispone che, per essere approvati a titolo dell'azione di cui all'articolo 24, paragrafo 1 della decisione 90/424/CEE, i programmi presentati dagli Stati membri devono rispettare i criteri indicati negli allegati della decisione 90/638/CEE.

(5)

Il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (4) dispone l’attuazione, da parte degli Stati membri, di programmi annuali per la sorveglianza delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) nei bovini, negli ovini e nei caprini.

(6)

La direttiva 2005/94/CE (5) del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria, prevede altresì che gli Stati membri attuino programmi di sorveglianza del pollame e dei volatili selvatici per contribuire, tra l'altro, in base ad una valutazione dei rischi eseguita su base regolare, ad arricchire le conoscenze sulle minacce rappresentate dai volatili selvatici per quanto riguarda qualsiasi virus dell'influenza di origine aviaria negli uccelli. Occorre di conseguenza approvare anche tali programmi annuali di sorveglianza e il loro finanziamento.

(7)

Alcuni Stati membri hanno presentato alla Commissione programmi annuali di eradicazione, lotta e sorveglianza delle malattie animali, programmi di controllo miranti alla prevenzione delle zoonosi e programmi annuali di eradicazione e sorveglianza di talune TSE, per i quali desiderano ricevere un contributo finanziario della Comunità.

(8)

Alcuni Stati membri hanno anche presentato alla Commissione programmi pluriennali relativi all'eradicazione, alla lotta e alla sorveglianza delle malattie animali, per i quali desiderano ricevere un contributo finanziario della Comunità. L'impegno di spesa per i programmi pluriennali è adottato conformemente all'articolo 76, paragrafo 3 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (6). Per i programmi pluriennali il primo impegno di bilancio è adottato dopo la loro approvazione. Ciascun impegno successivo è effettuato dalla Commissione in base alla decisione di concedere un contributo dei Fondi di cui all'articolo 24, paragrafo 5 della decisione 90/424/CEE.

(9)

La Commissione ha esaminato sotto il profilo veterinario e finanziario ciascun programma annuale e pluriennale presentato dagli Stati membri. I programmi sono stati ritenuti conformi alla legislazione veterinaria comunitaria applicabile, in particolare ai criteri di cui alla decisione 90/638/CEE.

(10)

Data l'importanza di tali programmi ai fini del conseguimento degli obiettivi perseguiti dalla Comunità in materia di sanità pubblica e di salute degli animali e visto il carattere obbligatorio dell'applicazione in tutti gli Stati membri dei programmi sulle TSE e sull'influenza aviaria, è opportuno fissare il livello del contributo finanziario della Comunità per il rimborso delle spese che gli Stati membri interessati sosterranno per le misure indicate nella presente decisione, sino ad un importo massimo stabilito per ciascun programma.

(11)

Ai fini di una migliore gestione, di un utilizzo più efficiente dei fondi comunitari e di una maggiore trasparenza occorre inoltre fissare gli importi massimi da rimborsare, se del caso, agli Stati membri per i test e gli indennizzi ai proprietari per le perdite subite a causa dell'abbattimento degli animali.

(12)

A norma del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (7), i programmi per l’eradicazione e la sorveglianza delle malattie animali devono essere finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia. Ai fini del controllo finanziario si applicano gli articoli 9, 36 e 37 di tale regolamento.

(13)

La concessione del contributo finanziario della Comunità deve essere subordinata alla condizione che le azioni previste siano realizzate in maniera efficace e che le autorità competenti forniscano tutte le informazioni necessarie entro le scadenze stabilite dalla presente decisione. In particolare, è opportuno richiedere relazioni tecniche intermedie più frequenti, in modo da valutare l'efficacia nell'attuazione dei programmi approvati.

(14)

Per ragioni di efficienza amministrativa tutte le spese dichiarate ai fini del contributo finanziario della Comunità vanno espresse in euro. In base al regolamento (CE) n. 1290/2005 il tasso di conversione delle spese in valute diverse dall’euro sarà quello fissato dalla Banca centrale europea e in vigore fino al primo giorno del mese in cui lo Stato membro interessato presenta la domanda.

(15)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

CAPITOLO I

PROGRAMMI ANNUALI

Articolo 1

Brucellosi bovina

1.   I programmi di eradicazione della brucellosi bovina presentati da Irlanda, Spagna, Italia, Cipro, Portogallo e Regno Unito sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2008 al 31 dicembre 2008.

2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per il costo degli esami di laboratorio, per gli indennizzi versati ai proprietari degli animali abbattuti nell'ambito di tali programmi e per l’acquisto di vaccini, sino ad un importo massimo di:

a)

1 200 000 EUR per l'Irlanda;

b)

4 400 000 EUR per la Spagna;

c)

2 100 000 EUR per l'Italia;

d)

153 000 EUR per Cipro;

e)

1 900 000 EUR per il Portogallo;

f)

1 200 000 EUR per il Regno Unito.

3.   Il rimborso massimo delle spese da versare agli Stati membri per i programmi di cui al paragrafo 1 non deve superare gli importi seguenti:

a)

:

test del rosa bengala

:

0,2 EUR per test;

b)

:

test SAT

:

0,2 EUR per test;

c)

:

test di fissazione del complemento

:

0,4 EUR per test;

d)

:

test ELISA

:

1 EUR per test.

Articolo 2

Tubercolosi bovina

1.   I programmi di eradicazione della tubercolosi bovina presentati da Estonia, Spagna, Italia, Polonia e Portogallo sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2008 al 31 dicembre 2008.

2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per il costo dei test di tubercolinizzazione, degli esami di laboratorio e per gli indennizzi versati ai proprietari degli animali abbattuti nell'ambito di tali programmi, sino ad un importo massimo di:

a)

24 000 EUR per l'Estonia;

b)

6 100 000 EUR per la Spagna;

c)

2 700 000 EUR per l’Italia;

d)

1 100 000 EUR per la Polonia;

e)

347 000 EUR per il Portogallo.

3.   Il rimborso massimo delle spese da versare agli Stati membri per i programmi di cui al paragrafo 1 non deve superare gli importi seguenti:

a)

:

tubercolinizzazione

:

1 EUR per test;

b)

:

test del gamma interferone

:

5 EUR per test.

Articolo 3

Brucellosi ovi-caprina

1.   I programmi di eradicazione della brucellosi ovina e caprina presentati da Spagna, Italia, Cipro e Portogallo sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2008 al 31 dicembre 2008.

2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per l'acquisto di vaccini, il costo degli esami di laboratorio, per gli indennizzi versati ai proprietari degli animali abbattuti nell'ambito di tali programmi, sino ad un importo massimo di:

a)

5 600 000 EUR per la Spagna;

b)

2 800 000 EUR per l'Italia;

c)

93 000 EUR per Cipro;

d)

1 100 000 EUR per il Portogallo.

3.   Il rimborso massimo delle spese da versare agli Stati membri per i programmi di cui al paragrafo 1 non deve superare gli importi seguenti:

a)

:

test del rosa bengala

:

0,2 EUR per test;

b)

:

test di fissazione del complemento

:

0,4 EUR per test.

Articolo 4

Febbre catarrale degli ovini in zone endemiche o a rischio elevato

1.   I programmi di eradicazione e di sorveglianza della febbre catarrale degli ovini presentati da Belgio, Bulgaria, Germania, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria, Romania e Slovenia sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2008 al 31 dicembre 2008.

2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per il costo degli esami di laboratorio, per la sorveglianza virologica, sierologica ed entomologica e per l'acquisto e la distribuzione dei vaccini e delle esche, sino ad un importo massimo di:

a)

377 000 EUR per il Belgio;

b)

5 400 EUR per la Bulgaria;

c)

3 100 000 EUR per la Germania;

d)

100 000 EUR per la Grecia;

e)

4 100 000 EUR per la Spagna;

f)

351 000 EUR per la Francia;

g)

1 300 000 EUR per l'Italia;

h)

70 000 EUR per il Lussemburgo;

i)

527 000 EUR per i Paesi Bassi;

j)

245 000 EUR per l'Austria;

k)

1 004 000 EUR per il Portogallo;

l)

43 000 EUR per la Romania;

m)

61 000 EUR per la Slovenia.

3.   Il rimborso massimo delle spese da versare agli Stati membri per i programmi di cui al paragrafo 1 non deve superare l’importo di EUR 2,5 per un test ELISA.

Articolo 5

Salmonellosi (salmonella zoonotica) in gruppi da riproduzione di Gallus gallus

1.   I programmi di controllo di taluni tipi di salmonella zoonotica in gruppi da riproduzione di Gallus gallus presentati da Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Cipro, Lettonia, Ungheria, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania e Slovacchia sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2008 al 31 dicembre 2008.

2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per il costo degli esami batteriologici e di sierotipizzazione nel quadro del campionamento ufficiale, per gli indennizzi versati ai proprietari degli animali abbattuti e delle uova distrutte e per l’acquisto di vaccini, sino ad un importo massimo di:

a)

550 000 EUR per il Belgio;

b)

10 000 EUR per la Bulgaria;

c)

200 000 EUR per la Repubblica ceca;

d)

75 000 EUR per la Danimarca;

e)

600 000 EUR per la Germania;

f)

120 000 EUR per l’Irlanda;

g)

150 000 EUR per la Grecia;

h)

800 000 EUR per la Spagna;

i)

500 000 EUR per la Francia;

j)

470 000 EUR per l’Italia;

k)

45 000 EUR per Cipro;

l)

60 000 EUR per la Lettonia;

m)

400 000 EUR per l'Ungheria;

n)

1 300 000 EUR per i Paesi Bassi;

o)

50 000 EUR per l'Austria;

p)

2 000 000 EUR per la Polonia;

q)

600 000 EUR per il Portogallo;

r)

400 000 EUR per la Romania;

s)

275 000 EUR per la Slovacchia.

3.   Il rimborso massimo delle spese da versare agli Stati membri per i programmi di cui al paragrafo 1 non deve superare gli importi seguenti:

a)

:

test batteriologico (coltura)

:

5,0 EUR per test;

b)

:

acquisto di una dose di vaccino

:

0,05 EUR per dose;

c)

:

sierotipizzazione degli isolati risultanti di Salmonella spp.

:

20,0 EUR per test.

Articolo 6

Salmonellosi (salmonella zoonotica) in esemplari ovaioli di Gallus gallus

1.   I programmi di controllo di taluni tipi di salmonella zoonotica in esemplari ovaioli di Gallus gallus presentati da Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Germania, Estonia, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Cipro, Lettonia, Lussemburgo, Ungheria, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia e Regno Unito sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2008 al 31 dicembre 2008.

2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per il costo degli esami batteriologici e di sierotipizzazione nel quadro del campionamento ufficiale, per gli indennizzi versati ai proprietari degli animali abbattuti e delle uova distrutte e per l’acquisto di vaccini, sino ad un importo massimo di:

a)

750 000 EUR per il Belgio;

b)

20 000 EUR per la Bulgaria;

c)

1 000 000 EUR per la Repubblica ceca;

d)

2 000 000 EUR per la Germania;

e)

20 000 EUR per l’Estonia;

f)

500 000 EUR per la Grecia;

g)

3 500 000 EUR per la Spagna;

h)

2 500 000 EUR per la Francia;

i)

1 000 000 EUR per l’Italia;

j)

80 000 EUR per Cipro;

k)

300 000 EUR per la Lettonia;

l)

10 000 EUR per il Lussemburgo;

m)

2 000 000 EUR per l'Ungheria;

n)

2 000 000 EUR per i Paesi Bassi;

o)

1 000 000 EUR per l’Austria;

p)

2 000 000 EUR per la Polonia;

q)

1 000 000 EUR per il Portogallo;

r)

500 000 EUR per la Romania;

s)

1 000 000 EUR per la Slovacchia;

t)

80 000 EUR per il Regno Unito.

3.   Il rimborso massimo delle spese da versare agli Stati membri per i programmi di cui al paragrafo 1 non deve superare gli importi seguenti:

a)

:

test batteriologico (coltura)

:

5,0 EUR per test;

b)

:

acquisto di una dose di vaccino

:

0,05 EUR per dose.

c)

:

sierotipizzazione degli isolati risultanti di Salmonella spp.

:

20,0 EUR per test.

Articolo 7

Peste suina classica e peste suina africana

1.   I programmi per il controllo e la sorveglianza:

a)

della peste suina classica presentati da Bulgaria, Germania, Francia, Lussemburgo, Romania, Slovenia e Slovacchia sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2008 al 31 dicembre 2008;

b)

della peste suina classica e della peste suina africana presentati dall’Italia sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2008 al 31 dicembre 2008.

2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per il costo degli esami virologici e sierologici dei suini domestici e dei cinghiali e, per quanto riguarda i programmi presentati da Bulgaria, Germania, Francia, Romania e Slovacchia, al 50 % delle spese sostenute per l'acquisto e la distribuzione di vaccini e di esche per la vaccinazione dei cinghiali, sino ad un importo massimo di:

a)

400 000 EUR per la Bulgaria;

b)

1 000 000 EUR per la Germania;

c)

650 000 EUR per la Francia;

d)

100 000 EUR per l'Italia;

e)

15 000 EUR per il Lussemburgo;

f)

2 500 000 EUR per la Romania;

g)

40 000 EUR per la Slovenia;

h)

525 000 EUR per la Slovacchia.

3.   Il rimborso massimo delle spese da versare agli Stati membri per i programmi di cui al paragrafo 1 non deve superare l’importo di 2,5 EUR per un test ELISA.

Articolo 8

Malattia vescicolare dei suini

1.   Il programma di sorveglianza e di eradicazione della malattia vescicolare dei suini presentata dall'Italia è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2008 al 31 dicembre 2008.

2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % dei costi degli esami di laboratorio, sino ad un importo massimo di 300 000 EUR.

Articolo 9

Influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici

1.   I programmi di eradicazione dell'influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici presentati da Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia, Svezia e Regno Unito sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2008 al 31 dicembre 2008.

2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro per il costo degli esami di laboratorio, oltre ad un importo forfettario per il campionamento dei volatili selvatici, sino ad un importo massimo di:

a)

127 000 EUR per il Belgio;

b)

76 000 EUR per la Bulgaria;

c)

65 000 EUR per la Repubblica ceca;

d)

202 000 EUR per la Danimarca;

e)

580 000 EUR per la Germania;

f)

8 000 EUR per l’Estonia;

g)

58 000 EUR per l’Irlanda;

h)

72 000 EUR per la Grecia;

i)

306 000 EUR per la Spagna;

j)

155 000 EUR per la Francia;

k)

380 000 EUR per l’Italia;

l)

15 000 EUR per Cipro;

m)

33 000 EUR per la Lettonia;

n)

43 000 EUR per la Lituania;

o)

12 000 EUR per il Lussemburgo;

p)

184 000 EUR per l'Ungheria;

q)

444 000 EUR per i Paesi Bassi;

r)

55 000 EUR per l’Austria;

s)

81 000 EUR per la Polonia;

t)

165 000 EUR per il Portogallo;

u)

465 000 EUR per la Romania;

v)

43 000 EUR per la Slovenia;

w)

50 000 EUR per la Slovacchia;

x)

35 000 EUR per la Finlandia;

y)

290 000 EUR per la Svezia;

z)

400 000 EUR per il Regno Unito.

3.   L'importo delle spese da rimborsare agli Stati membri per l'effettuazione delle prove previste dai programmi non deve superare il seguente massimale:

a)

:

test ELISA

:

1 EUR per test;

b)

:

test di immunodiffusione su gel di agar

:

1,2 EUR per test;

c)

:

test HI per H5/H7

:

12 EUR per test;

d)

:

test di isolamento dei virus

:

30 EUR per test;

e)

:

test di reazione a catena della polimerasi (PRC)

:

15 EUR per test;

f)

:

campionamento dei volatili selvatici

:

20 EUR per volatile.

Articolo 10

Encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE)

1.   I programmi di sorveglianza delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) presentati da Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia, Svezia e Regno Unito sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2008 al 31 dicembre 2008.

2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 100 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per l’attuazione dei programmi, sino ad un importo massimo di:

a)

1 950 000 EUR per il Belgio;

b)

850 000 EUR per la Bulgaria;

c)

950 000 EUR per la Repubblica ceca;

d)

1 600 000 EUR per la Danimarca;

e)

9 500 000 EUR per la Germania;

f)

250 000 EUR per l’Estonia;

g)

5 000 000 EUR per l’Irlanda;

h)

950 000 EUR per la Grecia;

i)

4 700 000 EUR per la Spagna;

j)

14 750 000 EUR per la Francia;

k)

3 050 000 EUR per l’Italia;

l)

250 000 EUR per Cipro;

m)

300 000 EUR per la Lettonia;

n)

550 000 EUR per la Lituania;

o)

150 000 EUR per il Lussemburgo;

p)

700 000 EUR per l'Ungheria;

q)

37 000 EUR per Malta;

r)

3 150 000 EUR per i Paesi Bassi;

s)

1 250 000 EUR per l’Austria;

t)

3 250 000 EUR per la Polonia;

u)

1 250 000 EUR per il Portogallo;

v)

7 500 EUR per la Romania;

w)

200 000 EUR per la Slovenia;

x)

750 000 EUR per la Slovacchia;

y)

650 000 EUR per la Finlandia;

z)

1 150 000 EUR per la Svezia;

za)

5 300 000 EUR per il Regno Unito.

3.   Il contributo finanziario della Comunità per i programmi di cui al paragrafo 1 è destinato ai test eseguiti, sino ad un importo massimo di:

a)

5 EUR per test, per i test effettuati sui bovini di cui all’allegato III del regolamento (CE) n. 999/2001;

b)

30 EUR per test, per i test effettuati sugli ovini e sui caprini di cui all’allegato III del regolamento (CE) n. 999/2001;

c)

EUR 50 per test, per i test effettuati sui cervidi di cui all’allegato III del regolamento (CE) n. 999/2001;

d)

175 EUR per test, per i test molecolari preliminari di diagnosi differenziale effettuati conformemente all'allegato X, capitolo C, punto 3.2, lettera c) sub (i) del regolamento (CE) n. 999/2001.

Articolo 11

Encefalopatia spongiforme bovina (BSE)

1.   I programmi di eradicazione dell’encefalopatia spongiforme bovina presentati da Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Slovenia, Slovacchia, Finlandia e Regno Unito sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2008 al 31 dicembre 2008.

2.   Il contributo finanziario della Comunità a favore dei programmi di cui al paragrafo 1 è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro a titolo di indennizzo dei proprietari per il valore dei capi abbattuti e distrutti conformemente al relativo programma di eradicazione, sino a un importo massimo di 500 EUR per animale di:

a)

50 000 EUR per il Belgio;

b)

50 000 EUR per la Bulgaria;

c)

150 000 EUR per la Repubblica ceca;

d)

50 000 EUR per la Danimarca;

e)

145 000 EUR per la Germania;

f)

50 000 EUR per l’Estonia;

g)

430 000 EUR per l’Irlanda;

h)

50 000 EUR per la Grecia;

i)

500 000 EUR per la Spagna;

j)

100 000 EUR per la Francia;

k)

150 000 EUR per l’Italia;

l)

50 000 EUR per il Lussemburgo;

m)

50 000 EUR per i Paesi Bassi;

n)

50 000 EUR per l’Austria;

o)

100 000 EUR per la Polonia;

p)

232 000 EUR per il Portogallo;

q)

10 000 EUR per la Slovenia;

r)

125 000 EUR per la Slovacchia;

s)

25 000 EUR per la Finlandia;

t)

176 000 EUR per il Regno Unito.

Articolo 12

Scrapie

1.   Il programmi di eradicazione della scrapie presentati da Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia, Svezia e Regno Unito sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2008 al 31 dicembre 2008.

2.   Il contributo finanziario della Comunità a favore dei programmi di cui al paragrafo 1 è fissato al 50 % delle spese sostenute dagli Stati membri interessati a titolo di indennizzo dei proprietari per il valore dei capi abbattuti e distrutti conformemente al relativo programma di eradicazione, sino a un importo massimo di 100 EUR per animale; per l'analisi dei campioni a fini di genotipizzazione il contributo è fissato al 50 % dei costi, fino a un importo massimo di 10 EUR per test di genotipizzazione e a un importo totale di:

a)

66 000 EUR per il Belgio;

b)

26 000 EUR per la Bulgaria;

c)

88 000 EUR per la Repubblica ceca;

d)

204 000 EUR per la Danimarca;

e)

1 000 000 EUR per la Germania;

f)

12 100 EUR per l'Estonia;

g)

550 000 EUR per l'Irlanda;

h)

700 000 EUR per la Grecia;

i)

3 800 000 EUR per la Spagna;

j)

3 000 000 EUR per la Francia;

k)

1 500 000 EUR per l'Italia;

l)

1 100 000 EUR per Cipro;

m)

1 100 EUR per la Lettonia;

n)

3 000 EUR per la Lituania;

o)

27 000 EUR per il Lussemburgo;

p)

343 000 EUR per l'Ungheria;

q)

258 000 EUR per i Paesi Bassi;

r)

26 000 EUR per l'Austria;

s)

35 000 EUR per il Portogallo;

t)

881 000 EUR per la Romania;

u)

61 000 EUR per la Slovenia;

v)

302 000 EUR per la Slovacchia;

w)

201 000 EUR per la Finlandia;

x)

4 000 000 EUR per il Regno Unito.

Articolo 13

Rabbia

1.   I programmi di eradicazione della rabbia presentati da Bulgaria, Lituania, Ungheria, Austria, Polonia, Romania e Slovacchia sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2008 al 31 dicembre 2008.

2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per il costo dei test di laboratorio e per l'acquisto e la distribuzione dei vaccini e delle esche nell'ambito dei programmi, sino ad un importo massimo di:

a)

700 000 EUR per la Bulgaria;

b)

700 000 EUR per la Lituania;

c)

1 500 000 EUR per l'Ungheria;

d)

290 000 EUR per l'Austria;

e)

3 900 000 EUR per la Polonia;

f)

2 500 000 EUR per la Romania;

g)

575 000 EUR per la Slovacchia.

3.   Il rimborso massimo delle spese da versare agli Stati membri per i programmi di cui al paragrafo 1 non deve superare gli importi seguenti:

a)

:

test ELISA

:

8 EUR per test;

b)

:

test di rilevazione della tetraciclina nelle ossa

:

8 EUR per test.

Articolo 14

Leucosi enzootica bovina

1.   Il programma di eradicazione della leucosi enzootica bovina presentato da Estonia, Lituania e Polonia Portogallo è approvato per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2008.

2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per il costo degli esami di laboratorio e degli indennizzi versati ai proprietari degli animali abbattuti nell'ambito di tali programmi, sino ad un importo massimo di:

a)

15 000 EUR per l'Estonia;

b)

200 000 EUR per la Lituania;

c)

800 000 EUR per la Polonia.

3.   Il rimborso massimo delle spese da versare agli Stati membri per i programmi di cui al paragrafo 1 non deve superare gli importi seguenti:

a)

:

test ELISA

:

0,5 EUR per test;

b)

:

test di immunodiffusione in gel di agar

:

0,5 EUR per test.

Articolo 15

Malattia di Aujeszky

1.   I programmi di eradicazione della malattia di Aujeszky presentati da Spagna, Ungheria e Polonia sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2008 al 31 dicembre 2008.

2.   Il contributo finanziario della Comunità per i programmi di cui al paragrafo 1 è fissato al 50 % delle spese sostenute dallo Stato membro interessato per il costo degli esami di laboratorio, sino ad un importo massimo di:

a)

450 000 EUR per la Spagna;

b)

60 000 EUR per l'Ungheria;

c)

5 000 000 EUR per la Polonia.

3.   Il rimborso massimo delle spese da versare agli Stati membri per i programmi di cui al paragrafo 1 non deve superare l’importo di 1 EUR per un test ELISA.

CAPITOLO II

PROGRAMMI PLURIENNALI

Articolo 16

Rabbia

1.   Il programmi di eradicazione della rabbia presentati da Repubblica ceca, Germania, Estonia, Lettonia, Lituania, Slovenia e Finlandia sono approvati per il periodo dal:

a)

1o gennaio 2008 al 31 dicembre 2009 per la Repubblica ceca e la Germania;

b)

1o gennaio 2008 al 31 dicembre 2010 per la Lettonia e la Finlandia;

c)

1o gennaio 2008 al 31 dicembre 2011 per l'Estonia;

d)

1o gennaio 2008 al 31 dicembre 2012 per la Slovenia.

2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per il costo dei test di laboratorio e per l'acquisto e la distribuzione dei vaccini e delle esche nell'ambito dei programmi.

3.   Il rimborso massimo delle spese da versare allo Stato membro interessato per i programmi di cui al paragrafo 1 non deve superare gli importi seguenti:

a)

:

test ELISA

:

8 EUR per test;

b)

:

test di rilevazione della tetraciclina nelle ossa

:

8 EUR per test.

4.   Per tutto il periodo di esecuzione dei programmi pluriennali il contributo non può superare gli importi seguenti:

a)

1 000 000 EUR per la Repubblica ceca;

b)

800 000 EUR per la Germania;

c)

4 750 000 EUR per l'Estonia;

d)

3 700 000 EUR per la Lettonia;

e)

1 750 000 EUR per la Slovenia;

f)

300 000 EUR per la Finlandia.

5.   Gli importi da impegnare a titolo del 2008 ammontano a:

a)

500 000 EUR per la Repubblica ceca;

b)

475 000 EUR per la Germania;

c)

1 000 000 EUR per l'Estonia;

d)

1 200 000 EUR per la Lettonia;

e)

350 000 EUR per la Slovenia;

f)

100 000 EUR per la Finlandia.

6.   Gli importi da impegnare a titolo degli esercizi successivi sono decisi a seguito dell'esecuzione del programma nel 2008. Nella tabella seguente figurano gli importi in euro (a titolo indicativo):

Stato membro

2009

2010

2011

2012

Repubblica ceca

500 000

 

 

 

Germania

325 000

 

 

 

Lettonia

1 250 000

1 250 000

 

 

Finlandia

100 000

100 000

 

 

Estonia

1 250 000

1 250 000

1 250 000

 

Slovenia

350 000

350 000

350 000

350 000

Articolo 17

Malattia di Aujeszky

1.   Il programma pluriennale di eradicazione della malattia di Aujeszky presentato dal Belgio è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2008 al 31 dicembre 2009.

2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dal Belgio per il costo degli esami di laboratorio.

3.   Il rimborso massimo delle spese da versare al Belgio per il programma di cui al paragrafo 1 non deve superare l’importo di 1 EUR per un test ELISA.

4.   Per tutto il periodo di esecuzione da parte del Belgio del programma pluriennale di cui al paragrafo 1 il contributo non può superare 720 000 EUR.

5.   L'i importo da impegnare a titolo del 2008 ammonta a 360 000 EUR.

6.   L'importo da impegnare a titolo dell'esercizio successivo viene deciso a seguito dell'esecuzione del programma nel 2008. A titolo indicato, l'importo potrebbe ammontare a 360 000 EUR.

Articolo 18

Leucosi enzootica bovina

1.   I programmi pluriennali di eradicazione della leucosi bovina enzootica presentati da Italia, Lettonia, Lituania e Portogallo sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2008 al 31 dicembre 2010.

2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per il costo degli esami di laboratorio e degli indennizzi versati ai proprietari degli animali abbattuti nell'ambito di tali programmi.

3.   Il rimborso massimo delle spese da versare agli Stati membri per i programmi di cui al paragrafo 1 non deve superare gli importi seguenti:

a)

:

test ELISA

:

0,5 EUR per test;

b)

:

test di immunodiffusione in gel di agar

:

0,5 EUR per test.

4.   Per tutto il periodo di esecuzione dei programmi pluriennali il contributo non può superare gli importi seguenti:

a)

2 000 000 EUR per l'Italia;

b)

170 000 EUR per la Lettonia;

c)

1 000 000 EUR per il Portogallo.

5.   Gli importi da impegnare a titolo del 2008 ammontano a:

a)

400 000 EUR per l'Italia;

b)

60 000 EUR per la Lettonia;

c)

300 000 EUR per il Portogallo.

6.   Gli importi da impegnare a titolo degli esercizi successivi sono decisi a seguito dell'esecuzione del programma nel 2008. Nella tabella seguente figurano gli importi in euro (a titolo indicativo):

Stato membro

2009

2010

2011

2012

Italia

800 000

800 000

 

 

Lettonia

55 000

55 000

 

 

Portogallo

350 000

350 000

 

 

CAPITOLO III

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 19

1.   Per i programmi di cui agli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 14 e 18 le spese di indennizzo rimborsabili ai proprietari per le perdite dovute all’abbattimento degli animali sono limitate agli importi indicati ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

2.   L'importo medio dell'indennizzo da versare agli Stati membri è calcolato in base al numero di capi abbattuti nello Stato membro, segnatamente:

a)

:

per i bovini, sino a un massimo di

:

375 EUR per animale;

b)

:

per gli ovini e i caprini, sino a un massimo di

:

50 EUR per animale;

c)

:

per esemplare da riproduzione di Gallus gallus, sino a un massimo di

:

3,5 EUR per volatile;

d)

:

per esemplare ovaiolo di Gallus gallus, sino a un massimo di

:

1,5 EUR per volatile.

3.   L'importo massimo dell'indennizzo da versare agli Stati membri per ciascun capo non deve superare 1 000 EUR per bovino e 100 EUR per ovino o caprino.

Articolo 20

1.   Le spese sostenute dagli Stati membri ai fini di un contributo finanziario della Comunità sono espresse in euro e non comprendono l'imposta sul valore aggiunto e altri tributi.

2.   Se la spesa di uno Stato membro avviene in una valuta diversa dall’euro, tale Stato membro la convertirà in euro applicando il tasso di cambio fissato dalla Banca Centrale Europea e in vigore fino al primo giorno del mese in cui lo Stato membro interessato presenta la domanda.

Articolo 21

1.   Il contributo finanziario della Comunità per i programmi di cui agli articoli 1-18 viene concesso, a condizione che gli Stati membri:

a)

attuino i programmi conformemente alle disposizioni applicabili della legislazione comunitaria, tra cui la normativa in materia di concorrenza e di aggiudicazione degli appalti pubblici;

b)

fissino al 1o gennaio 2008, al più tardi, l'entrata in vigore delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di attuazione dei programmi di cui agli articoli 1-18.

c)

trasmettano alla Commissione, entro il 1o giugno 2008, le relazioni intermedie tecniche e finanziarie relative ai programmi di cui agli articoli 1-18, in conformità dell'articolo 24, paragrafo 7, lettera a) della decisione 90/424/CEE;

d)

per i programmi di cui all'articolo 9 forniscano alla Commissione, mediante l'apposito sistema informatico on-line, una relazione trimestrale sui risultati positivi e negativi ottenuti nel quadro della sorveglianza del pollame e dei volatili selvatici, entro quattro settimane dalla fine del mese di riferimento della relazione in questione;

e)

per i programmi di cui agli articoli 10-12 forniscano alla Commissione una relazione mensile sui risultati del programma di sorveglianza delle TSE, entro quattro settimane dalla fine del mese di riferimento della relazione in questione;

f)

per i programmi di cui agli articoli 1-18 forniscano alla Commissione, entro il 30 aprile 2009, conformemente all'articolo 24, paragrafo 7, lettera b) della decisione 90/424/CEE, una relazione finale sull'esecuzione tecnica del programma, corredata dei documenti giustificativi dei costi sostenuti dallo Stato membro interessato e dei risultati ottenuti nel periodo 1o gennaio 2008-31 dicembre 2008;

g)

attuino in modo efficace i programmi di cui agli articoli 1-18;

h)

per i programmi di cui agli articoli 1-18, non presentino altre richieste di contributi comunitari per tali misure, né lo abbiano fatto in precedenza.

2.   Qualora lo Stato membro non rispetti le norme di cui al paragrafo 1, la Commissione riduce il contributo comunitario tenendo conto della natura e della gravità dell'infrazione, nonché della perdita finanziaria subita dalla Comunità.

Articolo 22

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2008.

Articolo 23

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

(2)  GU L 397 del 30.12.2006, pag. 22.

(3)  GU L 347 del 12.12.1990, pag. 27. Decisione modificata dalla direttiva 92/65/CEE (GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54).

(4)  GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 727/2007 della Commissione (GU L 165 del 27.6.2007, pag. 8).

(5)  GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16.

(6)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 12.

(7)  GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 378/2007 (GU L 95 del 5.4.2007, pag. 1.


Top