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Document 32007D0355

    2007/355/CE: Decisione della Commissione, del 21 maggio 2007 , concernente la non iscrizione del carbaril nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza [notificata con il numero C(2007) 2093] (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 133 del 25.5.2007, p. 40–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/355/oj

    25.5.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 133/40


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 21 maggio 2007

    concernente la non iscrizione del carbaril nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza

    [notificata con il numero C(2007) 2093]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2007/355/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 2, quarto comma,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE prevede che uno Stato membro può, durante un periodo di dodici anni a decorrere dalla notifica della direttiva, autorizzare l’immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive non elencate nell'allegato I della direttiva e che si trovano già sul mercato due anni dopo la data della notifica, in attesa che tali sostanze siano progressivamente esaminate nell'ambito di un programma di lavoro.

    (2)

    I regolamenti della Commissione (CE) n. 451/2000 (2) e 703/2001 (3) stabiliscono le modalità attuative della seconda fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e fissano un elenco di sostanze attive da valutare ai fini della loro eventuale iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. Tale elenco comprende il carbaril.

    (3)

    Gli effetti del carbaril sulla salute umana e sull'ambiente sono stati valutati in conformità delle disposizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 451/2000 e (CE) n. 703/2001 per diversi impieghi proposti dal notificante. Tali regolamenti designano inoltre gli Stati membri relatori tenuti a presentare all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) le relazioni di valutazione e le raccomandazioni pertinenti, conformemente all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 451/2000. Per il carbaril lo Stato membro relatore era la Spagna e tutte le informazioni pertinenti sono state presentate il 29 aprile 2004.

    (4)

    Il rapporto di valutazione è stato riesaminato inter pares dagli Stati membri e dall'EFSA e presentato alla Commissione il 12 maggio 2006 sotto forma di conclusione dell'EFSA relativa al riesame inter pares della valutazione dei rischi connessi alla sostanza attiva carbaril (4). Tale rapporto è stato riesaminato dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali ed ultimato il 29 settembre 2006 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione per il carbaril.

    (5)

    Durante la valutazione di tale sostanza attiva sono emersi alcuni punti preoccupanti; in particolare, i dati disponibili non hanno consentito di dimostrare che il livello di espsizione dei consumatori fosse accattabile. Le informazioni esistenti sollevano preoccupazioni riguardo ai metaboliti con lo stesso livello di tossicità della sostanza attiva, la cui presenza a livelli inquietanti sul piano tossicologico non può essere esclusa. Altresì preoccupanti sono le potenziali proprietà carcinogene della sostanza attiva. Inoltre tale sostanza presenta un elevato rischio a lungo termine per gli uccelli insettivori, un grave rischio per i mammiferi erbivori, un alto e serio rischio a lungo termine per gli organismi acquatici e un rischio non trascurabile per gli artropodi utili.

    (6)

    La Commissione ha invitato il notificante a presentare le sue osservazioni circa i risultati del riesame inter pares e la sua intenzione o meno di mantenere la sua posizione riguardo alla sostanza. Il notificante ha trasmesso le sue osservazioni, che sono state attentamente esaminate. Peraltro, nonostante le argomentazioni addotte, le problematiche sopra esposte sono rimaste irrisolte, e le valutazioni effettuate sulla scorta delle informazioni fornite ed esaminate durante le riunioni di esperti dell'EFSA non hanno dimostrato che, nelle condizioni di utilizzazione proposte, i prodotti fitosanitari contenenti carbaril soddisfano in genere le prescrizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE.

    (7)

    Il carbaril non può essere pertanto essere iscritto nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

    (8)

    Devono essere adottate misure volte a garantire che le autorizzazioni esistenti di prodotti fitosanitari contenenti carbaril siano ritirate entro un termine prescritto, non siano ulteriormente rinnovate, né siano concesse nuove autorizzazioni per tali prodotti.

    (9)

    Qualsiasi periodo di moratoria concesso da uno Stato membro per lo smaltimento, l’immagazzinamento, la commercializzazione e l’impiego delle giacenze esistenti di prodotti fitosanitari contenenti carbaril non deve superare i dodici mesi per consentire l’utilizzazione delle giacenze esistenti al massimo entro un ulteriore periodo vegetativo.

    (10)

    La presente decisione non pregiudica la presentazione, conformemente a quanto previsto dall’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, di una richiesta d’iscrizione del carbaril nell’allegato I.

    (11)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Il carbaril non è iscritto come sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

    Articolo 2

    Gli Stati membri garantiscono che:

    a)

    le autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti carbaril siano revocate entro il 21 novembre 2007;

    b)

    non siano più concesse né rinnovate autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti carbaril a partire dalla data di pubblicazione della presente decisione.

    Articolo 3

    Il periodo di moratoria eventualmente concesso dagli Stati membri, conformemente all’articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 91/414/CEE, deve essere il più breve possibile e scadere entro il 21 novembre 2008.

    Articolo 4

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 21 maggio 2007.

    Per la Commissione

    Markos KYPRIANOU

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/25/CE della Commissione (GU L 106 del 24.4.2007, pag. 34).

    (2)  GU L 55 del 29.2.2000, pag. 25. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1044/2003 (GU L 151 del 19.6.2003, pag. 32).

    (3)  GU L 98 del 7.4.2001, pag. 6.

    (4)  Rapporto scientifico dell’EFSA (2006) 80, 1-71, «Conclusion regarding the peer review of pesticide risk assessment of carbaryl» (Conclusione relativa al riesame inter pares della valutazione dei rischi connessi alla sostanza attiva carbaril).


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