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Document 32007D0220
2007/220/EC: Commission Decision of 4 April 2007 amending Decision 2003/250/EC as regards the extension of the duration of temporary derogations from certain provisions of Council Directive 2000/29/EC in respect of plants of strawberry ( Fragaria L.), intended for planting, other than seeds, originating in the Republic of South Africa (notified under document number C(2007) 1454)
2007/220/CE: Decisione della Commissione, del 4 aprile 2007 , che modifica la decisione 2003/250/CE per quanto concerne la durata delle deroghe temporanee a determinate disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio riguardo alle piantine di fragole ( Fragaria L.) destinate alla piantagione, tranne le sementi, originarie della Repubblica del Sud Africa [notificata con il numero C(2007) 1454]
2007/220/CE: Decisione della Commissione, del 4 aprile 2007 , che modifica la decisione 2003/250/CE per quanto concerne la durata delle deroghe temporanee a determinate disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio riguardo alle piantine di fragole ( Fragaria L.) destinate alla piantagione, tranne le sementi, originarie della Repubblica del Sud Africa [notificata con il numero C(2007) 1454]
GU L 95 del 5.4.2007, p. 50–50
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
GU L 219M del 24.8.2007, p. 464–464
(MT)
In force
5.4.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 95/50 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 4 aprile 2007
che modifica la decisione 2003/250/CE per quanto concerne la durata delle deroghe temporanee a determinate disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio riguardo alle piantine di fragole (Fragaria L.) destinate alla piantagione, tranne le sementi, originarie della Repubblica del Sud Africa
[notificata con il numero C(2007) 1454]
(2007/220/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l’articolo 15, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma della direttiva 2000/29/CE non devono in linea di massima essere introdotte nella Comunità piantine di fragole (Fragaria L.) destinate alla piantagione, tranne le sementi, originarie di paesi extraeuropei, esclusi i paesi mediterranei, l’Australia, la Nuova Zelanda, il Canada e gli stati continentali degli Stati Uniti d’America. La medesima direttiva ammette tuttavia deroghe, purché sia accertato che non esistono rischi di diffusione di organismi nocivi. |
(2) |
La decisione 2003/250/CE della Commissione (2) autorizza gli Stati membri a prevedere deroghe temporanee a determinate disposizioni della direttiva 2000/29/CE riguardo alle piantine di fragole (Fragaria L.), destinate alla piantagione, tranne le sementi, originarie della Repubblica del Sud Africa. |
(3) |
Le circostanze che hanno giustificato tale deroga sussistono tuttora e non sono pervenute nuove informazioni tali da richiedere una revisione delle condizioni specifiche. |
(4) |
Gli Stati membri dovrebbero pertanto essere autorizzati a consentire, per un ulteriore periodo di tempo limitato, l’introduzione nel loro territorio di tali piante nel rispetto delle condizioni specifiche. |
(5) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
All’articolo 1, secondo comma, della decisione 2003/250/CE sono aggiunte le seguenti lettere da e) ad h):
«e) |
dal 1o giugno 2007 al 30 settembre 2007; |
f) |
dal 1o giugno 2008 al 30 settembre 2008; |
g) |
dal 1o giugno 2009 al 30 settembre 2009; |
h) |
dal 1o giugno 2010 al 30 settembre 2010.» |
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 4 aprile 2007.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/35/CE della Commissione (GU L 88 del 25.3.2006, pag. 9).
(2) GU L 93 del 10.4.2003, pag. 36.