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Document 32007D0064

    Decisione della Commissione, del 15 dicembre 2006 , che istituisce criteri ecologici aggiornati e i rispettivi requisiti di valutazione e verifica per l’assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai substrati di coltivazione [notificata con il numero C(2006) 6962] (Testo rilevante ai fini del SEE).

    GU L 32 del 6.2.2007, p. 137–143 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    GU L 322M del 2.12.2008, p. 489–495 (MT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 18/11/2015; abrogato e sostituito da 32015D2099

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/64(1)/oj

    6.2.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 32/137


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 15 dicembre 2006

    che istituisce criteri ecologici aggiornati e i rispettivi requisiti di valutazione e verifica per l’assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai substrati di coltivazione

    [notificata con il numero C(2006) 6962]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2007/64/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1980/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, relativo al sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualità ecologica (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1, secondo comma,

    sentito il comitato dell’Unione europea per il marchio di qualità ecologica,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Come stabilito dal regolamento (CE) n. 1980/2000 si è proceduto al tempestivo riesame dei criteri ecologici e dei relativi requisiti di valutazione e di verifica della conformità fissati dalla decisione 2001/688/CE (2) della Commissione per l’assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica agli ammendanti del suolo e ai substrati di coltivazione.

    (2)

    A seguito del riesame, il gruppo di prodotti è stato suddiviso in due gruppi distinti e di conseguenza è stata adottata Commissione la decisione 2006/799/CE sugli ammendanti del suolo. La decisione in questione sostituisce la decisione 2001/688/CE per quanto concerne gli ammendanti del suolo.

    (3)

    È tuttavia necessario sostituire la decisione 2001/688/CE anche per ciò che riguarda i substrati di coltivazione.

    (4)

    Alla luce del suddetto riesame e al fine di tener conto dell’evoluzione scientifica e degli sviluppi del mercato, è opportuno aggiornare i criteri e i requisiti applicabili ai substrati di coltivazione, il cui periodo di validità termina il 28 agosto 2007.

    (5)

    I criteri ecologici e i requisiti aggiornati devono essere validi per un periodo di quattro anni.

    (6)

    È opportuno prevedere un periodo transitorio non superiore a diciotto mesi per consentire ai produttori che hanno ottenuto o richiesto l’assegnazione del marchio di qualità ecologica per i loro prodotti prima del 1o ottobre 2006 di adeguare tali prodotti per renderli conformi ai nuovi criteri e requisiti.

    (7)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 17 del regolamento (CE) n. 1980/2000,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Il gruppo di prodotti «substrati di coltivazione» comprende materiali diversi dai suoli in situ, dove vengono coltivati vegetali.

    Articolo 2

    Per ottenere il marchio comunitario di qualità ecologica per i substrati di coltivazione a norma del regolamento (CE) n. 1980/2000, un prodotto deve appartenere al gruppo di prodotti «substrati di coltivazione» definito all’articolo 1 e soddisfare i criteri ecologici indicati nell’allegato della presente decisione.

    Articolo 3

    Le proprietà ecologiche del gruppo di prodotti «substrati di coltivazione» sono valutate in rapporto ai criteri ecologici specifici riportati in allegato.

    Articolo 4

    Il numero di codice assegnato a fini amministrativi al gruppo di prodotti «substrati di coltivazione» è «029».

    Articolo 5

    I prodotti appartenenti al gruppo «ammendanti del suolo e substrati di coltivazione» che hanno ottenuto il marchio di qualità ecologica prima del 1o ottobre 2006 possono continuare ad utilizzare il marchio fino al 30 aprile 2008.

    I produttori che hanno presentato domanda di assegnazione del marchio di qualità ecologica per i prodotti appartenenti al gruppo «ammendanti del suolo e substrati di coltivazione» prima del 1o ottobre 2006 possono ottenere l’assegnazione del marchio alle condizioni vigenti fino al 28 agosto 2007. In tal caso il marchio può essere utilizzato fino al 30 aprile 2008.

    Articolo 6

    La presente decisione è destinata agli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2006.

    Per la Commissione

    Stavros DIMAS

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 237 del 21.9.2000, pag. 1.

    (2)  GU L 242 del 12.9.2001, pag. 17. Decisione modificata dalla decisione 2005/384/CE (GU L 127 del 12.5.2005, pag. 20).


    ALLEGATO

    REQUISITI GENERALI

    Le prove e i campionamenti sono effettuati, se del caso, secondo i metodi di prova elaborati dal comitato tecnico CEN 223 «Ammendanti del suolo e substrati di coltivazione» fino a quando non saranno disponibili le norme orizzontali pertinenti sviluppate con la consulenza dell’apposita Task Force CEN 151 («Orizzontale»).

    I campionamenti devono essere effettuati secondo le metodologie fissate dal comitato tecnico CEN/TC 223 (WG 3), come specificato e approvato dal CEN nella norma EN 12579 — «Ammendanti per i suoli e substrati per coltura — Campionamento». Laddove siano richiesti prove e campionamenti non compresi nei suddetti metodi e nelle suddette tecniche di campionamento, l’organismo o gli organismi competenti che prendono in esame la domanda (di seguito denominati «l’organismo competente») indica(no) i metodi di prova e/o di campionamento che ritiene (ritengono) ammissibili.

    Ove opportuno, possono essere impiegati altri metodi di prova se l’organismo competente ne accetta equipollenza. In assenza di riferimenti ai metodi di prova, o quando tali riferimenti riguardano fasi di verifica o monitoraggio, l’organismo competente deve basarsi, ove opportuno, sulle dichiarazioni e sui documenti forniti dal richiedente e/o su verifiche eseguite da organismi indipendenti.

    Si raccomanda all’organismo competente di tener conto, nella valutazione delle domande e nella verifica della conformità ai criteri previsti dal presente allegato, dell’attuazione di sistemi di gestione ambientale riconosciuti, come EMAS o ISO 14001. (N.B.: l’applicazione di tali sistemi di gestione non è tuttavia obbligatoria.)

    Questi criteri sono intesi in particolare a promuovere:

    l’utilizzo di materiali rinnovabili e/o il riciclaggio di sostanza organica derivata dalla raccolta e/o dal trattamento di rifiuti, contribuendo in tal modo a ridurre al minimo i rifiuti solidi destinati allo smaltimento finale (ad esempio in discarica);

    la riduzione dell’impatto ambientale connesso all’estrazione e alla produzione di materiali non rinnovabili.

    I criteri vengono definiti in modo da favorire l’attribuzione del marchio a substrati di coltivazione che presentino un impatto ambientale ridotto durante l’intero ciclo di vita del prodotto.

    CRITERI ECOLOGICI

    1.   Ingredienti

    Sono ammessi i seguenti ingredienti.

    1.1.   Ingredienti organici

    Un prodotto è considerato idoneo per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica solo se non contiene torba e se la sostanza organica che contiene deriva dal trattamento e/o dal riutilizzo di rifiuti (definiti nella direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti (1) e nell’allegato I della medesima).

    Il richiedente deve trasmettere all’organismo competente la composizione dettagliata del prodotto e una dichiarazione di conformità al suddetto requisito.

    1.2.   Fanghi

    I prodotti non devono contenere fanghi di depurazione. I fanghi (salvo quelli di depurazione) sono ammessi solo se rispondono ai criteri indicati di seguito.

    Per fanghi s’intende uno dei seguenti rifiuti in base all’elenco europeo dei rifiuti (di cui alla decisione 2001/118/CE della Commissione che modifica la decisione 2000/532/CE (2):

    02 03 05

    fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa

    02 04 03

    fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti della raffinazione dello zucchero

    02 05 02

    fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti dell’industria lattiero-casearia

    02 06 03

    fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti dell’industria dolciaria e della panificazione

    02 07 05

    fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao)

    I fanghi sono separati da un’unica fonte; ciò significa che non sono stati mischiati con effluenti o fanghi esterni al processo di produzione specifico.

    Le concentrazioni massime di metalli pesanti presenti nel rifiuto prima del trattamento (in mg/kg di peso a secco) devono rispettare i requisiti del criterio 2.

    I fanghi devono soddisfare tutti gli altri criteri di assegnazione del marchio di qualità ecologica indicati nel presente allegato, onde essere considerati sufficientemente stabilizzati e igienizzati.

    Il richiedente deve trasmettere all’organismo competente la composizione dettagliata del prodotto e una dichiarazione di conformità a ciascuno dei requisiti indicati in precedenza.

    1.3.   Minerali

    I minerali non devono essere prelevati da:

    siti di importanza comunitaria designati a norma della direttiva 92/43/CEE del Consiglio sulla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della fauna e della flora selvatiche (3);

    aree della rete Natura 2000, costituite da zone di protezione speciale ai sensi della direttiva 79/409/CEE del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici (4), e aree di cui alla direttiva 92/43/CEE, o aree equivalenti situate al di fuori della Comunità europea soggette alle corrispondenti disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica.

    Il richiedente deve presentare all’organismo competente una dichiarazione di conformità al suddetto requisito, rilasciata dalle autorità competenti.

    2.   Limitazione delle sostanze pericolose

    Il contenuto degli elementi indicati di seguito negli elementi che costituiscono il substrato di coltivazione organico deve essere inferiore ai valori indicati, riferiti al peso a secco.

    Elemento

    mg/kg (peso a secco)

    Zn

    300

    Cu

    100

    Ni

    50

    Cd

    1

    Pb

    100

    Hg

    1

    Cr

    100

    Mo (5)

    2

    Se (5)

    1,5

    As (5)

    10

    F (5)

    200

    Nota: Salvo il caso in cui la legislazione nazionale contempli valori più severi, si applicano i valori limite sopra indicati.

    Il richiedente deve presentare all’organismo competente i rapporti di prova, unitamente ad una dichiarazione di conformità del prodotto al suddetto requisito.

    3.   Caratteristiche del prodotto

    I prodotti non devono avere effetti negativi sulla germinazione o sulla successiva crescita dei vegetali.

    Il richiedente deve presentare all’organismo competente i rapporti di prova e una dichiarazione di conformità del prodotto al suddetto requisito.

    4.   Salute e sicurezza

    I prodotti non devono superare i limiti massimi di patogeni primari indicati di seguito:

    Salmonella: assente in 25 g;

    uova di elminti: assenti in 1,5 g (6);

    E. Coli: <1 000 MPN/g (MPN: numero più probabile) (7).

    Il richiedente deve presentare all’organismo competente i rapporti di prova e i documenti necessari, unitamente a una dichiarazione di conformità del prodotto ai suddetti requisiti.

    5.   Semi/propaguli vitali

    Il contenuto di semi di piante infestanti e di parti riproduttive vegetative di piante infestanti aggressive nel prodotto finale non deve superare le 2 unità per litro.

    Il richiedente deve presentare all’organismo competente una dichiarazione di conformità del prodotto ai suddetti requisiti, unitamente alle relazioni di prova e/o ad eventuali documenti necessari.

    6.   Altri criteri

    a)

    La conducibilità elettrica dei prodotti non deve superare 1,5 dS/m.

    b)

    Criterio applicabile solo ai substrati di coltivazione minerali:

    Per tutti i mercati professionali di rilevante entità (cioè quelli in cui le vendite annue del richiedente sul mercato professionale di un paese superano 30 000 m3), il richiedente deve informare in maniera esaustiva l’utilizzatore delle soluzioni disponibili per eliminare e trattare i substrati di coltivazione dopo l’uso. Queste informazioni devono essere inserite nelle schede tecniche allegate.

    Il richiedente deve informare l’organismo competente delle soluzioni disponibili e della propria posizione rispetto a tali soluzioni; in particolare deve fornire:

    una descrizione della raccolta, del trattamento e degli usi. La plastica deve essere sempre separata dai minerali/sostanze organiche e trattata separatamente;

    dati annuali sui volumi di substrati di coltivazione raccolti (in entrata) e trattati (in funzione dell’uso).

    Il richiedente deve dimostrare che almeno il 50 % dei rifiuti dei substrati di coltivazione (in volume) è riciclato dopo l’uso.

    7.   Informazioni allegate al prodotto

    Informazioni generali

    Le informazioni indicate di seguito devono essere fornite con il prodotto sull’imballaggio o nelle schede tecniche che lo accompagnano:

    a)

    nome e indirizzo dell’organismo responsabile della commercializzazione;

    b)

    descrizione che identifica il prodotto per tipo, inclusa la dicitura «SUBSTRATO DI COLTIVAZIONE»;

    c)

    codice identificativo della partita;

    d)

    quantità (in peso o in volume);

    e)

    costituenti principali (superiori al 5 % in volume) con i quali è stato preparato il prodotto.

    Se applicabile, le informazioni indicate di seguito devono essere fornite con il prodotto sull’imballaggio o nelle schede tecniche che lo accompagnano:

    a)

    istruzioni di stoccaggio e data di scadenza consigliate;

    b)

    indicazioni per la manipolazione e il corretto uso;

    c)

    descrizione dell’uso cui è destinato il prodotto ed eventuali limitazioni di utilizzo;

    d)

    indicazione in merito all’idoneità del prodotto per particolari gruppi di vegetali (ad esempio piante calcifughe o calcicole);

    e)

    pH e rapporto carbonio/azoto (C/N);

    f)

    indicazione della stabilità della sostanza organica (stabile o molto stabile) secondo le norme nazionali o internazionali;

    g)

    indicazione delle modalità di impiego consigliate;

    h)

    per uso non professionale: tasso di applicazione raccomandato espresso in chilogrammi o litri di prodotto per superficie unitaria (m2) per anno.

    Il richiedente può omettere alcune di queste informazioni solo qualora fornisca una motivazione soddisfacente.

    N.B.: Queste informazioni devono essere trasmesse salvo disposizioni diverse della legislazione nazionale.

    Informazioni dettagliate

    Parametro

    Metodi di prova

    Quantità

    EN 12580

    pH

    EN 13037

    Conducibilità elettrica

    EN 13038

    Rapporto carbonio/azoto (C/N)

    C/N (8)

    Metalli pesanti (Cd, Cr, Cu, Pb, Ni, Zn)

    EN 13650

    Hg

    ISO 16772

    Salmonella

    ISO 6579

    Uova di elminti

    prXP X 33-017

    E. Coli

    ISO 11866-3

    8.   Informazioni da riportare sul marchio di qualità ecologica

    Nel secondo riquadro del marchio deve figurare il seguente testo:

    incentiva il riciclaggio di materiali;

    promuove l’impiego di materiali prodotti in maniera più sostenibile, riducendo così il degrado ambientale.


    (1)  GU L 194 del 25.7.1975, pag. 39.

    (2)  GU L 47 del 16.2.2001, pag. 1.

    (3)  GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.

    (4)  GU L 59 del 25.4.1979, pag. 1.

    (5)  I dati relativi alla presenza di questi elementi sono richiesti solo per i prodotti che contengono materiale derivante da processi industriali.

    (6)  Per i prodotti in cui il contenuto organico non deriva esclusivamente da rifiuti vegetali, di parchi e giardini.

    (7)  Per i prodotti in cui il contenuto organico deriva esclusivamente da rifiuti vegetali, di parchi e giardini.

    (8)  Carbonio = sostanza organica (EN 13039) × 0,58, N totale (prEN 13654/1-2).


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