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Document 32007D0360

2007/360/CE: Decisione del Consiglio, del 29 maggio 2007 , relativa alla conclusione di accordi in forma di verbale concordato tra la Comunità europea e la Repubblica federativa del Brasile e tra la Comunità europea e il Regno di Thailandia nel quadro dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GATT 1994) sulla modifica delle concessioni per quanto riguarda le carni di pollame

GU L 138 del 30.5.2007, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/360/oj

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30.5.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 138/10


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 29 maggio 2007

relativa alla conclusione di accordi in forma di verbale concordato tra la Comunità europea e la Repubblica federativa del Brasile e tra la Comunità europea e il Regno di Thailandia nel quadro dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GATT 1994) sulla modifica delle concessioni per quanto riguarda le carni di pollame

(2007/360/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Il 5 maggio 2006, il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati a norma dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT 1994) allo scopo di modificare i dazi consolidati su tre prodotti a base di carni di pollame previsti nell'elenco CXL della CE allegato al GATT 1994. La Commissione ha notificato all'Organizzazione mondiale del commercio la propria intenzione di modificare le concessioni per le carni di pollame salate di cui alla voce 0210 99 39 della nomenclatura combinata (NC) e di estendere tali negoziati alle carni di pollo cotte di cui alla voce 1602 32 19 e alle preparazioni di carni di tacchino di cui alla voce 1602 31 della NC.

(2)

I negoziati sono stati condotti dalla Commissione in consultazione con il comitato istituito dall'articolo 133 del trattato e nell’ambito delle direttive di negoziato emanate dal Consiglio.

(3)

La Commissione ha concluso accordi sotto forma di verbale concordato con la Repubblica federativa del Brasile, paese che ha un interesse in quanto fornitore principale per i prodotti di cui ai codici NC 0210 99 39 e 1602 31 e un interesse sostanziale nella fornitura dei prodotti di cui al codice NC 1602 32 19, il 6 dicembre 2006, e con il Regno di Thailandia, che ha un interesse sostanziale nella fornitura dei prodotti di cui al codice NC 0210 99 39 e un interesse in quanto fornitore principale per i prodotti di cui al codice NC 1602 32 19, il 23 novembre 2006.

(4)

È opportuno approvare tali accordi.

(5)

Le misure necessarie per l'esecuzione della presente decisione dovrebbero essere adottate ai sensi della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esecuzione delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (1),

DECIDE:

Articolo 1

Gli accordi in forma di verbale concordato tra la Comunità europea e la Repubblica federativa del Brasile e tra la Comunità europea e il Regno di Thailandia, conclusi nel quadro dell'articolo XXVIII del GATT 1994 e relativi alla modifica delle concessioni per quanto riguarda le carni di pollame sono approvati a nome della Comunità.

I testi degli accordi sono acclusi alla presente decisione.

Articolo 2

Le misure necessarie a dare esecuzione agli accordi sono adottate secondo la procedura prevista all’articolo 3, paragrafo 2.

Articolo 3

1.   Nell'applicare la gestione dei contingenti tariffari la Commissione è assistita dal comitato di gestione per il pollame e le uova.

2.   Ove sia fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

Articolo 4

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare gli accordi allo scopo di impegnare la Comunità (2).

Fatto a Bruxelles, addì 29 maggio 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

J. PLEWA


(1)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

(2)  La data di entrata in vigore dell’accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.


VERBALE CONCORDATO

fra la Comunità europea e la Repubblica federativa del Brasile

Negoziati ai sensi dell’articolo XXVIII del GATT 1994 relativi alla modifica, per quanto riguarda il pollame, delle concessioni previste nell'elenco CXL della CE allegato al GATT 1994.

Nell'ambito dei negoziati fra la Comunità europea (di seguito «CE») e la Repubblica federativa del Brasile (di seguito «Brasile») condotti a norma dell'articolo XXVIII del GATT 1994 allo scopo di modificare, per quanto riguarda il pollame, le concessioni previste nell'elenco CXL della CE allegato all'Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio 1994 (GATT 1994), le delegazioni della Commissione delle Comunità europee e il Brasile hanno raggiunto l'accordo di seguito delineato.

Le delegazioni della Commissione delle Comunità europee e del Brasile sottoporranno il suddetto accordo all'approvazione delle rispettive autorità.

1.   Dazi consolidati: il dazio consolidato per le voci 0210 90 20 (attualmente 0210 99 39), 1602 31 e 1602 32 19 è fissato rispettivamente a 1 300 EUR/t, 1 024 EUR/t e 1 024 EUR/t.

2.   Contingenti tariffari: la CE procede all'apertura dei seguenti contingenti tariffari annui:

a)

per la voce 0210 90 20 («carni salate») un contingente di 264 245 tonnellate, di cui 170 807 tonnellate attribuite al Brasile. Il dazio applicabile all'interno del contingente è del 15,4 % ad valorem;

b)

per la voce 1602 31 («tacchino») un contingente di 103 896 tonnellate, di cui 92 300 tonnellate attribuite al Brasile. Il dazio applicabile all'interno del contingente è dell'8,5 % ad valorem;

c)

per la voce 1602 32 19 («carni cotte») un contingente di 250 953 tonnellate, di cui 79 477 tonnellate attribuite al Brasile. Il dazio applicabile all'interno del contingente è dell'8 % ad valorem.

3.   Le importazioni nell'ambito dei contingenti tariffari di cui al paragrafo 2 vengono effettuate sulla base di certificati d'origine rilasciati in modo non discriminatorio dalle autorità competenti del Brasile.

4.   Le concessioni previste dal presente accordo sono soggette alle modalità approvate nell'agenda di Doha per lo sviluppo dell'OMC.

5.   I volumi contingentali ripartiti fra i paesi che hanno un interesse in quanto fornitori principali o un interesse sostanziale nella fornitura seguono i principi generali del GATT, articolo XIII. Le concessioni risultanti dall'applicazione di tali principi non devono essere meno favorevoli di quelle negoziate nell'ambito del presente accordo.

6.   Le due parti si impegnano ad attuare le disposizioni del presente accordo quanto prima conformemente alle rispettive procedure interne.

7.   Su richiesta di una delle parti possono aver luogo consultazioni relative all'attuazione del presente accordo.

Fatto a Bruxelles, addì ventinove maggio duemilasette.

Per le Comunità europee

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Per la Repubblica federativa del Brasile

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VERBALE CONCORDATO

fra la Comunità europea e il Regno di Thailandia

Negoziati ai sensi dell’articolo XXVIII del GATT 1994 relativi alla modifica, per quanto riguarda il pollame, delle concessioni previste nell'elenco CXL della CE allegato al GATT 1994.

Nell'ambito dei negoziati fra la Comunità europea (di seguito «CE») e il Regno di Thailandia (di seguito «Thailandia») condotti a norma dell'articolo XXVIII del GATT 1994 allo scopo di modificare, per quanto riguarda il pollame, le concessioni previste nell'elenco CXL della CE allegato all'Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio 1994 (GATT 1994), le delegazioni della Commissione delle Comunità europee e la Thailandia hanno raggiunto l'accordo di seguito delineato.

1.   Dazi consolidati: il dazio consolidato per le voci 0210 90 20 (attualmente 0210 99 39) e 1602 32 19 è fissato rispettivamente a 1 300 EUR/t e 1 024 EUR/t.

2.   Contingenti tariffari: la CE procede all'apertura dei seguenti contingenti tariffari annui:

a)

per la voce 0210 90 20 («carni salate») un contingente di 264 245 tonnellate, di cui 92 610 tonnellate attribuite alla Thailandia. Il dazio applicabile all'interno del contingente è del 15,4 % ad valorem;

b)

per la voce 1602 32 19 («carni cotte») un contingente di 250 953 tonnellate, di cui 160 033 tonnellate attribuite alla Thailandia. Il dazio applicabile all'interno del contingente è dell'8 % ad valorem.

3.   Le importazioni nell'ambito dei contingenti tariffari di cui al paragrafo 2 vengono effettuate sulla base di certificati d'origine rilasciati in modo non discriminatorio dalle autorità competenti della Thailandia.

4.   Le concessioni previste dal presente accordo sono soggette alle modalità approvate nell'agenda di Doha per lo sviluppo dell'OMC.

5.   Il volumi contingentali ripartiti fra i paesi che hanno un interesse in quanto fornitori principali o un interesse sostanziale nella fornitura seguono i principi generali del GATT, articolo XIII. Le concessioni risultanti dall'applicazione di tali principi non devono essere meno favorevoli di quelle negoziate nell'ambito del presente accordo.

6.   Le due parti si impegnano ad attuare le disposizioni del presente accordo quanto prima conformemente alle rispettive procedure interne.

7.   Su richiesta di una delle parti possono aver luogo consultazioni relative all'attuazione del presente accordo.

Fatto a Bruxelles, addì ventinove maggio duemilasette.

Per le Comunità europee

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Per il Regno di Thailandia

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