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Document 32007D0275
2007/275/EC: Commission Decision of 17 April 2007 concerning lists of animals and products to be subject to controls at border inspection posts under Council Directives 91/496/EEC and 97/78/EC (notified under document number C(2007) 1547) (Text with EEA relevance)
2007/275/CE: Decisione della Commissione, del 17 aprile 2007 , relativa agli elenchi di animali e prodotti da sottoporre a controlli presso i posti d’ispezione frontalieri a norma delle direttive del Consiglio 91/496/CEE e 97/78/CE [notificata con il numero C(2007) 1547] (Testo rilevante ai fini del SEE)
2007/275/CE: Decisione della Commissione, del 17 aprile 2007 , relativa agli elenchi di animali e prodotti da sottoporre a controlli presso i posti d’ispezione frontalieri a norma delle direttive del Consiglio 91/496/CEE e 97/78/CE [notificata con il numero C(2007) 1547] (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 116 del 4.5.2007, p. 9–33
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrogato da 32021R0632
4.5.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 116/9 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 17 aprile 2007
relativa agli elenchi di animali e prodotti da sottoporre a controlli presso i posti d’ispezione frontalieri a norma delle direttive del Consiglio 91/496/CEE e 97/78/CE
[notificata con il numero C(2007) 1547]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2007/275/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 5,
vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (2), in particolare l’articolo 3, paragrafo 5,
vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (3), in particolare l’articolo 8, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 91/496/CEE stabilisce che gli Stati membri effettuino, conformemente alla direttiva medesima, i controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità. |
(2) |
La direttiva 97/78/CE prevede controlli veterinari su alcuni prodotti di origine animale e alcuni prodotti vegetali introdotti nella Comunità e provenienti da paesi terzi. |
(3) |
La decisione 2002/349/CE della Commissione, del 26 aprile 2002, che stabilisce l’elenco di prodotti che devono essere sottoposti a controllo ai posti d’ispezione frontalieri a norma della direttiva 97/78/CE del Consiglio (4) dispone che i prodotti di origine animale elencati nella decisione medesima siano sottoposti a controllo veterinario ai posti d’ispezione frontalieri secondo quanto disposto dalla direttiva 97/78/CE. |
(4) |
Dato che i controlli veterinari ai posti d’ispezione frontalieri vengono effettuati in stretta collaborazione con i funzionari doganali, come base per la scelta delle partite di merci è opportuno utilizzare un elenco di prodotti che rinvii alla nomenclatura combinata («NC») di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (5). Occorre pertanto sostituire l’elenco di prodotti di cui alla decisione 2002/349/CE con l’elenco contenuto nell’allegato I della presente decisione. |
(5) |
Ai fini della razionalità della legislazione comunitaria, è opportuno che l’elenco di cui all’allegato I della presente decisione comprenda anche gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità. |
(6) |
Per agevolare i controlli da parte delle autorità competenti presso i posti d’ispezione frontalieri, occorre che l’elenco di cui all’allegato I della presente decisione fornisca una descrizione quanto più possibile dettagliata degli animali e dei prodotti da sottoporre a controlli veterinari a norma della direttiva 97/78/CE. In relazione ad alcuni codici NC la presente decisione stabilisce, inoltre, che solo una piccola parte dei prodotti rientranti in un dato capitolo o in una determinata voce sia sottoposta a controlli veterinari. In tali casi occorre che la colonna 3 dell’allegato I della presente decisione indichi il codice NC applicabile e precisi i prodotti da sottoporre ai controlli veterinari. |
(7) |
La decisione 2002/349/CE stabilisce che i prodotti alimentari composti contenenti solo una limitata percentuale di prodotti di origine animale restano soggetti alle norme nazionali. |
(8) |
Per evitare disparità interpretative tra gli Stati membri, le quali provocano distorsioni degli scambi e possibili rischi zoosanitari, è tuttavia opportuno stabilire a livello comunitario norme relative ai prodotti composti che possono essere esonerati dai controlli veterinari previsti dalla direttiva 97/78/CE. |
(9) |
Il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (6) definisce alcuni prodotti. Ai fini della coerenza della legislazione comunitaria è opportuno tenere conto di tali definizioni nella presente decisione. |
(10) |
Diversi sono i rischi zoosanitari associati alle importazioni dei vari tipi di prodotti animali nella Comunità. È quindi opportuno che la presente decisione stabilisca che siano soggetti a controlli veterinari tutti i prodotti composti contenenti prodotti a base di carne, mentre ai prodotti composti contenenti altri prodotti animali vanno applicati criteri diversi fondati sull’esigenza di norme armonizzate a livello comunitario. |
(11) |
Durante la fabbricazione alcuni prodotti composti subiscono un trattamento che ne riduce il potenziale rischio zoosanitario. È opportuno, pertanto, che le autorità competenti che devono decidere in merito alla necessità di sottoporre prodotti composti a controlli veterinari facciano riferimento all’aspetto, ai tempi di conservazione e alle caratteristiche fisiche come elementi distintivi riconoscibili. |
(12) |
Al fine di garantire la coerenza dei controlli veterinari effettuati presso i posti d’ispezione frontalieri sui prodotti composti introdotti nella Comunità, è altresì opportuno istituire un elenco di alcuni prodotti alimentari e prodotti composti che possono essere esonerati dai controlli previsti dalla direttiva 97/78/CE. |
(13) |
Per la coerenza della legislazione comunitaria è opportuno abrogare la decisione 2002/349/CE e sostituirla con la presente decisione. |
(14) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Oggetto
La presente decisione stabilisce norme relative agli animali e ai prodotti da sottoporre, all’atto della loro introduzione nella Comunità, a controlli veterinari presso i posti d’ispezione frontalieri, conformemente alle direttive 91/496/CEE e 97/78/CE.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini della presente decisione si intende per:
a) |
«prodotto composto»: un prodotto alimentare destinato al consumo umano contenente sia prodotti trasformati di origine animale sia prodotti di origine vegetale, compresi quei prodotti alimentari per i quali la trasformazione del prodotto primario è parte integrante della produzione del prodotto finale; |
b) |
«prodotti a base di carne»: i prodotti di cui alla definizione contenuta all’allegato I, punto 7.1, del regolamento (CE) n. 853/2004; |
c) |
«prodotti trasformati»: i prodotti trasformati elencati all’allegato I, punto 7, del regolamento (CE) n. 853/2004; |
d) |
«prodotti lattiero-caseari»: prodotti di cui alla definizione contenuta all’allegato I, punto 7.2, del regolamento (CE) n. 853/2004. |
Articolo 3
Controlli veterinari degli animali e dei prodotti elencati nell’allegato I
1. Gli animali e i prodotti elencati nell’allegato I della presente decisione sono sottoposti a controlli veterinari ai posti d’ispezione frontalieri conformemente alle direttive 91/496/CEE e 97/78/CE.
2. La presente decisione lascia impregiudicati i controlli sui prodotti composti necessari al fine di garantire il rispetto delle prescrizioni comunitarie in materia di salute pubblica.
3. La selezione iniziale dei prodotti da sottoporre a controlli veterinari, effettuata in base alla nomenclatura combinata di cui alla colonna 1 dell’allegato, è precisata mediante un riferimento al testo specifico o alla normativa veterinaria citata nella colonna 3.
Articolo 4
Prodotti composti soggetti a controlli veterinari
Sono soggetti a controlli veterinari i seguenti prodotti composti:
a) |
prodotti composti contenenti prodotti trasformati a base di carne; |
b) |
prodotti composti di cui metà o più della massa è costituita da un qualsiasi prodotto trasformato di origine animale diverso da un prodotto trasformato a base di carne; |
c) |
prodotti composti che non contengono prodotti trasformati a base di carne e dei quali meno della metà della massa è costituita da prodotti trasformati a base di latte, ove i prodotti finiti non soddisfino le prescrizioni dell’articolo 6. |
Articolo 5
Certificazione che deve accompagnare i prodotti composti soggetti a controlli veterinari
All’atto dell’introduzione nella Comunità i prodotti composti contenenti prodotti trasformati a base di carne sono corredati del relativo certificato previsto per i prodotti a base di carne dalla legislazione comunitaria, quale che sia l’eventuale altro contenuto di prodotto animale.
All’atto dell’introduzione nella Comunità i prodotti composti di cui all’articolo 4, lettere b) e c), contenenti prodotti trasformati a base di latte, sono corredati del relativo certificato previsto dalla legislazione comunitaria.
All’atto dell’introduzione nella Comunità i prodotti composti contenenti unicamente prodotti trasformati della pesca o ovoprodotti di origine animale sono corredati del relativo certificato previsto dalla legislazione comunitaria o da un documento commerciale qualora non sia prescritto alcun certificato.
Articolo 6
Deroga per alcuni prodotti composti e per alcuni prodotti alimentari
1. In deroga all’articolo 3, non sono soggetti a controlli veterinari i prodotti composti e i prodotti alimentari seguenti, destinati al consumo umano e che non contengono alcun prodotto a base di carne:
a) |
i prodotti composti dei quali meno della metà della massa è costituita da un qualsiasi altro prodotto trasformato, purché tali prodotti:
|
b) |
i prodotti composti o prodotti alimentari elencati nell’allegato II. |
2. Eventuali prodotti a base di latte contenuti in prodotti composti possono, tuttavia, provenire unicamente dai paesi elencati nell’allegato I della decisione 2004/438/CE della Commissione (7) e devono essere stati sottoposti ai trattamenti ivi previsti.
Articolo 7
Abrogazione
La decisione 2002/349/CE è abrogata.
Articolo 8
Applicabilità
La presente decisione si applica a decorrere da un mese dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 9
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 17 aprile 2007.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 352).
(2) GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE.
(3) GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.
(4) GU L 121 dell’8.5.2002, pag. 6.
(5) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 301/2007 (GU L 81 del 22.3.2007, pag. 11).
(6) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).
(7) GU L 154 del 30.4.2004, pag. 72; rettifica nella GU L 92 del 12.4.2005, pag. 47.
ALLEGATO I
ELENCO DI ANIMALI E PRODOTTI SOGGETTI A CONTROLLI VETERINARI SECONDO QUANTO CONTEMPLATO DALL’ARTICOLO 3
Il presente elenco di animali e prodotti, compilato in base alla nomenclatura delle merci utilizzata nella Comunità, ha l’obiettivo di coadiuvare la scelta delle partite di merci da sottoporre a controlli veterinari ai posti d’ispezione frontalieri
Note
1. Colonna 1:
In caso di utilizzo di un codice a quattro cifre, tutti i prodotti preceduti da tali quattro cifre e rientranti in detto codice devono essere trasmessi all’autorità competente per i controlli veterinari, salvo quanto diversamente indicato.
Qualora solo determinati prodotti rientranti in un dato codice debbano essere sottoposti a controlli veterinari e nella nomenclatura combinata non sia contemplata alcuna particolare suddivisione all’interno di tale codice, quest’ultimo è contrassegnato con Ex (ad esempio Ex30 02: il controllo veterinario è prescritto solo per i materiali di origine animale e non per l’intera voce).
Le cifre tra parentesi nella colonna 1 non devono essere inserite nel sistema TRACES istituito a norma della decisione 2004/292/CE della Commissione, del 30 marzo 2004, relativa all’applicazione del sistema TRACES recante modifica della decisione 92/486/CEE (1).
2. Colonna 2:
La descrizione delle merci è quella contenuta nella colonna «designazione delle merci» dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87. Per ulteriori spiegazioni circa la portata precisa della tariffa doganale comune si rinvia alla modifica più recente di detto allegato.
NB:Ulteriori informazioni sui prodotti contemplati nei vari capitoli e alle vari voci sono contenute nelle note esplicative del sistema armonizzato a cura dell’Organizzazione mondiale delle dogane oppure, per quanto riguarda i codici della nomenclatura combinata (NC), nelle relative note esplicative.
3. Colonna 3: questa colonna fornisce dettagli in merito ai prodotti contemplati.
In alcuni casi sono inviati al veterinario ufficiale alcuni animali vivi (quali rettili, anfibi, insetti, vermi o altri invertebrati) o prodotti animali per i quali non sono previste condizioni di polizia sanitaria armonizzata per le importazioni nella Comunità e per i quali non esiste pertanto alcun certificato di importazione armonizzato. Le condizioni che regolano l’importazione di tutti gli animali vivi rientrano, se non altrove precisate, nel campo di applicazione della direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all’allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (2); tuttavia per alcuni animali si applicano norme nazionali per quanto concerne la documentazione che deve accompagnare le partite di merci. I veterinari ufficiali devono esaminare le partite di merci e, se del caso, rilasciare un documento veterinario comune di entrata (DVCE) il quale attesti che è stato effettuato un controllo e che gli animali possono essere immessi in libera pratica.
Per quanto concerne i sottoprodotti di origine animale cui si applica il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (3), in alcuni casi non risulta chiaramente definito quale sia l’effettivo campo di applicazione della legislazione comunitaria inerente ai prodotti derivati o trasformati. I controlli veterinari devono essere effettuati sui prodotti trasformati, che però siano ancora fondamentalmente prodotti sfusi grezzi, destinati a ulteriore trasformazione prima di essere presentati al consumatore finale.
In questi casi il veterinario ufficiale del posto d’ispezione frontaliero deve precisare se la trasformazione di un determinato prodotto derivato sia tale che ad esso non si applichino i controlli veterinari previsti dalla legislazione comunitaria.
TABELLA
In deroga alle regole per l’interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci di cui alla colonna 2 ha mero carattere indicativo, mentre il campo di applicazione è determinato, in rapporto al presente allegato, dai codici NC vigenti al momento dell’adozione della presente decisione.
Qualora nella tabella i codici NC siano preceduti dalla dicitura «ex», il campo di applicazione è determinato applicando congiuntamente il codice NC e la descrizione corrispondente.
Codice NC |
Designazione delle merci |
Precisazioni e spiegazioni |
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Capitolo 1 Animali vivi |
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0101 |
Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi |
Tutti |
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0102 |
Animali vivi della specie bovina |
Tutti |
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0103 |
Animali vivi della specie suina |
Tutti |
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0104 10 |
Animali vivi della specie ovina |
Tutti |
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0104 20 |
Animali vivi della specie caprina |
Tutti |
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0105 |
Galli, galline, anatre, oche, tacchini, tacchine e faraone, vivi, delle specie domestiche |
Tutti |
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0106 |
Altri animali vivi |
Tutti |
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La voce include i seguenti animali domestici o selvatici.
La voce 0106 non comprende gli animali di circhi, serragli o di altri simili spettacoli animali ambulanti (voce 9508). |
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0106 11 |
Primati |
Tutti |
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0106 12 |
Balene, delfini e marsovini (mammiferi dell’ordine dei cetacei); lamantini e dugonghi (mammiferi dell’ordine dei sireni) |
Tutti |
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0106 19 |
Altri |
Conigli domestici e mammiferi diversi da quelli delle voci 0101, 0102, 0103, 0104, 0106 11 e 0106 12. Sono compresi cani e gatti |
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0106 20 |
Rettili (compresi i serpenti e le tartarughe marine) |
Tutti |
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0106 31 |
Uccelli: uccelli rapaci |
Tutti |
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0106 32 |
Uccelli: psittaciformi (compresi pappagalli, cocorite, are e cacatua) |
Tutti |
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0106 39 |
Altri |
Sono compresi: gli uccelli, diversi da quelli rientranti nelle voci 0105, 0106 31 e 0106 32, inclusi i piccioni |
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0106 90 00 |
Altri |
Tutti gli altri animali vivi non compresi altrove, diversi dai mammiferi, dagli uccelli e dai rettili. Rientrano in questa voce le rane vive destinate a essere ospitate vive nei vivaria o destinate a essere abbattute per il consumo umano |
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Capitolo 2 Carni e frattaglie commestibili |
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Questo capitolo non comprende:
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0201 |
Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate |
Tutte |
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0202 |
Carni di animali della specie bovina, congelate |
Tutte |
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0203 |
Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate |
Tutte |
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0204 |
Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate |
Tutte |
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0205 00 |
Carni di animali delle specie equina, asinina, di muli o bardotti, fresche, refrigerate o congelate |
Tutte |
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0206 |
Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, asinina, di muli o bardotti, fresche, refrigerate o congelate |
Tutte |
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0207 |
Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 0105 |
Tutte |
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0208 |
Altre carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate |
Sono escluse: le materie prime non destinate al consumo umano. Sono compresi le ossa e altri materiali per la produzione di gelatina o collagene destinati al consumo umano |
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0208 10 |
Di conigli o di lepri |
Tutte |
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0208 20 (00) |
Cosce di rana |
Tutte |
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0208 30 |
Di primati |
Tutte |
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0208 40 |
Di balene, delfini e marsovini (mammiferi dell’ordine dei cetacei); di lamantini e di dugonghi (mammiferi dell’ordine dei sireni) |
Tutte |
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0208 50 (00) |
Di rettili (compresi i serpenti e le tartarughe marine) |
Tutte |
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0208 90 |
Altre: di piccioni domestici, di selvaggina diversa dai conigli e dalle lepri |
Sono comprese: le carni di quaglia, foca, renna o di qualsiasi altra specie di mammiferi |
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0209 00 |
Lardo senza parti magre, grasso di maiale e grasso di volatili non fusi né altrimenti estratti, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, essiccati o affumicati |
Sono compresi i grassi, anche trasformati |
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0210 |
Carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia, secche o affumicate; farine e polveri, commestibili, di carni o di frattaglie |
Tutte: sono comprese le carni, i prodotti a base di carne e le ossa destinate al consumo umano e altri prodotti di origine animale. Rientrano in questo capitolo le proteine animali trasformate compresi i ciccioli destinati al consumo umano. Sono comprese le orecchie di maiale secche destinate al consumo umano. Le salsicce rientrano nella voce 1601. |
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Capitolo 3 Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici |
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Questo capitolo non comprende:
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Questo capitolo comprende sia i pesci vivi destinati all’allevamento e alla riproduzione e i pesci ornamentali vivi, sia i pesci o i crostacei trasportati vivi ma importati per il consumo umano |
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Tutti i prodotti compresi in questa sezione sono soggetti a controlli veterinari |
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0301 |
Pesci vivi |
Tutti: sono compresi trote, anguille, carpe o qualsiasi altra specie o pesce importati a fini di allevamento o riproduzione. I peci vivi importati per il consumo umano diretto vengono trattati — ai fini dei controlli veterinari — come se fossero prodotti. Sono compresi i pesci ornamentali di cui alla voce 0301 10 |
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0302 |
Pesci freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce ed altra carne di pesci della voce 0304*. |
Tutti |
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0302 70 |
Fegati, uova e lattimi |
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0303 |
Pesci congelati, esclusi i filetti e altre carni di pesci della voce 0304. |
Tutti: sono compresi i salmoni del Pacifico, esclusi i fegati, le uova e i lattimi; i salmoni rossi; altri salmonidi, esclusi i fegati, le uova e i lattimi; le trote, i salmoni dell’Atlantico e tutti gli altri pesci |
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0304 |
Filetti di pesci ed altra carne di pesci (anche tritata), freschi, refrigerati o congelati |
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0305 |
Pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati, anche cotti prima o durante l’affumicatura; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all’alimentazione umana |
Tutti: sono compresi altri prodotti della pesca, quali farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, crostacei o altri invertebrati acquatici, destinati al consumo umano |
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0306 |
Crostacei, anche sgusciati, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; crostacei non sgusciati, cotti in acqua o al vapore, anche refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di crostacei, atti all’alimentazione umana |
Tutti: i crostacei vivi importati per il consumo umano diretto vengono considerati e trattati — ai fini dei controlli veterinari — come se fossero prodotti |
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0307 |
Molluschi, anche separati dalla loro conchiglia, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai molluschi, vivi, freschi, refrigerati, congelati; secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di invertebrati acquatici diversi dai crostacei, atti all’alimentazione umana |
Tutti: sono compresi la Bonamia ostreae e la Marteilia refringens, ed anche i molluschi e gli invertebrati acquatici eventualmente cotti e successivamente refrigerati o congelati. I molluschi vivi importati per il consumo umano diretto vengono considerati e trattati — ai fini dei controlli veterinari — come se fossero prodotti. Sono comprese le carni di lumache |
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0307 60 00 |
Lumache, diverse da quelle di mare |
Sono compresi i gasteropodi terrestri delle specie Helix Pomatia Linné, Helix Aspersa Muller, Helix lucorum e specie appartenenti alla famiglia acatinidi. Sono comprese le lumache vive destinate al consumo umano diretto e anche le carni di lumache destinate al consumo umano. Sono comprese le lumache leggermente precotte o sottoposte a prima trasformazione |
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0307 91 00 |
Invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai molluschi, vivi, freschi, refrigerati, congelati |
Tutti |
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0307 99 90 |
Altri: questo codice comprende le farine, le polveri e gli agglomerati in forma di pellets di invertebrati acquatici diversi dai crostacei, atti al consumo umano |
Tutti: è compresa la farina di pesce destinata al consumo umano |
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Capitolo 4 Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove |
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0401 |
Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti |
Tutti: il latte comprende il latte crudo, pastorizzato e trattato termicamente. Sono comprese le frazioni del latte. Il latte per l’alimentazione animale è compreso alla voce 2309. |
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0402 |
Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti |
Tutti |
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0403 |
Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta, anche a guscio, o cacao |
Tutti Sono compresi la crema di latte, il burro, il latte aromatizzato, gelificato, congelato e fermentato, e il latte concentrato destinato al consumo umano. Il gelato è compreso nella voce 2105. |
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0404 |
Siero di latte, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti; prodotti costituiti di componenti naturali del latte, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non nominati né compresi altrove |
Tutti |
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0405 |
Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere |
Tutti: sono comprese le paste da spalmare lattiere |
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0406 |
Formaggi e latticini |
Tutti |
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0407 00 |
Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte |
Tutte: sono comprese le uova da cova e le uova esenti da organismi patogeni specifici, ed anche le uova destinate al consumo umano. Sono comprese le «uova dei 100 anni». L’ovoalbumina non idonea al consumo umano è compresa nella voce 3502. |
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0408 |
Uova di volatili sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti |
Tutti: questa voce comprende gli ovoprodotti, anche trattati termicamente |
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Questa voce comprende le uova intere sgusciate e i tuorli di tutti i volatili. I prodotti di questa voce possono essere freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati (ad esempio le cosiddette «uova lunghe» di forma cilindrica), congelati o altrimenti conservati. Rientrano in questa voce tutti questi prodotti, compresi quelli con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, e quelli per uso alimentare o industriale (ad esempio concia). Questa voce non comprende:
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0409 00 00 |
Miele naturale |
Tutti |
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Questa voce copre il miele prodotto dalle api (Apis Mellifera) o da altri insetti, centrifugato o in favo o contenente pezzi di favo, purché senza aggiunta di zucchero o altre sostanze. Detto miele può assumere una denominazione con riferimento all’origine floreale, al luogo di origine, al colore. Questa voce non comprende i succedanei del miele, neppure mescolati con miele naturale (voce 17.02). |
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0410 00 00 |
Prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove |
Tutti Questa voce comprende la pappa reale e la propoli e anche le ossa e altri materiali di origine animale destinati al consumo umano. Sono compresi in questa voce gli insetti e le uova di insetti destinati al consumo umano |
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La voce 0410 00 00 comprende i prodotti di origine animale atti al consumo umano, non nominati né compresi altrove nella nomenclatura combinata. Comprende:
La voce 0410 00 00 non comprende il sangue animale, commestibile e non, liquido o essiccato (voce 0511 o 3002). |
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Capitolo 5 Altri prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove |
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Per alcuni prodotti compresi in questo capitolo ulteriori requisiti in materia di selezione sono fissati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, allegato VIII, capitolo VIII (lana, peli, setole di suini, piume e parti di piume) |
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0502 10 00 |
Setole di maiale o di cinghiale e cascami di queste setole |
Per «setole di maiale non trasformate» si intendono le setole di maiale non sottoposte a lavaggio industriale, non derivate da operazioni di conciatura o non sottoposte a altro trattamento destinato ad impedire il permanere di agenti patogeni |
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0503 00 00 |
Crini e cascami di crini |
Per tutti i crini rientranti in questo codice va data comunicazione all’autorità veterinaria competente. Può essere richiesta prova della specie, della condizione e del trattamento subito dalle merci |
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La voce 0503 non comprende i crini sottoposti a filatura o annodati tra loro. Questo codice comprende non solo i crini greggi, ma anche i crini che sono stati lavati, tinti, imbianchiti, arricciati o altrimenti preparati. |
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0504 00 00 |
Budella, vesciche e stomaci di animali, interi o in pezzi, diversi da quelli di pesci, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati |
Tutti: sono compresi stomaci, vesciche e intestini puliti, salati, essiccati o sottoposti a trattamento termico, di origine bovina, suina, ovina, caprina o avicola |
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0505 |
Pelli e altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume, penne e loro parti (anche rifilate), calugine, gregge o semplicemente pulite, disinfettate o trattate per assicurarne la conservazione; polveri e cascami di piume, penne e loro parti |
Tutti — escluse le piume ornamentali trattate, le piume trattate trasportate da viaggiatori per uso personale o le partite di piume trattate inviate a privati per fini non industriali |
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La voce 0505 copre merci non trattate e merci trattate come segue: semplicemente pulite, disinfettate o trattate per assicurarne la conservazione, ma non altrimenti lavorate o montate. |
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Piume e penne dei tipi utilizzati per l’imbottitura; calugine — gregge e altre |
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0506 |
Ossa (comprese quelle interne delle corna), gregge, sgrassate o semplicemente preparate (ma non tagliate in una forma determinata), acidulate o degelatinate; polveri e cascami di queste materie |
Sono compresi le ossa per la produzione di gelatina o il collagene se ottenuti da carcasse macellate per il consumo umano e la farina d’ossa destinata al consumo umano. I requisiti in materia di selezione sono stabiliti dal regolamento (CE) n. 1774/2002, allegato VIII, capitolo X (ossa, prodotti a base di ossa, ecc.) |
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0507 |
Avorio, tartaruga, fanoni (comprese le barbe) di balena o di altri mammiferi marini, corna, palchi, zoccoli, unghie, artigli e becchi, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata; polveri e cascami di queste materie |
Per i trofei di caccia i requisiti in materia di selezione sono stabiliti dal regolamento (CE) n. 1774/2002, allegato VIII, capitolo VII. Sono compresi i trofei di caccia — trattati — di uccelli e ungulati, costituiti unicamente da ossa, corna, zoccoli, artigli, palchi, denti o pelli provenienti da paesi terzi |
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ex 0510 00 00 |
Ambra grigia, castoreo, zibetto e muschio; cantaridi; bile, anche essiccata; ghiandole ed altre sostanze di origine animale utilizzate per la preparazione di prodotti farmaceutici, fresche, refrigerate, congelate o altrimenti conservate in modo provvisorio |
I requisiti in materia di selezione sono stabiliti dal regolamento (CE) n. 1774/2002, allegato VIII, capitolo XI, «sottoprodotti di origine animale per la fabbricazione di alimenti per animali, compresi per quelli da compagnia, di prodotti farmaceutici e di altri prodotti tecnici». Rientrano in questo codice le ghiandole, altri prodotti animali e la bile. Sono contemplate alla voce 3501 le ghiandole e altri prodotti essiccati |
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0511 |
Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all’alimentazione umana |
È compreso il materiale genetico (sperma ed embrioni di origine animale, quali quelli delle specie bovina, ovina, caprina, equina e suina). Sono compresi anche i sottoprodotti di origine animale delle categorie 1 e 2 |
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0511 10 00 |
Sperma di tori |
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0511 91 |
Prodotti di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici; animali morti del capitolo 3 |
Tutti: sono compresi le uova da incubare, gli animali morti e i sottoprodotti di origine animale destinati alla produzione di alimenti per animali da compagnia, di prodotti farmaceutici e di altri prodotti tecnici |
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0511 99 (10) |
Tendini e nervi; ritagli e altri cascami simili di pelli gregge |
Tutti |
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0511 99 90 |
Altri |
Tutti: rientrano in questa voce gli embrioni, gli ovuli, lo sperma e il materiale genetico non rientrante nella voce 0511 10 e di specie non bovina. Sono compresi i sottoprodotti di origine animale destinati alla fabbricazione di alimenti per animali da compagnia o di altri prodotti tecnici. Sono compresi i prodotti delle api da utilizzare in apicoltura. Sono compresi anche gli animali morti del capitolo I (cani e gatti). Sono compresi anche il materiale le cui caratteristiche fondamentali non sono state modificate e il sangue commestibile di animali diversi dai pesci, destinati al consumo umano |
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Capitolo 12 Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi |
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Solo alcuni prodotti vegetali sono soggetti a controlli veterinari |
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Ex12130000 |
Paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate, macinate, pressate o agglomerate in forma di pellets |
Sono compresi solo il fieno e la paglia |
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Ex12 14 (90) |
Navoni-rutabaga, barbabietole da foraggio, radici da foraggio, fieno, erba medica, trifoglio, lupinella, cavoli da foraggio, lupino, vecce e altri simili prodotti da foraggio, anche agglomerati in forma di pellets Altri |
Sono compresi solo il fieno e la paglia |
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Capitolo 15: Grassi e oli animali o vegetali e prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale |
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Tutti gli oli di origine animale. Ulteriori requisiti in materia di selezione sono stabiliti dal regolamento (CE) n. 1774/2002, secondo quanto di seguito indicato: allegato VII, capitolo IV: grassi fusi e olio di pesce; allegato VIII, capitolo XII: grassi fusi per usi oleochimici ricavati da materiali di categoria 2; allegato VIII, capitolo XIII: derivati lipidici. I derivati lipidici comprendono i prodotti di prima trasformazione dei grassi e degli oli allo stato puro, prodotti con uno dei metodi di cui al regolamento (CE) n. 1774/2002, allegato VI, capitolo III. Non sono compresi i derivati miscelati ad altri materiali. |
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1501 00 |
Grassi di maiale (compreso lo strutto) e grassi di volatili, diversi da quelli delle voci 0209 o 1503 |
Tutti |
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1502 00 |
Grassi di animali delle specie bovina, ovina o caprina, diversi da quelli della voce 1503. |
Tutti |
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1503 00 |
Stearina solare, olio di strutto, oleostearina, oleomargarina ed olio di sevo, non emulsionati, non mescolati né altrimenti preparati |
Tutti |
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1504 |
Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente |
Olio di pesce e oli di mammiferi marini. Rientrano nel capitolo 21 le preparazioni alimentari diverse |
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1506 00 00 |
Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente |
Grassi e oli non frazionati e anche le loro frazioni iniziali prodotti con un metodo previsto dal regolamento (CE) n. 1774/2002, allegato VI, capitolo III. Non sono compresi i derivati miscelati ad altri materiali |
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La voce 1516 comprende i grassi e oli animali o vegetali che hanno subito una specifica trasformazione chimica del tipo indicato di seguito, senza essere stati però ulteriormente preparati. La voce copre anche frazioni di grassi e oli animali o vegetali che abbiano subito trattamenti analoghi. L’idrogenazione, che si ottiene mettendo i prodotti a contatto con idrogeno puro a una temperatura e una pressione adeguate in presenza di un catalizzatore (di solito nickel finemente suddiviso), innalza il punto di fusione dei grassi e conferisce agli oli maggiore densità trasformando i gliceridi insaturi in gliceridi saturi con punto di fusione più alto. |
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1516 10 |
Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati |
Solo grassi e oli animali. Ai fini dei controlli veterinari non sono compresi i derivati miscelati ad altri materiali. Ai fini dei controlli veterinari i derivati lipidici comprendono i prodotti di prima trasformazione dei grassi e degli oli animali allo stato puro, prodotti con uno dei metodi di cui al regolamento (CE) n. 1774/2002, allegato VI, capitolo III |
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Ex15 18 00 |
Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, non nominati né compresi altrove |
Solo grassi e oli animali. Solo grassi fusi. Derivati lipidici prodotti mediante un metodo previsto dal regolamento (CE) n. 1774/2002, allegato VI, capitolo III. Non sono compresi i derivati miscelati ad altri materiali |
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1518 00 (91) |
Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516. |
Solo grassi e oli animali. I requisiti in materia di selezione sono stabiliti dal regolamento (CE) n. 1774/2002, allegato VIII, capitolo XIII (per quanto concerne i derivati lipidici) e dall’allegato VIII, capitolo XII, per quanto attiene ai grassi fusi per usi oleochimici ricavati da materiali di categoria 2 |
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1518 00 (95) |
Miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o loro frazioni |
Grassi o preparati oleosi di origine animale |
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1521 90 (91) |
Cere di api e di altri insetti, anche raffinate |
Cera d’api per usi tecnici. Ulteriori requisiti in materia di selezione sono stabiliti dal regolamento (CE) n. 1774/2002, allegato VIII, capitolo IX (prodotti apicoli) |
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1521 90 (99) |
Altre |
Prodotti delle api da utilizzare in apicoltura. Ulteriori requisiti in materia di selezione sono stabiliti dal regolamento (CE) n. 1774/2002, allegato VIII, capitolo IX (prodotti apicoli). I prodotti apicoli diversi dai prodotti delle api da utilizzare in apicoltura devono essere fatti rientrare nella voce 0511 99«Altri» |
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Capitolo 16: Preparazioni di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici |
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Questo capitolo comprende i prodotti composti contenenti prodotti trasformati di origine animale |
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1601 00 |
Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti |
Sono comprese le conserve di carni sotto varie forme |
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1602 |
Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue |
Sono comprese le conserve di carni sotto varie forme |
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1603 00 |
Estratti e sughi di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici |
Tutti: è compreso il surimi, proteina di pesce gelificata, refrigerata o congelata |
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1604 |
Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce; pesci interi o in pezzi, esclusi i pesci tritati |
Tutti: preparazioni culinarie cotte o precotte contenenti molluschi o pesce. Sono compresi le conserve di pesce e caviale in scatola, in recipienti a chiusura ermetica. Sono compresi alla voce 1902 i prodotti ittici uniti alle paste alimentari |
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1605 |
Crostacei, molluschi ed altri invertebrati acquatici, preparati o conservati |
Tutti. Rientrano in questa voce le lumache pronte o pre-preparate. Sono comprese le conserve di crostacei o altri invertebrati acquatici |
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Capitolo 17: Zuccheri e prodotti a base di zucchero |
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Questo capitolo non comprende gli zuccheri chimicamente puri diversi dal saccarosio, dal lattosio, dal maltosio, dal glucosio e dal fruttosio o levulosio |
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1702 11 00 |
Lattosio e sciroppo di lattosio contenenti, in peso, il 99 % o più di lattosio, espresso in lattosio anidro calcolato su sostanza secca |
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Capitolo 19: Preparazioni a base di cereali, di farine, di amidi, di fecole o di latte; prodotti della pasticceria |
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Questa voce non comprende, ad eccezione dei prodotti farciti della voce 1902, le preparazioni alimentari contenenti più del 20 %, in peso, di salsiccia, di salami, di carni, di frattaglie, di sangue, di pesci o di crostacei, di molluschi o altri invertebrati acquatici, oppure di una combinazione di tali prodotti (capitolo 16). |
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Questo capitolo comprende i prodotti composti contenenti prodotti animali trasformati. |
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1901 |
Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno del 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno del 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove |
Rientrano nei capitoli 16 e 21 le preparazioni culinarie |
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Ex19 02 |
Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato |
Sono comprese le preparazioni culinarie cotte o precotte, contenenti prodotti animali |
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1902 20 (10) |
Contenenti, in peso, più del 20 % di pesce, di crostacei, di molluschi e di altri invertebrati acquatici |
Tutte |
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1902 20 (30) |
Contenenti, in peso, più del 20 % di salsicce, di salami e simili, di carni e di frattaglie, di ogni specie, compresi i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine |
Tutte |
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1902 20 (91) |
Cotte |
Tutte |
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1902 20 (99) |
Altre [altre paste alimentari farcite, non cotte] |
Tutte |
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Ex19 05 |
Prodotti della pasticceria |
Sono comprese le preparazioni contenenti carne |
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Capitolo 20: Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta, anche a guscio, o di altre parti di piante |
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Questo capitolo non comprende le preparazioni alimentari contenenti più del 20 %, in peso, di salsiccia, di salame, di carne, di frattaglie, di sangue, di pesce o di crostacei, di molluschi, di altri invertebrati acquatici o di una combinazione di tali prodotti (capitolo 16). |
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Ex20 04 |
Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006 |
Questo capitolo comprende i prodotti composti contenenti prodotti trasformati di origine animale. Sono comprese le preparazioni contenenti carne |
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Ex20 05 |
Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006 |
Sono comprese le preparazioni contenenti carne |
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Capitolo 21: Preparazioni alimentari diverse |
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Questo capitolo comprende i prodotti composti contenenti prodotti trasformati di origine animale |
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Ex21 03 (90 90) |
Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata. Altri |
Sono comprese le preparazioni contenenti carne |
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Ex21 04 |
Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate |
Sono comprese le preparazioni contenenti carne o prodotti di origine animale secondo quanto disposto dalla presente decisione |
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Ex21 05 00 |
Gelati, anche contenenti cacao |
Sono comprese le preparazioni contenenti latte trasformato secondo quanto disposto dalla presente decisione |
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Ex21 06 |
Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove |
Sono comprese le preparazioni contenenti carne o prodotti di origine animale secondo quanto disposto dalla presente decisione |
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Ex21 06 10 |
Concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate |
Sono comprese le preparazioni contenenti prodotti di origine animale secondo quanto disposto dalla presente decisione |
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2106 90 (10) |
Preparazioni dette «fondute» |
Tutte |
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2106 90 (98) |
Altri |
Sono comprese le preparazioni contenenti carne o prodotti di origine animale secondo quanto disposto dalla presente decisione |
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Capitolo 23: Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali |
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Rientrano nelle voce 2309 i prodotti dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali, non nominati né compresi altrove ottenuti dal trattamento di materie vegetali o animali e che, per tal motivo, hanno perduto le caratteristiche essenziali della materia d’origine, diversi dai cascami vegetali, residui e sottoprodotti vegetali derivati da questo trattamento. |
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2301 |
Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di carni, di frattaglie, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non adatti all’alimentazione umana; ciccioli |
Sono comprese le proteine animali trasformate non destinate al consumo umano. Farine di carne e ossa, farine di piume e ciccioli essiccati non destinati al consumo umano. Per le proteine animali trasformate i requisiti in materia di selezione sono stabiliti dal regolamento (CE) n. 1774/2002, allegato VII, capitolo II |
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Ex23 09 |
Preparazioni dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali |
Sono compresi gli alimenti per animali da compagnia, gli articoli da masticare e le miscele di farine. Per gli alimenti per animali da compagnia e gli articoli da masticare i requisiti in materia di selezione sono stabiliti dal regolamento (CE) n. 1774/2002, allegato VIII, capitolo II |
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2309 10 |
Alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto |
Tutti |
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2309 90 |
Altri Questa voce comprende i prodotti «solubili» di pesci o di mammiferi marini, i prodotti contenenti prodotti lattiero-caseari o altri carboidrati |
Sono compresi il colostro e il latte liquido non destinati al consumo umano e i prodotti a base di latte non destinati al consumo umano. |
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2309 90 (99) |
Altre |
Sono compresi gli ovoprodotti non destinati al consumo umano e altri prodotti trasformati di origine animale non destinati al consumo umano. Prodotti per l’alimentazione animale, comprese le miscele di farine (ad esempio di zoccoli, corna, ecc.) Per i prodotti a base di uova i requisiti in materia di selezione sono stabiliti dal regolamento (CE) n. 1774/2002, allegato VII, capitolo X |
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Capitolo 28: Prodotti delle industrie chimiche o delle industrie connesse |
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Ex28 35 |
Fosfinati (ipofosfiti), fosfonati (fosfiti) e fosfati; polifosfati, di costituzione chimica definita o no |
Sono soggetti ai controlli solo alcuni fosfati di calcio |
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2835 (25) |
Idrogenoortofosfato di calcio (fosfato bicalcico) |
Per il fosfato bicalcico i requisiti in materia di selezione sono stabiliti dal regolamento (CE) n. 1774/2002, allegato VII, capitolo VII |
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2835 (26) |
Altri fosfati di calcio |
Per il fosfato tricalcico i requisiti in materia di selezione sono stabiliti dal regolamento (CE) n. 1774/2002, allegato VII, capitolo VIII |
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Capitolo 30: Prodotti farmaceutici |
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La normativa veterinaria in materia di importazione non si applica ai medicinali finiti. Sono compresi i prodotti intermedi ricavati da materiali di categoria 3 e destinati a usi tecnici per la fabbricazione di dispositivi medici, di prodotti per la diagnosi in vitro, reagenti di laboratorio e prodotti cosmetici |
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3001 |
Ghiandole ed altri organi per usi opoterapici, disseccati, anche polverizzati; estratti, per usi opoterapici, di ghiandole o di altri organi o delle loro secrezioni; eparina e suoi sali; altre sostanze umane o animali preparate per scopi terapeutici o profilattici non nominate né comprese altrove |
Sono compresi unicamente i materiali di origine animale. Si rinvia ai requisiti in materia di selezione di cui al regolamento (CE) n. 1774/2002: allegato VIII, capitolo IV relativo al sangue e ai prodotti sanguigni, escluso il siero di equidi, destinati ad usi tecnici, nonché allegato VIII, capitolo XI relativo ai sottoprodotti di origine animale per la fabbricazione di alimenti per animali, compresi per quelli da compagnia, e di prodotti tecnici, esclusi i prodotti intermedi di cui all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 2007/2006 della Commissione (4). |
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3001 (10) |
Ghiandole ed altri organi, essiccati, anche polverizzati |
Unicamente prodotti di origine animale |
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3001 (20 90) |
Estratti di ghiandole o di altri organi o delle loro secrezioni |
Unicamente prodotti di origine animale |
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Ex30 02 |
Sangue umano; sangue animale preparato per usi terapeutici, profilattici o diagnostici; antisieri, altre frazioni del sangue, prodotti immunologici modificati, anche ottenuti mediante procedimenti biotecnologici; vaccini, tossine, colture di microorganismi (esclusi i lieviti) e prodotti simili |
Unicamente prodotti di origine animale |
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3002 (10 10) |
Antisieri, altre frazioni del sangue, prodotti immunologici modificati, anche ottenuti mediante procedimenti biotecnologici |
Unicamente antisieri di origine animale. Sono esclusi i prodotti finiti e i prodotti medicinali preparati destinati al consumatore finale. In relazione alla voce 3002 i requisiti in materia di selezione sono quelli applicabili ai sottoprodotti di origine animale di cui ai seguenti allegati del regolamento (CE) n. 1774/2002: allegato VII, capitolo III (prodotti sanguigni); allegato VIII, capitolo IV (sangue e prodotti sanguigni destinati a usi tecnici); allegato VIII, capitolo V (siero di equidi) |
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3002 (10 99) |
Emoglobina, globuline del sangue e siero-globuline: altri |
Unicamente materiali di origine animale |
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3002 (90 30) |
Sangue animale preparato per usi terapeutici, profilattici o diagnostici |
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Ex30 02 (90 50) |
Colture di microrganismi |
Agenti patogeni e colture di agenti patogeni |
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Ex30 02 (90 90) |
Altri |
Agenti patogeni e colture di agenti patogeni |
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Capitolo 31: Concimi |
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Questo capitolo non comprende il sangue animale della voce 0511 |
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Ex31010000 |
Concimi di origine animale, anche mescolati tra loro o trattati chimicamente; concimi risultanti dalla miscela o dal trattamento chimico di prodotti di origine animale o vegetale |
Unicamente prodotti di origine animale allo stato puro. È compreso lo stallatico, ma sono escluse le miscele di prodotti chimici e organici, come pure i fertilizzanti. I requisiti in materia di selezione applicabili allo stallatico, allo stallatico trasformato e ai prodotti trasformati a base di stallatico sono stabiliti dal regolamento (CE) n. 1774/2002, allegato VIII, capitolo III |
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Capitolo 35: Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle; enzimi |
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Ex35 01 |
Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina |
Caseine destinate al consumo umano o all’alimentazione animale. I requisiti in materia di selezione applicabili al latte, ai prodotti a base di latte e al colostro non destinati al consumo umano sono stabiliti dal regolamento (CE) n. 1774/2002 |
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Ex35 02 |
Albumine (compresi i concentrati di due o più proteine di siero di latte contenenti in peso, calcolato su sostanza secca, più dell’80 % di proteine di siero di latte), albuminati ed altri derivati delle albumine |
Sono compresi i prodotti derivati dalle uova e dal latte, anche non destinati al consumo umano (compresi quelli destinati all’alimentazione animale), secondo quanto specificato di seguito. Ovoprodotti e prodotti lattiero-caseari, e prodotti trasformati destinati al consumo umano, secondo le definizioni di cui al regolamento (CE) n. 853/2004, allegato I. I requisiti in materia di selezione applicabili ai prodotti a base di uova non destinati al consumo umano sono stabiliti dal regolamento (CE) n. 1774/2002, allegato VII, capitolo X; quelli applicabili al latte, ai prodotti a base di latte e al colostro non destinati al consumo umano sono stabiliti dal regolamento (CE) n. 1774/2002, allegato VII, capitolo V |
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Ex35 03 00 |
Gelatine (comprese quelle presentate in fogli di forma quadrata o rettangolare, anche lavorati in superficie o colorati) e loro derivati; ittiocolla; altre colle di origine animale, escluse le colle di caseina della voce 3501. |
Gelatina destinata al consumo umano e all’industria alimentare. È esclusa dai controlli veterinari la gelatina di cui alla voce 9602(capsule vuote). I requisiti di selezione applicabili alla gelatina e alle proteine idrolizzate non destinate al consumo umano sono stabiliti dal regolamento (CE) n. 1774/2002, allegato VII, capitolo VI |
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Ex35040000 |
Peptoni e loro derivati; altre sostanze proteiche e loro derivati, non nominati né compresi altrove; polvere di pelle, anche trattata al cromo |
Collagene e proteine idrolizzate. I requisiti di selezione applicabili alla gelatina e alle proteine idrolizzate sono stabiliti dal regolamento (CE) n. 1774/2002, allegato VII, capitolo VI. Sono compresi i prodotti proteici a base di collagene derivati da pelli, pellami e tendini di animali e — nel caso dei suini, del pollame e dei pesci — dalle ossa. Sono comprese le proteine idrolizzate, ovvero polipeptidi, peptidi o aminoacidi, e loro miscele, ottenuti per idrolisi di sottoprodotti di origine animale. È compreso qualsiasi sottoprodotto del latte destinato al consumo umano |
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Ex35 07 |
Enzimi; enzimi preparati non nominati né compresi altrove |
Presame e suoi concentrati destinati al consumo umano |
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3507 10 00 |
Presame e suoi concentrati |
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Capitolo 41: Pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio |
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Cuoio e pelli di uccelli e ungulati di cui alle sole voci 4101, 4102 e 4103. Ulteriori requisiti in materia di selezione applicabili alle pelli di ungulati sono stabiliti dal regolamento (CE) n. 1774/2002, allegato VIII, capitolo VI |
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4101 |
Cuoi e pelli greggi di bovini (compresi i bufali) o di equidi (freschi, o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati, ma non conciati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilati o spaccati |
I controlli veterinari riguardano soltanto le pelli fresche, refrigerate o trattate. Sono comprese le pelli secche, salate secche, salate verdi o conservate mediante un processo diverso dalla conciatura |
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4102 |
Pelli gregge di ovini (fresche o salate, secche, trattate con calce, piclate o altrimenti conservate, ma non conciate né pergamenate né altrimenti preparate), anche depilate o spaccate, diverse da quelle escluse dalla nota 1, lettera c), di questo capitolo |
Il riferimento è unicamente a pelli fresche, refrigerate e trattate. Sono comprese le pelli secche, salate secche, salate verdi o conservate mediante un processo diverso dalla conciatura |
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4103 |
Altri cuoi e pelli greggi (freschi o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati, ma non conciati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilati o spaccati, diversi da quelli esclusi dalla nota 1, lettere b) e c), di questo capitolo |
Sono comprese unicamente le pelli fresche, refrigerate e trattate. Sono compresi cuoi e pelli di uccelli o pesce e di eventuali trofei di caccia |
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Capitolo 42: Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella |
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4205 00 00 |
Altri lavori di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti |
Sono compresi i materiali per la produzione di articoli da masticare |
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Ex42 06 |
Lavori di budella, di pellicola di intestini «baudruche», di vesciche o di tendini |
Sono compresi anche i materiali per la produzione di articoli da masticare |
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Capitolo 43: Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali |
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Ex43 01 |
Pelli da pellicceria gregge (comprese le teste, le code, le zampe e gli altri pezzi utilizzabili in pellicceria), diverse dalle pelli gregge delle voci 4101, 4102 o 4103. |
Solo di uccelli o ungulati |
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4301 (30 00) |
Di agnello detto «astrakan», «breitschwanz», «caracul», «persiano» o simili, di agnello delle Indie, della Cina, della Mongolia o del Tibet, intere, anche senza teste, code o zampe |
Ulteriori requisiti in materia di selezione applicabili alle pelli di ungulati sono stabiliti dal regolamento (CE) n. 1774/2002, allegato VIII, capitolo VI |
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4301 (80 80) |
Altre |
Solo di uccelli o ungulati |
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4301 (90 00) |
Teste, code, zampe ed altri pezzi utilizzabili in pellicceria |
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Capitolo 51: Lana, peli fini o grossolani, filati e tessuti di crine |
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Voci 5101-5103: ulteriori requisiti in materia di selezione applicabili alla lana, ai peli, alle setole di suini, alle piume e alle parti di piume sono stabiliti dal regolamento (CE) n. 1774/2002, allegato VIII, capitolo VIII. «Non trasformato» va inteso secondo le definizioni riferite ai vari prodotti di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1774/2002 |
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5101 |
Lane, non cardate né pettinate |
Lana non trasformata |
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5102 |
Peli fini o grossolani, non cardati né pettinati |
Peli non trasformati |
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Ex51 03 |
Cascami di lana o di peli fini o grossolani, compresi i cascami di filati ma esclusi gli sfilacciati |
Lana non trasformata |
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5103 (10 10) |
Pettinacce di lana non carbonizzate |
Lana non trasformata |
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Capitolo 95: Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport; loro parti ed accessori |
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Ex95 08 |
Giostre, altalene, padiglioni da tiro e altre attrazioni da fiera; circhi ambulanti e serragli ambulanti; teatri ambulanti |
Circhi e serragli con animali vivi |
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9508 10 |
Circhi ambulanti e serragli ambulanti |
Circhi e serragli con animali vivi |
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Capitolo 97: Oggetti d’arte, da collezione o di antichità |
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Ex97050000 |
Collezioni ed esemplari per collezioni di zoologia, di botanica, di mineralogia, di anatomia, o aventi interesse storico, archeologico, paleontologico, etnografico o numismatico |
Unicamente prodotti di origine animale. Per i trofei di caccia ulteriori requisiti in materia di selezione sono stabiliti dal regolamento (CE) n. 1774/2002, allegato VIII, capitolo VII. Sono esclusi i trofei di caccia di ungulati o uccelli che siano stati sottoposti a trattamento tassidermico completo che ne garantisca la conservazione a temperatura ambiente, nonché i trofei di caccia di specie diverse dagli ungulati e dagli uccelli (anche non trattati) |
(1) GU L 94 del 31.3.2004, pag. 63.
(2) GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54.
ALLEGATO II
Prodotti alimentari che, secondo quanto contemplato dall’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), della presente decisione, non sono soggetti ai controlli veterinari di cui alla direttiva 97/78/CE
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Prodotti della biscotteria |
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Prodotti della panetteria |
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Prodotti della pasticceria |
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Cioccolata |
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Prodotti della confetteria (comprese le caramelle) |
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Capsule di gelatina vuote |
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Integratori alimentari confezionati per il consumatore finale, contenenti piccoli quantitativi di prodotto animale, nonché quelli contenenti glucosamina, condroitina o chitosano |
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Estratti di carne e concentrati di carne |
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Olive farcite di pesce |
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Paste alimentari e tagliatelle non unite a, né farcite con prodotti a base di carne |
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Brodi per minestre e aromi confezionati per il consumatore finale, contenenti estratti di carne, concentrati di carne, grassi animali, oppure olio, polveri o estratti di pesce |