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Document 32007D0608

    2007/608/CE: Decisione della Commissione, del 13 settembre 2007 , che modifica la decisione 2007/554/CE che reca alcune misure di protezione contro l'afta epizootica nel Regno Unito [notificata con il numero C(2007) 4301] (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 241 del 14.9.2007, p. 26–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2007

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/608/oj

    14.9.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 241/26


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 13 settembre 2007

    che modifica la decisione 2007/554/CE che reca alcune misure di protezione contro l'afta epizootica nel Regno Unito

    [notificata con il numero C(2007) 4301]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2007/608/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

    vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

    considerando quanto segue:

    (1)

    La decisione 2007/554/CE della Commissione, del 9 agosto 2007, che reca alcune misure di protezione contro l'afta epizootica nel Regno Unito (3) è stata adottata a seguito della recente comparsa di focolai di tale malattia in quello Stato membro. Essa si applica fino al 15 settembre 2007.

    (2)

    La decisione 2007/554/CE definisce le aree ad alto e basso rischio negli Stati membri colpiti e stabilisce il divieto di spedire gli animali sensibili dalle aree ad alto e basso rischio e di spedire i prodotti derivati da animali sensibili dalle aree ad alto rischio. La decisione stabilisce anche le norme applicabili alla spedizione da tali aree di prodotti sicuri che sono stati prodotti prima delle restrizioni da materie prime ottenute al di fuori delle aree soggette a restrizioni, oppure che sono stati sottoposti a un trattamento di dimostrata efficacia per quanto riguarda l'inattivazione dell'eventuale virus dell'afta epizootica.

    (3)

    Fino al 15 settembre 2007 gli allegati I e II della decisione 2007/554/CE delimitano le aree ad alto e basso rischio entro il perimetro della zona di sorveglianza consolidata, che è stata istituita attorno ai due focolai di afta epizootica confermati all'inizio del mese di agosto del 2007 ed è stata mantenuta fino all'8 settembre conformemente all'articolo 44 della direttiva 2003/85/CE, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica, che abroga la direttiva 85/511/CEE e le decisioni 89/531/CEE e 91/665/CEE e recante modifica della direttiva 92/46/CEE (4).

    (4)

    La Gran Bretagna, a seguito di un nuovo focolaio di afta epizootica comparso il 12 settembre 2007 in detto Stato membro al di fuori delle aree descritte negli allegati I e II della decisione 2007/554/CE, ha adottato le misure di cui alla direttiva 2003/85/CE e ha introdotto ulteriori misure nelle aree interessate.

    (5)

    La situazione dell'afta epizootica nel Regno Unito rischia di mettere in pericolo gli allevamenti di altri Stati membri in seguito agli scambi di animali artiodattili vivi e all'immissione sul mercato di alcuni loro prodotti derivati.

    (6)

    Data la situazione della malattia nel Regno Unito, è necessario garantire la modifica della decisione 2007/554/CE prima del 15 settembre 2007 in modo da prorogarne l'applicazione almeno fino al 15 ottobre 2007 e da estendere le aree poste sotto restrizione alla luce della situazione epidemiologica.

    (7)

    La decisione 2007/554/CE va pertanto modificata di conseguenza.

    (8)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La decisione 2007/554/CE è così modificata:

    1)

    All'articolo 17, la data del «15 settembre 2007» è sostituita da quella del «15 ottobre 2007».

    2)

    Gli allegati I e II sono sostituiti dall'allegato della presente decisione.

    Articolo 2

    Gli Stati membri modificano le misure da essi applicate agli scambi per renderle conformi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

    Articolo 3

    Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 13 settembre 2007.

    Per la Commissione

    Markos KYPRIANOU

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 33; rettifica pubblicata nella GU L 195 del 2.6.2004, pag. 12).

    (2)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14).

    (3)  GU L 210 del 10.8.2007, pag. 36. Decisione modificata dalla decisione 2007/588/CE (GU L 220 del 25.8.2007, pag. 27).

    (4)  GU L 306 del 22.11.2003, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 352).


    ALLEGATO

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    ALLEGATO I

    Le seguenti aree del Regno Unito:

    Gran Bretagna

    ALLEGATO II

    Gran Bretagna

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