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Document 32007D0428
2007/428/EC: Commission Decision of 18 June 2007 concerning the non-inclusion of cadusafos in Annex I to Council Directive 91/414/EEC and the withdrawal of authorisations for plant protection products containing that substance (notified under document number C(2007) 2511) (Text with EEA relevance)
2007/428/CE: Decisione della Commissione, del 18 giugno 2007 , relativa alla non iscrizione del cadusafos nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e alla revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza [notificata con il numero C(2007) 2511] (Testo rilevante ai fini del SEE)
2007/428/CE: Decisione della Commissione, del 18 giugno 2007 , relativa alla non iscrizione del cadusafos nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e alla revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza [notificata con il numero C(2007) 2511] (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 160 del 21.6.2007, p. 26–27
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
21.6.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 160/26 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 18 giugno 2007
relativa alla non iscrizione del cadusafos nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e alla revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza
[notificata con il numero C(2007) 2511]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2007/428/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 2, quarto comma,
considerando quanto segue:
(1) |
L’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE dispone che uno Stato membro possa, per un periodo di dodici anni a decorrere dalla notifica della direttiva, autorizzare l’immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive non elencate nell’allegato I della direttiva e che si trovano già sul mercato due anni dopo la data della notifica, in attesa che tali sostanze siano progressivamente esaminate nell’ambito di un programma di lavoro. |
(2) |
I regolamenti (CE) n. 451/2000 (2) e (CE) n. 703/2001 (3) della Commissione stabiliscono le modalità attuative della seconda fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2 della direttiva 91/414/CEE e fissano un elenco di sostanze attive da valutare ai fini della loro eventuale iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. Tale elenco comprende il cadusafos. |
(3) |
Gli effetti del cadusafos sulla salute umana e sull’ambiente sono stati valutati in conformità delle disposizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 451/2000 e (CE) n. 703/2001 per diversi impieghi proposti dal notificante. Tali regolamenti designano inoltre gli Stati membri relatori tenuti a presentare all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) le relazioni di valutazione e le raccomandazioni pertinenti, conformemente all’articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 451/2000. Per il cadusafos lo Stato membro relatore era la Grecia e tutte le informazioni pertinenti sono state presentate il 1o giugno 2004. |
(4) |
La relazione di valutazione è stata esaminata con un processo inter pares dagli Stati membri e dall’EFSA e presentata alla Commissione il 24 aprile 2006 sotto forma di conclusioni dell’EFSA sulla revisione tra pari della valutazione dei rischi degli antiparassitari riguardante la sostanza attiva cadusafos (4). Tale relazione è stata riesaminata dagli Stati membri e dalla Commissione nell’ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali ed ultimato il 24 novembre 2006 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione per il cadusafos. |
(5) |
La valutazione di questa sostanza attiva ha messo in luce alcuni motivi di preoccupazione. In base alle informazioni disponibili non è stato dimostrato che l’esposizione stimata dei consumatori, derivante dalla valutazione dell’assunzione acuta e cronica, sia accettabile a causa dei dati insufficienti sul livello dei residui. Inoltre, il rischio per le acque sotterranee non ha potuto essere valutato a causa dell’assenza di dati. In base alle informazioni disponibili non è stato pertanto possibile concludere che il cadusafos sia conforme ai criteri di inclusione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. |
(6) |
La Commissione ha invitato il notificante a presentare osservazioni sulla revisione tra pari e a comunicare se intende continuare a proporre la sostanza. Il notificante ha presentato le proprie osservazioni che sono state oggetto di un esame approfondito. Tuttavia, nonostante le argomentazioni presentate, le preoccupazioni emerse permangono e le valutazioni effettuate sulla base delle informazioni fornite e vagliate durante le riunioni degli esperti dell’EFSA non hanno dimostrato che, nelle condizioni di uso proposte, i prodotti fitosanitari contenenti cadusafos possano soddisfare le prescrizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b) della direttiva 91/414/CEE. |
(7) |
Il cadusafos non va pertanto iscritto nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. |
(8) |
È opportuno prendere misure volte a garantire che le autorizzazioni concesse per prodotti fitosanitari contenenti cadusafos siano ritirate entro un termine prescritto, non siano ulteriormente rinnovate, né siano concesse nuove autorizzazioni per tali prodotti. |
(9) |
Eventuali periodi di moratoria concessi da uno Stato membro per lo smaltimento, l’immagazzinamento, la commercializzazione e l’impiego delle giacenze esistenti di prodotti fitosanitari contenenti cadusafos non devono superare i dodici mesi per consentire l’utilizzo delle giacenze esistenti al massimo entro un ulteriore periodo vegetativo. |
(10) |
La presente decisione non pregiudica la presentazione di una richiesta, conformemente alle disposizioni dell’articolo 6, paragrafo 2 della direttiva 91/414/CEE, relativa a un’eventuale iscrizione del cadusafos nell’allegato 1. |
(11) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il cadusafos non viene iscritto come sostanza attiva nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.
Articolo 2
Gli Stati membri provvedono affinché:
a) |
le autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti cadusafos siano revocate entro il 18 dicembre 2007; |
b) |
non siano concesse o rinnovate, in virtù della deroga prevista all’articolo 8, paragrafo 2 della direttiva 91/414/CEE, autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti cadusafos. |
Articolo 3
Il periodo di moratoria eventualmente concesso dagli Stati membri, a norma dell’articolo 4, paragrafo 6 della direttiva 91/414/CEE, deve essere il più breve possibile e scadere entro il 18 dicembre 2008.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 2007.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/31/CE della Commissione (GU L 140 dell’1.6.2007, pag. 44).
(2) GU L 55 del 29.2.2000, pag. 25. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1044/2003 (GU L 151 del 19.6.2003, pag. 32).
(3) GU L 98 del 7.4.2001, pag. 6.
(4) EFSA Scientific Report (2006) 68, 1-70, Conclusion regarding the peer review of pesticide risk assessment of cadusafos.