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Document 32007D0030

    Decisione della Commissione, del 22 dicembre 2006 , che stabilisce misure transitorie per la commercializzazione di taluni prodotti d’origine animale ottenuti in Bulgaria e in Romania [notificata con il numero C(2006) 7028] (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 8 del 13.1.2007, p. 59–60 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    GU L 219M del 24.8.2007, p. 83–84 (MT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/05/2007

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/30(1)/oj

    13.1.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 8/59


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 22 dicembre 2006

    che stabilisce misure transitorie per la commercializzazione di taluni prodotti d’origine animale ottenuti in Bulgaria e in Romania

    [notificata con il numero C(2006) 7028]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2007/30/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il trattato di adesione della Bulgaria e della Romania (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,

    visto l’atto di adesione della Bulgaria e della Romania (2), in particolare l’articolo 42,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Dall’1 gennaio 2007, i prodotti d’origine animale ottenuti in Bulgaria e in Romania («i nuovi Stati membri»), dovranno essere commercializzati secondo le pertinenti norme comunitarie soprattutto riguardo alla struttura e all’igiene degli stabilimenti e al controllo e alla bollatura sanitaria dei prodotti.

    (2)

    In particolare, i suddetti prodotti dovranno rispondere ai requisiti fissati dal regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari (3) e dal regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (4).

    (3)

    Taluni prodotti d’origine animale ottenuti in Bulgaria e in Romania prima dell’1 gennaio 2007 possono trovarsi nelle scorte dopo la data di adesione. È possibile che tali prodotti non soddisfino tutti i requisiti previsti dalla normativa veterinaria della Comunità.

    (4)

    Per facilitare, in Bulgaria e in Romania, la transizione dall’attuale regime a quello istituito con l’applicazione della normativa veterinaria della Comunità, è opportuno stabilire misure transitorie per la commercializzazione di tali prodotti.

    (5)

    Le misure devono tener conto dell’origine di tali prodotti di origine animale, delle scorte degli imballaggi nonché del materiale da imballaggio e delle etichette recanti marchi a stampa.

    (6)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La presente decisione si applica ai prodotti d’origine animale che:

    a)

    rientrano nel campo d’applicazione del regolamento (CE) n. 853/2004; e

    b)

    sono stati ottenuti in stabilimenti in Bulgaria e in Romania fino al 31 dicembre 2006.

    Articolo 2

    1.   I prodotti di cui all’articolo 1 possono essere commercializzati dall’1 gennaio al 31 dicembre 2007 nel nuovo Stato membro di origine purché rechino il marchio nazionale previsto in tale Stato membro prima dell’1 gennaio 2007 per i prodotti di origine animale idonei al consumo umano.

    2.   Gli Stati membri, conformemente alla direttiva 89/662/CEE (5) sono stati ottenuti in stabilimenti in Bulgaria e in Romania fino al 31 dicembre 2006.

    Articolo 3

    I prodotti di cui all’articolo 1 possono essere commercializzati dall’1 gennaio al 31 dicembre 2007 nel nuovo Stato membro di origine purché rechino il marchio nazionale previsto in tale Stato membro prima

    a)

    rechino il bollo sanitario per l’esportazione o il marchio di identificazione degli stabilimenti interessati, di cui all’articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 853/2004;

    b)

    siano accompagnati dal documento di cui all’articolo 14 del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) con il quale l’autorità competente del nuovo Stato membro d’origine certifica quanto segue:

    «Prodotto prima dell’1 gennaio 2007, conformemente alla decisione 2007/30/CE della Commissione.»

    Articolo 4

    Le scorte di materiale prestampato di confezionamento e imballaggio e le etichette recanti il marchio prescritto nel nuovo Stato membro di origine prima dell’1 gennaio 2007 per i prodotti di origine animale idonei al consumo umano, possono essere usate fino al 31 dicembre 2007 per la commercializzazione sul mercato interno di cui all’articolo 2.

    Articolo 5

    La presente decisione verrà applicata con riserva dell’entrata in vigore del trattato di adesione della Bulgaria e della Romania e alla data di entrata in vigore dello stesso.

    Articolo 6

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2006.

    Per la Commissione

    Markos KYPRIANOU

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 157 del 21.6.2005, pag. 11.

    (2)  GU L 157 del 21.6.2005, pag. 203.

    (3)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 3.

    (4)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1662/2006 della Commissione (GU L 320 del 18.11.2006, pag. 1).

    (5)  GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/41/CE (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 33).

    (6)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 83.


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