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Document 32007D0745

    2007/745/CE: Decisione del Consiglio, del 28 settembre 2007 , relativa alla firma e all’applicazione provvisoria di un accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera nel settore audiovisivo che stabilisce le modalità e le condizioni della partecipazione della Confederazione svizzera al programma comunitario MEDIA 2007, nonché dell’atto finale

    GU L 303 del 21.11.2007, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/745/oj

    Related international agreement

    21.11.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 303/9


    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    del 28 settembre 2007

    relativa alla firma e all’applicazione provvisoria di un accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera nel settore audiovisivo che stabilisce le modalità e le condizioni della partecipazione della Confederazione svizzera al programma comunitario MEDIA 2007, nonché dell’atto finale

    (2007/745/CE)

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 150, paragrafo 4 e l'articolo 157, paragrafo 3, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, prima frase,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando quanto segue:

    (1)

    La decisione n. 1718/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, relativa all’attuazione di un programma di sostegno al settore audiovisivo europeo (MEDIA 2007) (1), in particolare l’articolo 8, dispone che il programma sia aperto alla partecipazione di paesi parti della convenzione del Consiglio d’Europa sulla televisione transfrontaliera diversi dai paesi EFTA membri dell’accordo SEE e dei paesi candidati all’adesione all’Unione europea sulla base di stanziamenti supplementari, secondo condizioni da convenire mediante accordi tra le parti interessate.

    (2)

    Il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare a nome della Comunità europea un accordo che consenta alla Confederazione svizzera di partecipare al programma comunitario MEDIA 2007, nonché l’atto finale relativo a detto accordo.

    (3)

    I negoziati si sono conclusi il 2 luglio 2007 con la sigla di un progetto di accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera nel settore audiovisivo che stabilisce le modalità e le condizioni della partecipazione della Confederazione svizzera al programma comunitario MEDIA 2007 (di seguito «l’accordo»), nonché dell’atto finale.

    (4)

    L’articolo 13 dell’accordo prevede che l’accordo venga applicato a titolo provvisorio a decorrere dal 1o settembre 2007.

    (5)

    È opportuno firmare l’accordo e l’atto finale, con riserva della conclusione in una data successiva,

    DECIDE:

    Articolo 1

    La firma dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera nel settore audiovisivo che stabilisce le modalità e le condizioni della partecipazione della Confederazione svizzera al programma comunitario MEDIA 2007 (di seguito «l’accordo»), nonché dell’atto finale, è approvata a nome della Comunità, con riserva della conclusione.

    I testi dell’accordo e dell’atto finale sono acclusi alla presente decisione.

    Articolo 2

    Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a firmare l’accordo e l’atto finale, a nome della Comunità europea, con riserva della conclusione.

    Articolo 3

    L’accordo si applica a titolo provvisorio a decorrere dal 1o settembre 2007.

    Articolo 4

    La Commissione rappresenta la Comunità nel comitato misto istituito dall’articolo 8 dell’accordo.

    Articolo 5

    L’accordo è legato ai sette accordi con la Confederazione svizzera firmati il 21 giugno 1999 e conclusi con decisione 2002/309/CE, Euratom del Consiglio e della Commissione (2), del 4 aprile 2002.

    L’accordo non può essere prorogato o rinegoziato, conformemente all’articolo 12, qualora sia stato posto termine agli accordi di cui al primo comma del presente articolo.

    Articolo 6

    La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, addì 28 settembre 2007.

    Per il Consiglio

    Il presidente

    M. PINHO


    (1)  GU L 327 del 24.11.2006, pag. 12.

    (2)  GU L 114 del 30.4.2002, pag. 1.


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    21.11.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 303/11


    ACCORDO

    tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera nel settore audiovisivo che stabilisce le modalità e le condizioni della partecipazione della Confederazione svizzera al programma comunitario MEDIA 2007

    LA COMUNITÀ EUROPEA, di seguito «la Comunità»,

    da una parte, e

    LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, di seguito «la Svizzera»,

    dall'altra,

    di seguito «parti contraenti»,

    CONSIDERANDO che la Comunità ha istituito, conformemente alla decisione n. 1718/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, relativa all'attuazione di un programma di sostegno al settore audiovisivo europeo (MEDIA 2007) (1) (di seguito «decisione che istituisce il programma MEDIA 2007»), un programma di sostegno al settore audiovisivo europeo;

    CONSIDERANDO che l'articolo 8 della decisione che istituisce il programma MEDIA 2007 prevede, a determinate condizioni, la partecipazione di paesi terzi parti della convenzione del Consiglio d'Europa sulla televisione transfrontaliera, diversi dagli Stati EFTA membri dell'accordo SEE e dai paesi candidati all'adesione all'Unione europea sulla base di stanziamenti supplementari e di procedure specifiche da concordare tra le parti interessate;

    CONSIDERANDO che in base alla disposizione citata l'apertura del programma a tali paesi terzi è subordinata a un esame preliminare della compatibilità della loro legislazione nazionale con l'acquis comunitario pertinente;

    CONSIDERANDO che la Svizzera ha partecipato ai programmi MEDIA Plus e MEDIA Formazione, scaduti il 31 dicembre 2006;

    CONSIDERANDO che la Svizzera si è impegnata a integrare il quadro legislativo nazionale al fine di assicurare il livello richiesto di compatibilità con l'acquis comunitario; considerando, pertanto, che alla data di entrata in vigore del presente accordo la Svizzera soddisfa le condizioni di partecipazione fissate dall'articolo 8 della decisione che istituisce il programma MEDIA 2007;

    CONSIDERANDO, in particolare, che una cooperazione tra la Comunità e la Svizzera intesa a perseguire gli obiettivi fissati per il programma MEDIA 2007 nel contesto di attività di cooperazione transnazionale che coinvolgano la Comunità e la Svizzera è tale da arricchire l'impatto delle singole azioni avviate nel quadro del suddetto programma e da migliorare i livelli di professionalità delle risorse umane nella Comunità e in Svizzera;

    CONSIDERANDO che le parti contraenti hanno un interesse comune allo sviluppo dell'industria europea dei programmi audiovisivi, nel quadro di una cooperazione più ampia;

    CONSIDERANDO che le parti contraenti si attendono di conseguenza di ottenere un reciproco beneficio dalla partecipazione della Svizzera al programma MEDIA 2007,

    HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

    Articolo 1

    Oggetto

    L'obiettivo della cooperazione tra la Comunità e la Svizzera, istituita dal presente accordo, consiste nella partecipazione della Svizzera a tutte le azioni del programma MEDIA 2007. Salvo altrimenti disposto dal presente accordo, tale partecipazione avviene nel rispetto degli obiettivi, dei criteri, delle procedure e delle scadenze stabiliti dalla direttiva che istituisce il programma MEDIA 2007.

    Articolo 2

    Compatibilità dei quadri normativi

    Per essere in grado di soddisfare le condizioni di partecipazione stabilite dalla decisione che istituisce il programma MEDIA 2007 alla data di entrata in vigore del presente accordo, la Svizzera attuerà i provvedimenti indicati nell'allegato I, intesi a integrare il quadro normativo svizzero in modo da garantire il livello richiesto di compatibilità con l'acquis comunitario.

    Articolo 3

    Ammissibilità

    Salvo altrimenti disposto nel presente accordo:

    1)

    le organizzazioni e i cittadini della Svizzera partecipano a ciascuna delle azioni alle stesse condizioni applicabili alle organizzazioni e ai cittadini degli Stati membri della Comunità;

    2)

    l'ammissibilità delle istituzioni, delle organizzazioni e dei cittadini della Svizzera è disciplinata dalle pertinenti disposizioni della decisione che istituisce il programma MEDIA 2007;

    3)

    al fine di garantire la dimensione comunitaria del programma, tutti i progetti e tutte le attività che richiedono un partenariato europeo, per essere ammissibili al sostegno finanziario della Comunità, devono includere almeno un partner appartenente ad uno degli Stati membri della Comunità. Gli altri progetti e le altre azioni devono presentare una chiara dimensione europea e comunitaria.

    Articolo 4

    Procedure

    1.   Ai fini della presentazione, della valutazione e della selezione delle domande delle istituzioni, delle organizzazioni e dei cittadini della Svizzera si applicano le stesse condizioni e modalità applicabili alle istituzioni, alle organizzazioni e ai cittadini degli Stati membri della Comunità che ne hanno diritto.

    2.   La Commissione delle Comunità europee (di seguito «la Commissione») può prendere in considerazione esperti svizzeri quando, conformemente alle pertinenti disposizioni della decisione che istituisce il programma MEDIA 2007, nomina esperti indipendenti che la assistano nella valutazione dei progetti.

    3.   La lingua utilizzata per ogni tipo di contatto con la Commissione nelle procedure relative alle domande, nei contratti, nelle relazioni da presentare e in tutti gli altri aspetti amministrativi del programma, sarà una delle lingue ufficiali della Comunità.

    Articolo 5

    Strutture nazionali

    1.   La Svizzera si dota delle opportune strutture e procedure interne e adotta tutte le altre misure necessarie per coordinare e organizzare l'attuazione del programma MEDIA 2007 a livello nazionale, nell'osservanza delle pertinenti disposizioni della decisione che istituisce il programma MEDIA 2007. La Svizzera si impegna segnatamente a istituire un MEDIA Desk in collaborazione con la Commissione.

    2.   L'importo massimo del sostegno finanziario che può essere concesso tramite il programma per le attività del MEDIA Desk non supera il 50 % del bilancio totale delle attività.

    Articolo 6

    Disposizioni finanziarie

    A copertura dei costi derivanti dalla partecipazione al programma MEDIA 2007, la Svizzera versa ogni anno un contributo al bilancio generale dell'Unione europea secondo le condizioni e le modalità di cui all'allegato II.

    Articolo 7

    Controllo finanziario

    Le norme riguardanti il controllo finanziario relativo ai partecipanti svizzeri al programma MEDIA 2007 sono precisate nell'allegato III.

    Articolo 8

    Comitato misto

    1.   È istituito un comitato misto.

    2.   Il comitato misto è composto, da un lato, da rappresentanti della Comunità e, dall'altro, da rappresentanti della Svizzera. Esso delibera di comune accordo.

    3.   Il comitato misto è responsabile della gestione e della corretta attuazione del presente accordo.

    4.   Su richiesta di una di esse, le parti contraenti si scambiano informazioni e si consultano, in seno al comitato misto, sulle attività contemplate dal presente accordo e sui relativi aspetti finanziari.

    5.   Per discutere del buon funzionamento del presente accordo, il comitato misto si riunisce su richiesta di una delle parti contraenti. Esso stabilisce il proprio regolamento interno e può istituire gruppi di lavoro per assisterlo nei suoi compiti.

    6.   In caso di divergenze sull'interpretazione o sull'attuazione del presente accordo, le parti contraenti possono rivolgersi al comitato misto, che può comporre la controversia. Le parti forniscono al comitato misto tutti gli elementi di informazione utili ai fini di un esame approfondito della situazione che consenta di giungere a una soluzione accettabile. A tal fine il comitato misto esamina tutte le possibilità atte a salvaguardare il buon funzionamento del presente accordo.

    7.   Il comitato misto esamina periodicamente gli allegati del presente accordo. Su proposta di una delle due parti contraenti il comitato misto può decidere di modificare tali allegati.

    Articolo 9

    Monitoraggio, valutazione e relazioni

    Fatte salve le competenze della Comunità in relazione al monitoraggio e alla valutazione del programma a norma delle pertinenti disposizioni della decisione che istituisce il programma MEDIA 2007, la partecipazione della Svizzera al programma MEDIA 2007 è oggetto di un monitoraggio continuo e congiunto da parte della Comunità e della Svizzera. Per assistere la Comunità nella redazione delle relazioni sull'esperienza acquisita nell'attuazione del programma MEDIA 2007, la Svizzera le trasmette un contributo scritto che descrive i provvedimenti nazionali adottati al riguardo dalla Svizzera. Essa partecipa ad ogni altra attività specifica proposta a tal fine dalla Comunità.

    Articolo 10

    Allegati

    Gli allegati I, II e III costituiscono parte integrante del presente accordo.

    Articolo 11

    Campo di applicazione territoriale

    Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni in esso indicate e, dall'altra, al territorio della Svizzera.

    Articolo 12

    Durata e denuncia

    1.   Il presente accordo è concluso per la durata del programma MEDIA 2007.

    2.   Qualora la Comunità adotti un nuovo programma pluriennale di sostegno al settore audiovisivo europeo, il presente accordo potrà essere rinnovato o rinegoziato a condizioni stabilite di comune accordo.

    3.   Sia la Comunità sia la Svizzera possono denunciare il presente accordo notificando la propria decisione all'altra parte. L'accordo cessa di essere in vigore 12 mesi dopo la data della notifica. I progetti e le attività in corso al momento del deposito della notifica continuano e sono portati a termine alle condizioni stabilite dal presente accordo. Le parti contraenti disciplinano di comune accordo le altre eventuali conseguenze della denuncia.

    Articolo 13

    Entrata in vigore e applicazione a titolo provvisorio

    II presente accordo entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla notifica, ad opera delle parti contraenti, dell'espletamento delle rispettive procedure interne. Esso è applicato a titolo provvisorio a decorrere dal 1o settembre 2007.

    Articolo 14

    Lingue

    Il presente accordo è redatto in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, tutti i testi facenti ugualmente fede.

    Съставено в Брюксел на единадесети октомври две хиляди и седма година.

    Hecho en Bruselas, el once de octubre de dos mil siete.

    V Bruselu dne jedenáctého října dva tisíce sedm.

    Udfærdiget i Bruxelles, den ellevte oktober to tusind og syv.

    Geschehen zu Brüssel am elften Oktober zweitausendsieben.

    Kahe tuhande seitsmenda aasta oktoobrikuu üheteistkümnendal päeval Brüsselis.

    Έγινε στις Βρυξέλλες, στις ένδεκα Οκτωβρίου δύο χιλιάδες επτά.

    Done at Brussels on the eleventh day of October in the year two thousand and seven.

    Fait à Bruxelles, le onze octobre deux mille sept.

    Fatto a Bruxelles, addì undici ottobre duemilasette.

    Briselē, divtūkstoš septītā gada vienpadsmitajā oktobrī.

    Priimta du tūkstančiai septintųjų metų spalio vienuoliktą dieną Briuselyje.

    Kelt Brüsszelben, a kétezer-hetedik év október havának tizenegyedik napján.

    Magħmul fi Brussell, fil-ħdax-il jum ta' Ottubru tas-sena elfejn u sebgħa.

    Gedaan te Brussel, de elfde oktober tweeduizend zeven.

    Sporządzono w Brukseli, dnia jedenastego października roku dwa tysiące siódmego.

    Feito em Bruxelas, em onze de Outubro de dois mil e sete.

    Încħeiat la Bruxelles, unsprezece octombrie două mii șapte.

    V Bruseli jedenásteho októbra dvetisícsedem.

    V Bruslju, dne enajstega oktobra leta dva tisoč sedem.

    Tehty Brysselissä yhdentenätoista päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattaseitsemän.

    Som skedde i Bryssel den elfte oktober tjugohundrasju.

    За Европейската общност

    Por la Comunidad Europea

    Za Evropské společenství

    For Det Europæiske Fællesskab

    Für die Europäische Gemeinschaft

    Euroopa Ühenduse nimel

    Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

    For the European Community

    Pour la Communauté européenne

    Per la Comunità europea

    Eiropas Kopienas vārdā

    Europos bendrijos vardu

    az Európai Közösség részéről

    Għall-Komunitá Ewropea

    Voor de Europese Gemeenschap

    W imieniu Wspólnoty Europejskiej

    Pela Comunidade Europeia

    Pentru Comunitatea Europeană

    Za Európske spoločenstvo

    Za Evropsko skupnost

    Euroopan yhteisön puolesta

    På Europeiska gemenskapens vägnar

    Image

    За Конфедерация Швейцария

    Por la Confederación Suiza

    Za Švýcarskou konfederaci

    For Det Schweiziske Forbund

    Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

    Šveitsi Konföderatsiooni nimel

    Για την Ελβετική Συνομοσπονδία

    For the Swiss Confederation

    Pour la Confédération suisse

    Per la Confederazione svizzera

    Šveices Konfederācijas vārdā

    Šveicarijos Konfederacijos vardu

    a Svájci Államszövetség részéről

    Għall-Konfederazzjoni Żvizzera

    Voor de Zwitserse Bondsstaat

    W imieniu Konfederacji Szwajcarskiej

    Pela Confederação Suíça

    Pentru Confederația Elvețiană

    Za Švajčiarsku konfederáciu

    Za Švicarsko konfederacijo

    Sveitsin valaliiton puolesta

    På Schweiziska edsförbundets vägnar

    Image


    (1)  GU L 327 del 24.11.2006, pag. 12.


    ALLEGATO I

    Articolo 1

    Libertà di ricezione e di ritrasmissione di trasmissioni televisive

    1.   La Svizzera garantisce libertà di ricezione e di ritrasmissione nel suo territorio delle trasmissioni televisive soggette alla giurisdizione di uno Stato membro della Comunità, determinata conformemente alla direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (1) (di seguito «direttiva televisione senza frontiere») secondo le modalità seguenti:

    la Svizzera conserva il diritto di

    a)

    sospendere la ritrasmissione dei programmi di un'emittente televisiva soggetta alla giurisdizione di uno Stato membro della Comunità che abbia violato in misura manifesta, seria e grave le disposizioni relative alla tutela dei minori e della dignità umana di cui agli articoli 22 e 22 bis della direttiva «televisione senza frontiere»;

    b)

    prendere provvedimenti nei confronti di un'emittente televisiva che, pur avendo stabilito la propria sede nel territorio di uno Stato membro della Comunità, dirige in tutto o in parte la propria attività verso il territorio svizzero laddove la scelta di stabilirsi in tale Stato membro sia stata compiuta al fine di sottrarsi alla legislazione che sarebbe stata applicata ove essa si fosse stabilita sul territorio della Svizzera. Queste condizioni sono interpretate alla luce della pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee.

    2.   Nei casi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, i provvedimenti sono adottati previo scambio di opinioni nell'ambito del comitato misto istituito dal presente accordo.

    Articolo 2

    Eventi di particolare rilevanza per la società

    1.   La Svizzera assicura che le emittenti televisive soggette alla sua giurisdizione non esercitino diritti esclusivi su eventi che figurano nell'elenco degli eventi che uno Stato membro della Comunità giudica di particolare rilevanza per la società in modo da privare una parte importante del pubblico di tale Stato membro della possibilità di seguire gli eventi, conformemente all'articolo 3 bis della direttiva «televisione senza frontiere».

    2.   Conformemente alle disposizioni dell'articolo 3 bis della direttiva «televisione senza frontiere», la Svizzera notifica alla Commissione le misure adottate o che intende adottare in materia.

    Articolo 3

    Promozione della distribuzione e della produzione di opere europee

    Ai fini dell'attuazione delle misure relative alla promozione e alla distribuzione delle opere europee, si applica la definizione di opera europea di cui all'articolo 6 della direttiva «televisione senza frontiere».

    Articolo 4

    Disposizioni transitorie

    L'articolo 1 del presente allegato si applica a partire dal 30 novembre 2009.

    Prima del 30 novembre 2009, restano applicabili le disposizioni dell'articolo 1 dell'allegato II dell'accordo del 26 ottobre 2004 tra la Comunità e la Confederazione svizzera nel settore audiovisivo che stabilisce modalità e condizioni della partecipazione della Confederazione svizzera ai programmi comunitari MEDIA Plus e MEDIA Formazione (2).


    (1)  GU L 298 del 17.10.1989, pag. 23. Direttiva modificata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 202 del 30.7.1997, pag. 60).

    (2)  GU L 90 del 28.3.2006, pag. 22.


    ALLEGATO II

    CONTRIBUTO FINANZIARIO DELLA SVIZZERA AL PROGRAMMA MEDIA 2007

    1.

    Il contributo finanziario che la Svizzera deve versare al bilancio dell'Unione europea per partecipare al programma MEDIA 2007 è il seguente (in euro):

    2007

    2008

    2009

    2010

    2011

    2012

    2013

    4 205 000

    5 805 677

    5 921 591

    6 039 823

    6 160 419

    6 283 427

    6 408 897

    2.

    Il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (1), e il regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (2), si applicano, in particolare, alla gestione del contributo della Svizzera.

    3.

    Le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dai rappresentanti e dagli esperti della Svizzera per la partecipazione a riunioni organizzate dalla Commissione in relazione all'attuazione del programma sono rimborsate dalla Commissione secondo gli stessi criteri e le stesse procedure in vigore per gli esperti degli Stati membri della Comunità.

    4.

    A patire dall'applicazione provvisoria del presente accordo e all'inizio di ogni anno successivo, la Commissione trasmette alla Svizzera una richiesta di fondi per un importo pari al suo contributo al bilancio del programma, in conformità al presente accordo. Il contributo è espresso in euro ed è versato su un conto bancario della Commissione denominato in euro.

    5.

    La Svizzera è tenuta a versare il contributo entro il 1o aprile, se la richiesta dei fondi è inviata dalla Commissione entro il 1o marzo, oppure entro trenta giorni dalla richiesta di fondi, se la Commissione la invia più tardi. Eventuali ritardi nel pagamento del contributo darà luogo a un pagamento di interessi, da parte della Svizzera, sull'importo dovuto a decorrere dalla data di scadenza. Il tasso di interesse è pari al tasso applicato alla data della scadenza dalla Banca centrale europea per le sue operazioni in euro, maggiorato di 3,5 punti percentuali.


    (1)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1995/2006 (GU L 390 del 30.12.2006, pag. 1).

    (2)  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 478/2007 (GU L 111 del 28.4.2007, pag. 13).


    ALLEGATO III

    CONTROLLO FINANZIARIO RELATIVO AI PARTECIPANTI SVIZZERI AL PROGRAMMA MEDIA 2007

    Articolo 1

    Comunicazione diretta

    La Commissione comunica direttamente con i partecipanti al programma stabiliti in Svizzera e con i loro subfornitori. Questi soggetti possono trasmettere direttamente alla Commissione qualsiasi informazione e documento pertinente per i quali hanno l'obbligo di comunicazione a norma degli strumenti indicati dal presente accordo e dai contratti conclusi per la loro applicazione.

    Articolo 2

    Audit

    1.   In osservanza del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 e del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 e delle altre disposizioni indicate nel presente accordo, le convenzioni di sovvenzione riguardanti partecipanti al programma stabiliti in Svizzera possono contenere disposizioni che consentano ai funzionari della Commissione o ad altre persone da essa debitamente incaricate di effettuare in qualsiasi momento audit scientifici, finanziari, tecnici o di altra natura presso le sedi dei partecipanti e dei loro subfornitori.

    2.   I funzionari della Commissione e le altre persone da essa autorizzate devono poter accedere ai siti, ai lavori e ai documenti, nonché a tutte le informazioni necessarie, comprese quelle in formato elettronico, per portare efficacemente a termine il loro compito. Il diritto di accesso deve essere esplicitamente sancito nei contratti conclusi in applicazione degli strumenti indicati dal presente accordo.

    3.   La Corte dei conti delle Comunità europee dispone degli stessi diritti della Commissione.

    4.   Gli audit possono essere effettuati dopo la scadenza del programma o del presente accordo conformemente alle disposizioni previste dai contratti in questione.

    5.   Il Controllo federale delle finanze della Svizzera è preventivamente informato degli audit da effettuare sul territorio svizzero. Lo svolgimento degli audit non è in alcun modo subordinato alla preventiva comunicazione di tale informazione.

    Articolo 3

    Controlli sul posto

    1.   Nel quadro del presente accordo, la Commissione (e l'OLAF) è autorizzata ad effettuare sul territorio svizzero controlli e verifiche sul posto, conformemente al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (1).

    2.   I controlli e le verifiche sul posto sono preparati e svolti dalla Commissione in stretta collaborazione con il Controllo federale delle finanze della Svizzera o con le altre autorità svizzere competenti da questo designate; esse sono informate in tempo utile dell'oggetto, dello scopo e della base giuridica dei controlli e delle verifiche, in modo da poter fornire tutto l'aiuto necessario. A tal fine, i funzionari delle competenti autorità svizzere possono partecipare ai controlli e alle verifiche sul posto.

    3.   Se le autorità svizzere interessate lo desiderano, i controlli e le verifiche sul posto possono essere effettuati congiuntamente dalla Commissione e da tali autorità.

    4.   Se i partecipanti al programma MEDIA 2007 si oppongono a un controllo o a una verifica sul posto, le autorità svizzere prestano ai controllori della Commissione, in conformità alla normativa nazionale, l'assistenza necessaria per consentire l'adempimento della loro missione di controllo e verifica sul posto.

    5.   La Commissione comunica quanto prima al Controllo federale delle finanze della Svizzera qualsiasi fatto o sospetto relativo a una irregolarità di cui sia venuta a conoscenza nel corso di un controllo o di una verifica sul posto. In ogni caso la Commissione è tenuta a informare la predetta autorità dei risultati di questi controlli e verifiche.

    Articolo 4

    Informazione e consultazione

    1.   Ai fini della corretta attuazione del presente allegato, le competenti autorità svizzere e comunitarie procedono, a intervalli regolari, a scambi di informazioni e, su domanda di una di esse, a consultazioni.

    2.   Le autorità competenti svizzere comunicano immediatamente alla Commissione qualsiasi informazione di cui siano venute a conoscenza che possa far supporre l'esistenza di irregolarità inerenti la conclusione e l'esecuzione dei contratti o delle convenzioni stipulati in applicazione degli strumenti ai quali si riferisce il presente accordo.

    Articolo 5

    Riservatezza

    Le informazioni comunicate o acquisite a norma del presente allegato, in qualsiasi forma si presentino, sono coperte dal segreto d'ufficio e beneficiano della protezione concessa ad informazioni analoghe dalla legislazione svizzera e dalle disposizioni corrispondenti applicabili alle istituzioni comunitarie. Tali informazioni non possono essere comunicate a persone diverse da quelle che, nell'ambito delle istituzioni comunitarie, degli Stati membri o della Svizzera, vi abbiano accesso in ragione delle loro funzioni, né possono essere utilizzate per fini diversi dall'efficace tutela degli interessi finanziari delle parti contraenti.

    Articolo 6

    Misure e sanzioni amministrative

    Fatta salva l'applicazione del diritto penale svizzero, la Commissione può imporre misure e sanzioni amministrative in conformità al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, al regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 e al regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla protezione degli interessi finanziari delle Comunità (2).

    Articolo 7

    Riscossione ed esecuzione

    Le decisioni della Commissione prese a norma del programma MEDIA 2007 nell'ambito di applicazione del presente accordo, le quali comportano, a carico di persone che non siano gli Stati, un obbligo pecuniario, costituiscono titolo esecutivo in Svizzera. La formula esecutiva è apposta, con la sola verifica dell'autenticità del titolo, dall'autorità designata dal governo svizzero, che ne informa quanto prima la Commissione. L'esecuzione forzata ha luogo nell'osservanza delle disposizioni procedurali svizzere. La legittimità della decisione che forma il titolo esecutivo è soggetta al sindacato della Corte di giustizia delle Comunità europee. Le sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee e del Tribunale di primo grado pronunciate in virtù di una clausola compromissoria hanno forza esecutiva alle stesse condizioni.


    (1)  GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

    (2)  GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1233/2007 della Commissione (GU L 279 del 23.10.2007, pag. 10).

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    21.11.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 303/20


    ATTO FINALE

    I plenipotenziari

    della COMUNITÀ EUROPEA

    e

    della CONFEDERAZIONE SVIZZERA

    riuniti a Bruxelles, addì undici ottobre duemilasette per la firma dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera nel settore audiovisivo che stabilisce le modalità e le condizioni della partecipazione della Confederazione svizzera al programma MEDIA 2007, hanno adottato le seguenti dichiarazioni comuni, accluse al presente atto finale:

    Dichiarazione comune delle parti contraenti sullo sviluppo di un dialogo di interesse reciproco relativo alla politica audiovisiva.

    Dichiarazione comune delle parti contraenti sull'adeguamento dell'accordo alla nuova direttiva comunitaria.

    Essi hanno inoltre preso atto delle seguenti dichiarazioni, accluse al presente atto finale:

     

    Dichiarazione del Consiglio sulla partecipazione della Svizzera ai comitati.

     

    Dichiarazione del Consiglio sull'allegato I dell'accordo.

    Съставено в Брюксел на единадесети октомври две хиляди и седма година.

    Hecho en Bruselas, el once de octubre de dos mil siete.

    V Bruselu dne jedenáctého října dva tisíce sedm.

    Udfærdiget i Bruxelles, den ellevte oktober to tusind og syv.

    Geschehen zu Brüssel am elften Oktober zweitausendsieben.

    Kahe tuhande seitsmenda aasta oktoobrikuu üheteistkümnendal päeval Brüsselis.

    Έγινε στις Βρυξέλλες, στις ένδεκα Οκτωβρίου δύο χιλιάδες επτά.

    Done at Brussels on the eleventh day of October in the year two thousand and seven.

    Fait à Bruxelles, le onze octobre deux mille sept.

    Fatto a Bruxelles, addì undici ottobre duemilasette.

    Briselē, divtūkstoš septītā gada vienpadsmitajā oktobrī.

    Priimta du tūkstančiai septintųjų metų spalio vienuoliktą dieną Briuselyje.

    Kelt Brüsszelben, a kétezer-hetedik év október havának tizenegyedik napján.

    Magħmul fi Brussell, fil-ħdax-il jum ta' Ottubru tas-sena elfejn u sebgħa.

    Gedaan te Brussel, de elfde oktober tweeduizend zeven.

    Sporządzono w Brukseli, dnia jedenastego października roku dwa tysiące siódmego.

    Feito em Bruxelas, em onze de Outubro de dois mil e sete.

    Încħeiat la Bruxelles, unsprezece octombrie două mii șapte.

    V Bruseli jedenásteho októbra dvetisícsedem.

    V Bruslju, dne enajstega oktobra leta dva tisoč sedem.

    Tehty Brysselissä yhdentenätoista päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattaseitsemän.

    Som skedde i Bryssel den elfte oktober tjugohundrasju.

    За Европейската общност

    Por la Comunidad Europea

    Za Evropské společenství

    For Det Europæiske Fællesskab

    Für die Europäische Gemeinschaft

    Euroopa Ühenduse nimel

    Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

    For the European Community

    Pour la Communauté européenne

    Per la Comunità europea

    Eiropas Kopienas vārdā

    Europos bendrijos vardu

    az Európai Közösség részéről

    Għall-Komunitá Ewropea

    Voor de Europese Gemeenschap

    W imieniu Wspólnoty Europejskiej

    Pela Comunidade Europeia

    Pentru Comunitatea Europeană

    Za Európske spoločenstvo

    Za Evropsko skupnost

    Euroopan yhteisön puolesta

    På Europeiska gemenskapens vägnar

    Image

    За Конфедерация Швейцария

    Por la Confederación Suiza

    Za Švýcarskou konfederaci

    For Det Schweiziske Forbund

    Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

    Šveitsi Konföderatsiooni nimel

    Για την Ελβετική Συνομοσπονδία

    For the Swiss Confederation

    Pour la Confédération suisse

    Per la Confederazione svizzera

    Šveices Konfederācijas vārdā

    Šveicarijos Konfederacijos vardu

    a Svájci Államszövetség részéről

    Għall-Konfederazzjoni Żvizzera

    Voor de Zwitserse Bondsstaat

    W imieniu Konfederacji Szwajcarskiej

    Pela Confederação Suíça

    Pentru Confederația Elvețiană

    Za Švajčiarsku konfederáciu

    Za Švicarsko konfederacijo

    Sveitsin valaliiton puolesta

    På Schweiziska edsförbundets vägnar

    Image


    DICHIARAZIONE COMUNE DELLE PARTI CONTRAENTI SULLO SVILUPPO DI UN DIALOGO DI INTERESSE RECIPROCO RELATIVO ALLA POLITICA AUDIOVISIVA

    Le due parti dichiarano che, al fine di garantire la corretta applicazione dell’accordo e di rafforzare lo spirito di cooperazione in questioni relative alla politica audiovisiva, è di interesse reciproco sviluppare un dialogo su questi temi. Le due parti dichiarano che tale dialogo avrà luogo sia nell’ambito del comitato misto istituito a norma dell’accordo, sia in altre sedi, ove si dimostri opportuno e necessario. Le due parti dichiarano che in questo spirito i rappresentanti della Svizzera potranno essere invitati a riunioni organizzate a margine delle riunioni del «comitato di contatto» istituito dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1997, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive (1).


    (1)  GU L 202 del 30.7.1997, pag. 60.


    DICHIARAZIONE COMUNE DELLE PARTI CONTRAENTI SULL’ADEGUAMENTO DELL’ACCORDO ALLA NUOVA DIRETTIVA COMUNITARIA

    Le parti dichiarano che quando verrà adottata una nuova direttiva sulla base della proposta della Commissione di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio [COM(2005) 646 definitivo], il comitato misto deciderà sull’aggiornamento del riferimento nell’articolo 1 dell’allegato I della direttiva 89/552/CEE, come modificata, con il riferimento alla nuova direttiva summenzionata.


    DICHIARAZIONE DEL CONSIGLIO SULLA PARTECIPAZIONE DELLA SVIZZERA NEI COMITATI

    Il Consiglio accetta che i rappresentanti della Svizzera partecipino, in qualità di osservatori, per i punti che li riguardano, alle riunioni dei comitati e dei gruppi di esperti del programma MEDIA. Al momento del voto, tali comitati e gruppi di esperti si riuniscono senza i rappresentanti della Svizzera.


    DICHIARAZIONE DEL CONSIGLIO SULL’ALLEGATO I DELL’ACCORDO

    Ai fini del corretto funzionamento dell’accordo,

    i)

    parallelamente all’impegno assunto dalla Svizzera in merito alla libertà di ricezione e di ritrasmissione di trasmissioni televisive, le emittenti televisive soggette alla giurisdizione della Svizzera riceveranno lo stesso trattamento riservato dalla Svizzera alle emittenti televisive soggette alla giurisdizione di uno Stato membro della Comunità, come previsto nell’articolo 1 dell’allegato I.

    ii)

    parallelamente all’impegno assunto dalla Svizzera di facilitare l’applicazione delle disposizioni relative a misure adottate dagli Stati membri per assicurare la trasmissione di eventi di particolare rilevanza per la società, alle misure adottate o previste dalla Svizzera in materia viene riservato lo stesso trattamento accordato alle misure degli Stati membri previste nell’articolo 3 bis della direttiva «televisione senza frontiere».

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