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Document 32007D0747

    2007/747/CE: Decisione della Commissione, del 19 novembre 2007 , relativa al riconoscimento delle procedure di certificazione a norma dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) e recante abrogazione della decisione 97/264/CE [notificata con il numero C(2007) 5291] (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 303 del 21.11.2007, p. 37–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/747/oj

    21.11.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 303/37


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 19 novembre 2007

    relativa al riconoscimento delle procedure di certificazione a norma dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) e recante abrogazione della decisione 97/264/CE

    [notificata con il numero C(2007) 5291]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2007/747/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) (1), in particolare l’articolo 9,

    considerando quanto segue:

    (1)

    La Commissione ha identificato norme internazionali rivedute e requisiti europei di accreditamento degli organismi di certificazione che sono conformi ai requisiti di cui all’articolo 9 del regolamento (CE) n. 761/2001 e devono pertanto essere riconosciuti dalla Commissione.

    (2)

    Le norme ed i requisiti per l’accreditamento riconosciuti con la decisione della Commissione 97/264/CE, del 16 aprile 1997, concernente il riconoscimento delle procedure di certificazione in conformità dell’articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1836/93 del Consiglio, sull’adesione volontaria delle imprese del settore industriale a un sistema comunitario di ecogestione e audit (2), non sono più applicabili ed è pertanto opportuno abrogare la decisione 97/264/CE.

    (3)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 14 del regolamento (CE) n. 761/2001,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Ai fini dell’applicazione dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 761/2001, la Commissione riconosce le norme ed i requisiti per l’accreditamento degli organismi di certificazione di seguito indicati:

    1)

    nella legislazione austriaca: la legge sulla gestione ambientale (UMG BGBl.I Nr. 96/2001) nella versione applicabile alle organizzazioni di verificatori ambientali ed ai singoli verificatori ambientali;

    2)

    nella legislazione tedesca: gli orientamenti per l’accreditamento degli organismi di certificazione in materia di sistemi di gestione ambientale (EMS) e procedure di certificazione per gli EMS, emanati in Germania nel settembre 1996 dal ministero federale per l’ambiente, la conservazione della natura e la sicurezza nucleare e dal ministero degli affari economici, e approvati dal comitato di verifica ambientale a norma dell’articolo 21 della legge tedesca sull’EMAS (Umweltauditgesetz);

    3)

    requisiti di accreditamento, basati sui corrispondenti orientamenti approvati e divulgati dalla cooperazione europea per l’accreditamento (EA), per gli organismi di certificazione ISO 14001:2004 accreditati in base ad una delle seguenti norme:

    a)

    ISO/IEC 17021:2006 (valutazione della conformità — requisiti per gli organismi che forniscono audit e certificazione di sistemi di gestione);

    b)

    ISO/IEC Guida 66:1999 (requisiti generali per gli organismi operanti la valutazione e certificazione/registrazione dei sistemi di gestione ambientale EMS) fino al 15 settembre 2008.

    Articolo 2

    La decisione 97/264/CE è abrogata.

    Articolo 3

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 19 novembre 2007.

    Per la Commissione

    Stavros DIMAS

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 114 del 24.4.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

    (2)  GU L 104 del 22.4.1997, pag. 35.


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