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Document 32007D0540

    2007/540/CE: Decisione della Commissione, del 30 luglio 2007 , recante modifica del regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo all’uso di halon 2402 in Bulgaria [notificata con il numero C(2007) 3594]

    GU L 198 del 31.7.2007, p. 35–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009; abrog. impl. da 32009R1005

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/540/oj

    31.7.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 198/35


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 30 luglio 2007

    recante modifica del regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo all’uso di halon 2402 in Bulgaria

    [notificata con il numero C(2007) 3594]

    (2007/540/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 4, punto iv),

    considerando quanto segue:

    (1)

    Nel corso del riesame previsto dall’articolo 4, paragrafo 4, punto iv), del regolamento (CE) n. 2037/2000, e dopo aver consultato gli Stati membri, la Commissione è giunta alle seguenti conclusioni riguardo all’uso di halon 2402.

    (2)

    La produzione di halon 2402 nei paesi sviluppati è cessata il 1o gennaio 1994, in conformità agli obblighi sottoscritti nell’ambito del protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono. A partire da tale data, per soddisfare le necessità di halon 2402 si ricorre a centri di stoccaggio specializzati, in cui è stato immagazzinato l’halon che è stato sostituito da altre sostanze.

    (3)

    L’halon 2402 continua ad essere utilizzato in alcune applicazioni in Bulgaria, a scopo antincendio e antiesplosione, in veicoli militari terrestri, in navi da guerra e negli aerei. La Romania ha riferito di non fare uso di halon 2402.

    (4)

    La sostituzione dell’halon utilizzato nelle apparecchiature antincendio con altri agenti ignifughi deve tenere conto della disponibilità di alternative economicamente e tecnicamente praticabili o di tecnologie accettabili dal punto di vista ambientale e sanitario. Le opere di adeguamento per l’installazione di apparecchiature che non utilizzano halon a fini di protezione antincendio e antiesplosione in applicazioni militari devono essere programmate in modo da evitare che le capacità di difesa degli Stati membri siano compromesse in misura inaccettabile. Per l’adeguamento di agenti ignifughi alternativi, effettuato in modo da garantirne un funzionamento sicuro ed efficace, si devono prevedere sforzi aggiuntivi di bilancio e un certo lasso di tempo per le operazioni di conversione. In questo momento non vi sono alternative economicamente e tecnicamente praticabili per tali applicazioni.

    (5)

    L’articolo 4, paragrafo 4, punto v), del regolamento (CE) n. 2037/2000 stabilisce che i sistemi contenenti halon e non elencati come usi critici nell’allegato VII devono essere eliminati entro il 31 dicembre 2003 e gli halon recuperati a norma dell’articolo 16. Ai fini della deroga per usi critici, che consentirebbe di continuare a usare halon 2402 in Bulgaria, entrata a far parte dell’Unione europea il 1o gennaio 2007, è opportuno modificare l’allegato VII del regolamento (CE) n. 2037/2000 per consentire l’uso dell’agente estinguente in questione in alcune applicazioni specifiche.

    (6)

    Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2037/2000.

    (7)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2037/2000,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    L’allegato VII del regolamento (CE) n. 2037/2000 è modificato come indicato nell’allegato della presente decisione.

    Articolo 2

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 2007.

    Per la Commissione

    Stavros DIMAS

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 244 del 29.9.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).


    ALLEGATO

    All’allegato VII del regolamento (CE) n. 2037/2000 è aggiunto il seguente testo:

    «Uso di halon 2402 esclusivamente in Bulgaria:

    negli aerei per la protezione dei compartimenti dell’equipaggio, della gondola motore, degli scomparti merci, degli scomparti per il carico secco (dry bay) e per l’inertizzazione dei serbatoi,

    in veicoli militari terrestri e in navi da guerra per la protezione degli spazi occupati dal personale e dei compartimenti motore.»


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