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Document 32007D0090

2007/90/CE: Decisione della Commissione, del 12 febbraio 2007 , recante modifica della decisione 2005/513/CE sull’uso armonizzato dello spettro radio nella banda di frequenze 5 GHz per l’implementazione di sistemi di accesso senza fili, comprese le reti locali in radiofrequenza (WAS/RLAN) [notificata con il numero C(2007) 269] (Testo rilevante ai fini del SEE )

GU L 41 del 13.2.2007, p. 10–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
GU L 327M del 5.12.2008, p. 838–839 (MT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 09/02/2022; abrog. impl. da 32022D0179 La data di fine validità si basa sulla data di pubblicazione dell'atto abrogativo che ha effetto dalla data in cui viene notificato. L'atto abrogativo è stato notificato ma la data di notifica non è disponibile su EUR-Lex: si utilizza allora la data di pubblicazione.

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/90(1)/oj

13.2.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 41/10


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 febbraio 2007

recante modifica della decisione 2005/513/CE sull’uso armonizzato dello spettro radio nella banda di frequenze 5 GHz per l’implementazione di sistemi di accesso senza fili, comprese le reti locali in radiofrequenza (WAS/RLAN)

[notificata con il numero C(2007) 269]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/90/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità (decisione sullo spettro radio) (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

In seguito all’adozione della decisione 2005/513/CE della Commissione, dell’11 luglio 2005, sull’uso armonizzato dello spettro radio nella banda di frequenze 5 GHz per l’implementazione di sistemi di accesso senza fili, comprese le reti locali in radiofrequenza (WAS/RLAN) (2), ulteriori indagini sui parametri tecnici definiti nella decisione stessa hanno rivelato che i limiti relativi alla densità massima della e.i.r.p. media nelle bande di frequenza 5 150-5 250 MHz e 5 250-5 350 MHz possono essere espressi in un modo che agevola notevolmente le prove delle apparecchiature, contrariamente alle specifiche contenute nella decisione dell’11 luglio 2005. Una nuova formulazione dei parametri tecnici agevolerebbe, pertanto, l’adozione di tali sistemi nell’UE.

(2)

Sia l’ETSI che la CEPT hanno confermato che la modifica di tali parametri tecnici non ha ripercussioni sulla protezione degli altri servizi che condividono lo spettro radio con i sistemi WAS/RLAN e, in particolare, mantiene l’interferenza complessiva derivante dalle RLAN che operano nella banda di frequenza 5 150-5 350 MHz ad un livello sufficientemente basso da evitare le interferenze con le comunicazioni satellitari.

(3)

La norma armonizzata per le apparecchiature RLAN che utilizzano le bande a 5 GHz, adottata dall’Istituto europeo delle norme di telecomunicazione (ETSI) con il numero EN 301 893, tiene conto di questa semplificazione dei parametri tecnici.

(4)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per lo spettro radio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All’articolo 4, il paragrafo 1 della decisione 2005/513/CE è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

1.   Nella banda di frequenze 5 150-5 350 MHz, le apparecchiature WAS/RLAN sono limitate all’uso al chiuso e l’e.i.r.p. media non può superare i 200 mW. Inoltre, nella banda di frequenze 5 150-5 350 MHz, la densità massima della e.i.r.p. media è limitata a 10 mW/MHz in ogni banda di 1 MHz.»

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 2007.

Per la Commissione

Viviane REDING

Membro della Commissione


(1)  GU L 108 del 24.4.2002, pag. 1.

(2)  GU L 187 del 19.7.2005, pag. 22.


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