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Document 32006R2002

    Regolamento (CE) n. 2002/2006 della Commissione, del 21 dicembre 2006 , recante modifica del regolamento (CE) n. 795/2004 recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori

    GU L 330M del 9.12.2008, p. 470–471 (MT)
    GU L 379 del 28.12.2006, p. 47–48 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/2002/oj

    28.12.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 379/47


    REGOLAMENTO (CE) N. 2002/2006 DELLA COMMISSIONE

    del 21 dicembre 2006

    recante modifica del regolamento (CE) n. 795/2004 recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (1), in particolare l'articolo 145, lettera c),

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione (2) reca le modalità di applicazione del regime di pagamento unico con effetto a decorrere dal 2005.

    (2)

    L'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1782/2003 prevede che gli agricoltori ritirino dalla produzione gli ettari ammissibili ai diritti di ritiro e l'articolo 56, paragrafo 1, del medesimo regolamento vieta in generale che le superfici dichiarate come ritirate dalla produzione siano adibite ad uso agricolo.

    (3)

    L'articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 795/2004 prevede che le superfici ritirate dalla produzione debbano restare a riposo per un periodo che inizia non oltre il 15 gennaio e si conclude non prima del 31 agosto.

    (4)

    La Commissione ha spesso previsto una deroga a tali norme per rispondere al fabbisogno di foraggio degli agricoltori in regioni colpite da calamità naturali, e in particolare dalla siccità. Le particolari circostanze delle calamità naturali esigono un'analisi e una decisione tempestiva. L'esperienza mostra che per reagire in modo adeguato e tempestivo a situazioni locali occorre conferire agli Stati membri la responsabilità delle decisioni in materia, sempreché lo giustifichino circostanze eccezionali.

    (5)

    È dunque opportuno che gli Stati membri decidano tempestivamente, dandone comunicazione alla Commissione, di riconoscere gravi calamità naturali che colpiscono seriamente i terreni delle aziende di una determinata regione e di autorizzare i produttori colpiti ad utilizzare per l'alimentazione del bestiame superfici dichiarate come ritirate dalla produzione. È necessario che gli Stati membri notifichino alla Commissione tali decisioni nazionali e in particolare le avversità atmosferiche che le giustificano.

    (6)

    Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 795/2004.

    (7)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i pagamenti diretti,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CE) n. 795/2004 è così modificato:

    All'articolo 32 è aggiunto il seguente paragrafo:

    «5.   Nei casi di cui all'articolo 40, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (CE) n. 1782/2003, gli Stati membri possono autorizzare i produttori colpiti ad utilizzare per l'alimentazione del bestiame, per l'anno della domanda unica, le superfici dichiarate come ritirate dalla produzione. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire che le superfici ritirate dalla produzione contemplate dall'autorizzazione non siano utilizzate per fini lucrativi e in particolare che il foraggio prodotto su tali superfici non sia venduto.

    Gli Stati membri notificano alla Commissione la decisione concernente tale autorizzazione e la relativa giustificazione.»

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2006.

    Per la Commissione

    Mariann FISCHER BOEL

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1405/2006 (GU L 265 del 26.9.2006, pag. 1).

    (2)  GU L 141 del 30.4.2004, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1291/2006 (GU L 236 del 31.8.2006, pag. 20).


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