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Document 32007D0759

2007/759/CE: Decisione della Commissione, del 19 novembre 2007 , che modifica la decisione 2006/504/CE per quanto riguarda la frequenza dei controlli sulle arachidi e sui prodotti derivati originari o provenienti dal Brasile a causa del rischio di contaminazione da aflatossine di tali prodotti [notificata con il numero C(2007) 5516] (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 305 del 23.11.2007, p. 56–57 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009; abrog. impl. da 32009R1152

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/759/oj

23.11.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 305/56


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 novembre 2007

che modifica la decisione 2006/504/CE per quanto riguarda la frequenza dei controlli sulle arachidi e sui prodotti derivati originari o provenienti dal Brasile a causa del rischio di contaminazione da aflatossine di tali prodotti

[notificata con il numero C(2007) 5516]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/759/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (1), in particolare l’articolo 53, paragrafo 1, lettera b), punto ii),

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2006/504/CE della Commissione (2) stabilisce condizioni particolari per l’importazione di determinati prodotti alimentari da alcuni paesi terzi a causa del rischio di contaminazione da aflatossine di tali prodotti.

(2)

Il comitato scientifico dell’alimentazione umana ha constatato che l’aflatossina B1 è un potente cancerogeno genotossico che, anche a dosi minime, aumenta il rischio di cancro del fegato. Il regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (3), stabilisce i tenori massimi autorizzati di aflatossine nei prodotti alimentari. Tuttavia, il numero crescente di notifiche ricevute nel 2005 e nel 2006 attraverso il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi (RASFF) ha mostrato che le arachidi e i prodotti derivati provenienti dal Brasile presentavano regolarmente tenori di aflatossine superiori ai limiti previsti.

(3)

Tale contaminazione costituisce una minaccia per la salute pubblica nella Comunità. È pertanto opportuno adottare misure specifiche a livello comunitario.

(4)

L’Ufficio alimentare e veterinario (UAV) della Commissione ha effettuato una missione in Brasile dal 25 aprile al 4 maggio 2007 al fine di valutare gli attuali sistemi di controllo volti a prevenire la contaminazione da aflatossine delle arachidi destinate all’esportazione verso la Comunità (4). Da tale missione è emerso che il sistema per il controllo delle arachidi esportate nella Comunità è sì in vigore, ma non è pienamente applicato. Tale sistema non garantisce pertanto in assoluto che le arachidi esportate nella Comunità soddisfino le prescrizioni in materia di aflatossine.

(5)

Nell’interesse della salute pubblica, le arachidi e i prodotti derivati importati dal Brasile nella Comunità, prima della loro commercializzazione, devono essere sottoposti dall’autorità competente dello Stato membro importatore a un campionamento e a un’analisi più frequenti volti a determinarne il tenore di aflatossine.

(6)

A norma dell’articolo 15, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (5), è predisposto un elenco dei mangimi e degli alimenti di origine non animale che, sulla base dei rischi noti o emergenti, devono essere oggetto di un livello accresciuto di controlli ufficiali. Le misure di cui all’articolo 15, paragrafo 5, di detto regolamento saranno applicabili solo a partire dal 2008. Al fine di tutelare la salute pubblica è opportuno imporre immediatamente un aumento della frequenza dei controlli relativi al tenore di aflatossine nelle arachidi provenienti dal Brasile. Per il momento, non è richiesto che le arachidi e i prodotti derivati importati dal Brasile siano accompagnati da un certificato sanitario rilasciato dalle competenti autorità brasiliane.

(7)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2006/504/CE della Commissione.

(8)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2006/504/CE è modificata come segue:

1)

nell’articolo 1, secondo comma, lettera a), sono aggiunti i seguenti punti iii), iv) e v):

«iii)

arachidi di cui al codice NC 1202 10 90 o 1202 20 00;

iv)

arachidi di cui al codice NC 2008 11 94 (in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg) o 2008 11 98 (in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 1 kg);

v)

arachidi tostate di cui al codice NC 2008 11 92 (in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg) o 2008 11 96 (in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 1 kg).»;

2)

nell’articolo 3, è aggiunto il seguente paragrafo 9:

«9.   Il presente articolo non si applica alle importazioni di arachidi di cui all’articolo 1, secondo comma, lettera a), punti iii), iv) e v).»;

3)

nell’articolo 5, paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

per ogni partita di prodotti alimentari provenienti dal Brasile, ad eccezione delle arachidi di cui all’articolo 1, secondo comma, lettera a), punti iii), iv) e v), per le quali il campionamento è effettuato per il 50 % delle partite provenienti dal Brasile;»

4)

nell’articolo 7, è aggiunto il seguente paragrafo 3:

«3.   Il presente articolo non si applica alle importazioni di arachidi di cui all’articolo 1, secondo comma, lettera a), punti iii), iv) e v).»

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 novembre 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 575/2006 della Commissione (GU L 100 dell’8.4.2006, pag. 3).

(2)  GU L 199 del 21.7.2006, pag. 21. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2007/563/CE (GU L 215 del 18.8.2007, pag. 18).

(3)  GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1126/2007 (GU L 255 del 29.9.2007, pag. 14).

(4)  Relazione di una missione effettuata in Brasile dal 25 aprile al 4 maggio 2007 al fine di valutare i sistemi in funzione per il controllo della contaminazione da aflatossine delle arachidi destinate all’esportazione verso l’Unione europea [DG (SANCO)/7182/2007 — MR].

(5)  GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).


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