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Document 32007D0058
Commission Decision of 28 August 2006 concerning the conclusion of an Agreement between the Government of Japan and the European Atomic Energy Community for co-operation in the peaceful uses of nuclear energy
Decisione della Commissione, del 28 agosto 2006 , relativa alla conclusione di un accordo di cooperazione sugli usi pacifici dell’energia nucleare tra il governo del Giappone e la Comunità europea dell’energia atomica
Decisione della Commissione, del 28 agosto 2006 , relativa alla conclusione di un accordo di cooperazione sugli usi pacifici dell’energia nucleare tra il governo del Giappone e la Comunità europea dell’energia atomica
GU L 32 del 6.2.2007, p. 64–64
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(BG, RO, HR)
GU L 219M del 24.8.2007, p. 99–99
(MT)
In force
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/58(1)/oj
|
6.2.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 32/64 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 28 agosto 2006
relativa alla conclusione di un accordo di cooperazione sugli usi pacifici dell’energia nucleare tra il governo del Giappone e la Comunità europea dell’energia atomica
(2007/58/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 101, secondo comma,
vista la decisione del Consiglio, del 27 febbraio 2006, che approva la conclusione di un Accordo di cooperazione sugli usi pacifici dell’energia nucleare tra il governo del Giappone e la Comunità europea dell’energia atomica,
considerando che è necessario approvare l’Accordo di cooperazione sugli usi pacifici dell’energia nucleare tra il governo del Giappone e la Comunità europea dell’energia atomica,
DECIDE:
Articolo 1
È approvato, a nome della Comunità europea dell’energia atomica, l’Accordo di cooperazione sugli usi pacifici dell’energia nucleare tra il governo del Giappone e la Comunità europea dell’energia atomica.
Il testo dell’Accordo è allegato alla presente decisione.
Articolo 2
Il Commissario responsabile per l’energia provvede alla notificazione nei confronti della Comunità ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, dell’Accordo.
Fatto a Bruxelles, addì 28 agosto 2006.
Per la Commissione
A.PIEBALGS
Membro della Commissione