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Document 32007D0174
2007/174/EC: Commission Decision of 20 March 2007 amending Decision 2003/467/EC as regards the declaration that certain provinces or regions of Italy are officially free of bovine tuberculosis, bovine brucellosis and enzootic bovine leukosis and that a region of Poland is officially free of enzootic bovine leukosis (notified under document number C(2007) 1201) (Text with EEA relevance)
2007/174/CE: Decisione della Commissione, del 20 marzo 2007 , che modifica la decisione 2003/467/CE relativamente alla dichiarazione secondo cui alcune province o regioni dell’Italia sono ufficialmente indenni da tubercolosi bovina, brucellosi bovina e leucosi bovina enzootica e la Polonia è ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica [notificata con il numero C(2007) 1201] (Testo rilevante ai fini del SEE)
2007/174/CE: Decisione della Commissione, del 20 marzo 2007 , che modifica la decisione 2003/467/CE relativamente alla dichiarazione secondo cui alcune province o regioni dell’Italia sono ufficialmente indenni da tubercolosi bovina, brucellosi bovina e leucosi bovina enzootica e la Polonia è ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica [notificata con il numero C(2007) 1201] (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 80 del 21.3.2007, p. 11–14
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
GU L 219M del 24.8.2007, p. 369–372
(MT)
No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrog. impl. da 32021R0620
21.3.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 80/11 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 20 marzo 2007
che modifica la decisione 2003/467/CE relativamente alla dichiarazione secondo cui alcune province o regioni dell’Italia sono ufficialmente indenni da tubercolosi bovina, brucellosi bovina e leucosi bovina enzootica e la Polonia è ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica
[notificata con il numero C(2007) 1201]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2007/174/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (1), in particolare l'allegato A, parte I, punto 4, l'allegato A, parte II, punto 7, e l'allegato D, parte I, punto E,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma della direttiva 64/432/CEE, gli Stati membri e parti o regioni degli Stati membri possono essere dichiarati ufficialmente indenni da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica per quanto riguarda gli allevamenti bovini qualora siano soddisfatte determinate condizioni stabilite nella direttiva. |
(2) |
Le regioni degli Stati membri dichiarate indenni da tubercolosi bovina, brucellosi bovina e leucosi bovina enzootica sono elencate nella decisione 2003/467/CE della Commissione, del 23 giugno 2003, che stabilisce la qualifica di ufficialmente indenni da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica di alcuni Stati membri e regioni di Stati membri per quanto riguarda gli allevamenti bovini (2). |
(3) |
L'Italia ha presentato alla Commissione una documentazione dimostrante che la regione Emilia-Romagna, le province di Novara e Verbania nella regione Piemonte, le province di Livorno, Lucca e Siena nella regione Toscana e le province di Belluno e Padova nella regione Veneto soddisfano le condizioni stabilite dalla direttiva 64/432/CEE per poter essere dichiarate regioni di uno Stato membro ufficialmente indenni da tubercolosi. |
(4) |
L'Italia ha presentato alla Commissione una documentazione dimostrante che la provincia di Torino nella regione Piemonte, la provincia di Firenze nella regione Toscana e la regione Veneto soddisfano le condizioni stabilite dalla direttiva 64/432/CEE per poter essere dichiarate regioni di uno Stato membro ufficialmente indenni da brucellosi. |
(5) |
L'Italia ha inoltre presentato alla Commissione una documentazione dimostrante che la la provincia di Savona nella regione Liguria, la provincia di Oristano nella regione Sardegna e la regione Veneto soddisfano le condizioni stabilite dalla direttiva 64/432/CEE per poter essere dichiarate regioni di uno Stato membro ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica. |
(6) |
In base alla valutazione della documentazione presentata dall'Italia, le province e le regioni interessate devono essere dichiarate regioni di uno Stato membro ufficialmente indenni, secondo i casi, da tubercolosi bovina, brucellosi bovina e leucosi bovina enzootica. |
(7) |
La Polonia ha presentato alla Commissione una documentazione dimostrante che la regione di Śląskie soddisfa le condizioni stabilite dalla direttiva 64/432/CEE per poter essere dichiarata regione di uno Stato membro ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica. |
(8) |
In base alla valutazione della documentazone presentata dalla Polonia, la regione interessata deve essere dichiarata regione di uno Stato membro ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica. |
(9) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2003/467/CE. |
(10) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Gli allegati I, II e III della decisione 2003/467/CE sono modificati conformemente all'allegato della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2007.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 352).
(2) GU L 156 del 25.6.2003, pag. 74. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/290/CE (GU L 106 del 19.4.2006, pag. 21).
ALLEGATO
Gli allegati I, II e III della decisione 2003/467/CE sono modificati come segue.
1) |
Nell'allegato I, il capitolo 2 è sostituito dal seguente: «CAPITOLO 2 Regioni di Stati membri ufficialmente indenni da tubercolosi In Italia:
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2) |
Nell'allegato II, il capitolo 2 è sostituito dal seguente: «CAPITOLO 2 Regioni di Stati membri ufficialmente indenni da brucellosi In Italia:
In Portogallo:
Nel Regno Unito:
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3) |
Nell'allegato III, il capitolo 2 è sostituito dal seguente: «CAPITOLO 2 Regioni di Stati membri ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica In Italia:
In Polonia:
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