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Document 32007D0019

Decisione della Commissione, del 22 dicembre 2006 , recante approvazione di piani di emergenza per il controllo della peste suina classica a norma della direttiva 2001/89/CE [notificata con il numero C(2006) 6858] Testo rilevante ai fini del SEE

GU L 7 del 12.1.2007, p. 38–40 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 219M del 24.8.2007, p. 24–26 (MT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/07/2021; abrogato da 32020R0687

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/19(1)/oj

12.1.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 7/38


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 2006

recante approvazione di piani di emergenza per il controllo della peste suina classica a norma della direttiva 2001/89/CE

[notificata con il numero C(2006) 6858]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/19/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

visto l'atto di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania, in particolare l'articolo 56,

vista la direttiva 2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa a misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica (1), in particolare l'articolo 22, paragrafo 3, secondo comma e l'articolo 29, paragrafo 3, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2001/89/CE stabilisce misure di lotta da applicare in caso di insorgenza di peste suina classica e talune misure preventive destinate a sensibilizzare e a meglio preparare le autorità competenti e gli allevatori in materia di tale epizoozia. In conformità con la presente direttiva i piani di emergenza degli Stati membri per il controllo della peste suina classica devono essere approvati dalla Commissione.

(2)

Di conseguenza la decisione della Commissione 2004/431/CE del 29 aprile 2004 recante approvazione di alcuni piani di emergenza per la lotta contro la peste suina classica (2) ha approvato tali piani di emergenza per la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia e tali Stati membri sono elencati nell'allegato di detta decisione.

(3)

L'adesione della Bulgaria e della Romania alla Comunità è prevista per il 1o gennaio 2007. Di conseguenza la Bulgaria e la Romania hanno presentato alla Commissione per approvazione i loro piani di emergenza per il controllo della peste suina classica.

(4)

Tali piani di emergenza, modificati dalla Bulgaria e dalla Romania conformemente ai suggerimenti avanzati nel corso della loro valutazione, soddisfano i criteri stabiliti dalla direttiva 2001/89/CE e, inoltre, consentono di conseguire gli obiettivi prefissati da tale direttiva a condizione di essere regolarmente aggiornati e correttamente attuati. Occorre pertanto approvare tali piani.

(5)

Per motivi di chiarezza della normativa comunitaria, occorre abrogare la decisione 2004/431/CE e sostituirla con la presente decisione.

(6)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I piani di emergenza presentati dalla Bulgaria alla Commissione il 7 novembre 2006 per il controllo della peste suina classica sono approvati.

Articolo 2

I piani di emergenza presentati dalla Romania alla Commissione il 9 novembre 2006 per il controllo della peste suina classica sono approvati.

Articolo 3

L'allegato fissa l'elenco degli Stati membri i cui piani di emergenza per il controllo della peste suina classica a norma della direttiva 2001/89/CE sono approvati.

Articolo 4

La decisione 2004/431/CE è abrogata.

Articolo 5

La presente decisione è applicabile con riserva e a decorrere dall'entrata in vigore del trattato di adesione della Bulgaria e della Romania.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 316 dell'1.12.2001, pag. 5. Direttiva modificata da ultimo dall'Atto di adesione del 2004.

(2)  GU L 154 del 30.4.2004, pag. 41; rettifica nella GU L 189 del 27.5.2004, pag. 31.


ALLEGATO

Elenco degli Stati membri di cui all'articolo 3

Codice

Paese

BG

Bulgaria

CY

Cipro

CZ

Repubblica ceca

EE

Estonia

HU

Ungheria

LV

Lettonia

LT

Lituania

MT

Malta

PL

Polonia

RO

Romania

SI

Slovenia

SK

Slovacchia


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