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Document 32007D0597
2007/597/EC: Commission Decision of 27 August 2007 concerning the non-inclusion of guazatine triacetate in Annex I, IA or IB to Directive 98/8/EC of the European Parliament and of the Council concerning the placing of biocidal products on the market (notified under document number C(2007) 3979) (Text with EEA relevance )
2007/597/CE: Decisione della Commissione, del 27 agosto 2007 , concernente la non iscrizione del triacetato di guazatina nell'allegato I, nell'allegato I A o nell'allegato I B della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi [notificata con il numero C(2007) 3979] (Testo rilevante ai fini del SEE )
2007/597/CE: Decisione della Commissione, del 27 agosto 2007 , concernente la non iscrizione del triacetato di guazatina nell'allegato I, nell'allegato I A o nell'allegato I B della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi [notificata con il numero C(2007) 3979] (Testo rilevante ai fini del SEE )
GU L 230 del 1.9.2007, pp. 18–19
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
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1.9.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 230/18 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 27 agosto 2007
concernente la non iscrizione del triacetato di guazatina nell'allegato I, nell'allegato I A o nell'allegato I B della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi
[notificata con il numero C(2007) 3979]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2007/597/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (1), in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, secondo comma,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 2032/2003 della Commissione, del 4 novembre 2003, relativo alla seconda fase del programma decennale di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, e recante modificazione del regolamento (CE) n. 1896/2000 (2), fissa un elenco di principi attivi da esaminare ai fini del loro eventuale inserimento nell'allegato I, nell'allegato I A o nell'allegato I B della direttiva 98/8/CE. L'elenco comprende il triacetato di guazatina. |
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(2) |
Ai sensi del regolamento (CE) n. 2032/2003, il triacetato di guazatina è stato oggetto di una valutazione in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE ai fini del suo utilizzo nel tipo di prodotto 8, preservanti del legno, di cui alla definizione dell'allegato V della direttiva 98/8/CE. |
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(3) |
Il 22 settembre 2006, il Regno Unito, che è stato designato Stato membro relatore, ha presentato alla Commissione la relazione dell'autorità competente accompagnata da una raccomandazione, conformemente all'articolo 10, paragrafi 5 e 7, del regolamento (CE) n. 2032/2003. |
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(4) |
La relazione dell'autorità competente è stata esaminata dagli Stati membri e dalla Commissione. Ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2032/2003, il risultato della valutazione è stato incorporato nella relazione di valutazione del comitato permanente sui biocidi in occasione della riunione del 16 marzo 2007. |
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(5) |
In assenza di dati critici sul percolato da una superficie trattata, sugli effetti della guazatina sulla riproduzione della Daphnia magna e sulla velocità di degradazione nei sedimenti dell'acqua e nel suolo, non è possibile includere il triacetato di guazatina nell'allegato I, nell'allegato I A o nell'allegato I B della direttiva 98/8/CE per il tipo di prodotto 8. Inoltre, la valutazione del rischio ambientale effettuata dalla competente autorità del Regno Unito, sulla base della peggiore delle ipotesi in assoluto, ha evidenziato rischi inaccettabili per l'ambiente. |
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(6) |
L'esame del triacetato di guazatina non ha evidenziato questioni ancora aperte da sottoporre all'attenzione del comitato scientifico dei rischi sanitari e ambientali. |
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(7) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il triacetato di guazatina (numero CAS 115044-19-4) non viene incluso nell'allegato I, nell'allegato I A o nell'allegato I B della direttiva 98/8/CE per il tipo di prodotto 8.
Articolo 2
Ai fini dell'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CE) n. 2032/2003, la presente decisione si applica a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 27 agosto 2007.
Per la Commissione
Stavros DIMAS
Membro della Commissione
(1) GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/20/CE della Commissione (GU L 94 del 4.4.2007, pag. 23).
(2) GU L 307 del 24.11.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1849/2006 (GU L 355 del 15.12.2006, pag. 63).