Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0597

2007/597/CE: Decisione della Commissione, del 27 agosto 2007 , concernente la non iscrizione del triacetato di guazatina nell'allegato I, nell'allegato I A o nell'allegato I B della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi [notificata con il numero C(2007) 3979] (Testo rilevante ai fini del SEE )

GU L 230 del 1.9.2007, pp. 18–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/597/oj

1.9.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 230/18


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 agosto 2007

concernente la non iscrizione del triacetato di guazatina nell'allegato I, nell'allegato I A o nell'allegato I B della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi

[notificata con il numero C(2007) 3979]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/597/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (1), in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 2032/2003 della Commissione, del 4 novembre 2003, relativo alla seconda fase del programma decennale di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, e recante modificazione del regolamento (CE) n. 1896/2000 (2), fissa un elenco di principi attivi da esaminare ai fini del loro eventuale inserimento nell'allegato I, nell'allegato I A o nell'allegato I B della direttiva 98/8/CE. L'elenco comprende il triacetato di guazatina.

(2)

Ai sensi del regolamento (CE) n. 2032/2003, il triacetato di guazatina è stato oggetto di una valutazione in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE ai fini del suo utilizzo nel tipo di prodotto 8, preservanti del legno, di cui alla definizione dell'allegato V della direttiva 98/8/CE.

(3)

Il 22 settembre 2006, il Regno Unito, che è stato designato Stato membro relatore, ha presentato alla Commissione la relazione dell'autorità competente accompagnata da una raccomandazione, conformemente all'articolo 10, paragrafi 5 e 7, del regolamento (CE) n. 2032/2003.

(4)

La relazione dell'autorità competente è stata esaminata dagli Stati membri e dalla Commissione. Ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2032/2003, il risultato della valutazione è stato incorporato nella relazione di valutazione del comitato permanente sui biocidi in occasione della riunione del 16 marzo 2007.

(5)

In assenza di dati critici sul percolato da una superficie trattata, sugli effetti della guazatina sulla riproduzione della Daphnia magna e sulla velocità di degradazione nei sedimenti dell'acqua e nel suolo, non è possibile includere il triacetato di guazatina nell'allegato I, nell'allegato I A o nell'allegato I B della direttiva 98/8/CE per il tipo di prodotto 8. Inoltre, la valutazione del rischio ambientale effettuata dalla competente autorità del Regno Unito, sulla base della peggiore delle ipotesi in assoluto, ha evidenziato rischi inaccettabili per l'ambiente.

(6)

L'esame del triacetato di guazatina non ha evidenziato questioni ancora aperte da sottoporre all'attenzione del comitato scientifico dei rischi sanitari e ambientali.

(7)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il triacetato di guazatina (numero CAS 115044-19-4) non viene incluso nell'allegato I, nell'allegato I A o nell'allegato I B della direttiva 98/8/CE per il tipo di prodotto 8.

Articolo 2

Ai fini dell'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CE) n. 2032/2003, la presente decisione si applica a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 agosto 2007.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione


(1)   GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/20/CE della Commissione (GU L 94 del 4.4.2007, pag. 23).

(2)   GU L 307 del 24.11.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1849/2006 (GU L 355 del 15.12.2006, pag. 63).


Top