EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0751

2007/751/CE: Decisione del Consiglio, dell' 8 novembre 2007 , concernente l’adesione della Bulgaria e della Romania alla convenzione sulla base dell’articolo K.3, paragrafo 2, lettera c), del trattato sull’Unione europea relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell’Unione europea

GU L 304 del 22.11.2007, p. 34–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/751/oj

22.11.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 304/34


DECISIONE DEL CONSIGLIO

dell'8 novembre 2007

concernente l’adesione della Bulgaria e della Romania alla convenzione sulla base dell’articolo K.3, paragrafo 2, lettera c), del trattato sull’Unione europea relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell’Unione europea

(2007/751/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea,

visto il trattato di adesione del 2005,

visto l’atto di adesione del 2005 (di seguito «l'atto di adesione»), in particolare l’articolo 3, paragrafo 4,

vista la raccomandazione della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

La convenzione sulla base dell’articolo K.3, paragrafo 2, lettera c), del trattato sull’Unione europea relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell’Unione europea (2) (di seguito «la convenzione contro la corruzione di funzionari») è stata firmata a Bruxelles il 26 maggio 1997 ed è entrata in vigore il 28 settembre 2005.

(2)

A seguito dell’adesione all’Unione europea, l’Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l’Ungheria, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia hanno depositato i rispettivi strumenti di adesione alla convenzione contro la corruzione di funzionari.

(3)

L’articolo 3, paragrafo 3, dell’atto di adesione stabilisce che la Bulgaria e la Romania aderiscono alle convenzioni e ai protocolli conclusi fra gli Stati membri, elencati nell’allegato I dell’atto stesso, che comprende, in particolare, la convenzione contro la corruzione di funzionari. Tali convenzioni e protocolli entrano in vigore per la Bulgaria e la Romania alla data stabilita dal Consiglio.

(4)

In conformità dell’articolo 3, paragrafo 4, dell’atto di adesione il Consiglio apporta alle convenzioni e ai protocolli tutti gli adattamenti resisi necessari a motivo dell’adesione,

DECIDE:

Articolo 1

La convenzione contro la corruzione di funzionari entra in vigore per la Bulgaria e la Romania il primo giorno del primo mese successivo alla data di adozione della presente decisione.

Articolo 2

I testi della convenzione contro la corruzione di funzionari redatti in lingua bulgara e in lingua rumena (3) fanno fede alle stesse condizioni degli altri testi della convenzione contro la corruzione di funzionari.

Articolo 3

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 8 novembre 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

R. PEREIRA


(1)  Parere del 10 luglio 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU C 195 del 25.6.1997, pag. 2.

(3)  Le versioni bulgara e rumena della convenzione saranno pubblicate in un’edizione speciale della Gazzetta ufficiale in un momento successivo.


Top