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Document 32006R1980
Commission Regulation (EC) No 1980/2006 of 20 December 2006 laying down transitional measures amending Regulation (EC) Νο 2076/2002 and Decisions 2001/245/EC, 2002/928/EC and 2006/797/EC as regards the continued use of certain active substances not included in Annex I to Directive 91/414/EEC by reason of the accession of Bulgaria (Text with EEA relevance)
Regolamento (CE) n. 1980/2006 della Commissione, del 20 dicembre 2006 , che stabilisce misure transitorie di modifica del regolamento (CE) n. 2076/2002 e delle decisioni 2001/245/CE, 2002/928/CE e 2006/797/CE per quanto riguarda il mantenimento dell'impiego di alcune sostanze attive non iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE in ragione dell'adesione della Bulgaria (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento (CE) n. 1980/2006 della Commissione, del 20 dicembre 2006 , che stabilisce misure transitorie di modifica del regolamento (CE) n. 2076/2002 e delle decisioni 2001/245/CE, 2002/928/CE e 2006/797/CE per quanto riguarda il mantenimento dell'impiego di alcune sostanze attive non iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE in ragione dell'adesione della Bulgaria (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 368 del 23.12.2006, p. 96–98
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(BG, RO, HR)
GU L 314M del 1.12.2007, p. 638–640
(MT)
In force
23.12.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 368/96 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1980/2006 DELLA COMMISSIONE
del 20 dicembre 2006
che stabilisce misure transitorie di modifica del regolamento (CE) n. 2076/2002 e delle decisioni 2001/245/CE, 2002/928/CE e 2006/797/CE per quanto riguarda il mantenimento dell'impiego di alcune sostanze attive non iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE in ragione dell'adesione della Bulgaria
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,
visto l'atto di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l'articolo 42,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione (1) e le decisioni della Commissione 2001/245/CE (2), 2002/928/CE (3) e 2006/797/CE (4) contengono disposizioni per la non iscrizione di alcune sostanze attive all'allegato I della direttiva 91/414/CEE e il ritiro da parte degli Stati membri di tutte le autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti dette sostanze attive. Gli atti suddetti prevedono deroghe intese a consentire il mantenimento dell'impiego di alcune di queste sostanze per un periodo limitato, in attesa che siano messe a punto soluzioni alternative. |
(2) |
La Bulgaria ha chiesto di poter introdurre misure transitorie per alcune sostanze attive, al fine di garantire una chiusura graduale della loro produzione o la presentazione di una pratica conforme al disposto della direttiva 91/414/CEE. |
(3) |
Sono state presentate informazioni da cui risulta, a seguito di una valutazione effettuata dalla Commissione in collaborazione con esperti degli Stati membri, la necessità di continuare a utilizzare le sostanze in causa. È pertanto giustificato, a condizioni severe volte a ridurre al minimo ogni possibile rischio, prevedere un periodo più lungo per il ritiro delle autorizzazioni esistenti nel caso degli impieghi essenziali per i quali non vi siano ancora alternative. |
(4) |
Il regolamento (CE) n. 2076/2002 e le decisioni 2001/245/CE, 2002/928/CE e 2006/797/CE dovrebbero essere modificati di conseguenza. |
(5) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 2076/2002 è modificato come segue.
1) |
All'articolo 2 è aggiunto il seguente paragrafo 4: «4. In deroga al paragrafo 3, per le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze elencate alla colonna A dell'allegato II, la Bulgaria può mantenere in vigore le autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze per gli impieghi di cui alla colonna C fino al 30 giugno 2009, alle seguenti condizioni:
Entro il 31 dicembre di ogni anno la Bulgaria comunica alla Commissione le misure adottate in applicazione del presente paragrafo e, in particolare, le azioni avviate in conformità delle lettere da a) a d).» |
2) |
All'articolo 3 è aggiunta la lettera c) seguente:
|
3) |
L'allegato II è modificato come segue:
|
Articolo 2
La decisione 2001/245/CE è modificata come segue.
1) |
L'articolo 2 è sostituito dal seguente: «Articolo 2 1. Gli Stati membri garantiscono che:
2. In deroga al paragrafo 1, per le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti zineb, la Bulgaria può mantenere in vigore le autorizzazioni di prodotti con tale sostanza per l'impiego su colture orticole, vite, tabacco, mele e frutta con nocciolo, alle seguenti condizioni:
Entro il 31 dicembre di ogni anno la Bulgaria comunica alla Commissione le misure adottate in applicazione del presente paragrafo e, in particolare, le azioni avviate in conformità delle lettere da a) a d).» |
2) |
All'articolo 3 è aggiunto un secondo comma: «In deroga al primo paragrafo, il periodo di moratoria eventualmente concesso dalla Bulgaria in conformità dell'articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 91/414/CEE per gli impieghi di cui all'articolo 2, paragrafo 2, deve essere il più breve possibile e scadere non oltre il 31 dicembre 2009.» |
Articolo 3
La decisione 2002/928/CE è modificata come segue.
1) |
All'articolo 2 è aggiunta la lettera d) seguente:
Entro il 31 dicembre di ogni anno la Bulgaria comunica alla Commissione le misure adottate in applicazione del presente paragrafo e, in particolare, le azioni avviate in conformità delle lettere da a) a d).» |
2) |
All'articolo 3 è aggiunta la lettera c) seguente:
|
3) |
Nell'allegato, alla riga relativa al benomyl, alla colonna B è aggiunta la dicitura «Bulgaria», mentre alla colonna C sono aggiunte le parole «Limitato agli utilizzatori professionali con attrezzatura di protezione adeguata. Vite, pesca, pomodoro e tabacco». |
Articolo 4
La decisione 2006/797/CE è modificata come segue.
1) |
All'articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. In deroga al primo paragrafo e all'articolo 2, la Bulgaria può mantenere in vigore le autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti tetratiocarbonato di sodio per gli impieghi elencati alla colonna C fino al 30 giugno 2009, alle seguenti condizioni:
3. Entro il 31 dicembre di ogni anno lo Stato membro interessato comunica alla Commissione le misure adottate in applicazione dei paragrafi 1 e 2 e, in particolare, le azioni avviate in conformità delle lettere da a) a d) di ciascun paragrafo.» |
2) |
All'articolo 4, il terzo comma è sostituito dal seguente: «Nei casi in cui le autorizzazioni siano ritirate in conformità dell'articolo 3, paragrafo 1, entro il 31 maggio 2010, tale periodo non è posteriore al 30 novembre 2010. Nei casi in cui le autorizzazioni siano revocate in conformità dell'articolo 3, paragrafo 3, entro il 30 giugno 2009, tale termine non è posteriore al 31 dicembre 2009.» |
3) |
Nell'allegato alla decisione 2006/797/CE, il titolo dell'allegato è sostituito dalle parole «Elenco delle autorizzazioni di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 2». Nella riga relativa al tetratiocarbonato di sodio, alla colonna B è aggiunta la dicitura «Bulgaria», mentre alla colonna C sono aggiunte le parole «Disinfezione del suolo in orticoltura e coltura della vite». |
Articolo 5
Il presente regolamento entra in vigore alla data di entrata in vigore del trattato di adesione della Bulgaria e della Romania e con riserva dell'entrata in vigore del medesimo.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2006.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 319 del 23.11.2002, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1335/2005 (GU L 211 del 13.8.2005, pag. 6).
(2) GU L 88 del 28.3.2001, pag. 19.
(3) GU L 322 del 27.11.2002, pag. 53. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1335/2005.
(4) GU L 324 del 23.11.2006, pag. 8.