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Document 32006R1942

    Regolamento (CE) n. 1942/2006 del Consiglio, del 12 dicembre 2006 , che modifica il regolamento (CE) n. 1321/2004 sulle strutture di gestione dei programmi europei di radionavigazione via satellite

    GU L 367 del 22.12.2006, p. 18–20 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    GU L 200M del 1.8.2007, p. 514–516 (MT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 08/11/2010; abrog. impl. da 32010R0912

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1942/oj

    22.12.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 367/18


    REGOLAMENTO (CE) N. 1942/2006 DEL CONSIGLIO

    del 12 dicembre 2006

    che modifica il regolamento (CE) n. 1321/2004 sulle strutture di gestione dei programmi europei di radionavigazione via satellite

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 171,

    vista la proposta della Commissione

    visto il parere del Parlamento europeo (1),

    visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

    considerando quanto segue:

    (1)

    L’impresa comune Galileo è stata istituita dal regolamento (CE) n. 876/2002 (3) per portare a termine la fase di sviluppo e preparare le fasi successive del programma Galileo. Nella situazione attuale del programma, la fase di sviluppo non terminerà prima della fine del 2008.

    (2)

    L’Autorità di vigilanza del GNSS europeo (di seguito l'«Autorità») è stata istituita dal regolamento (CE) n. 1321/2004 (4) al fine di gestire gli interessi pubblici inerenti ai programmi GNSS europei e svolgere il ruolo di autorità di regolamentazione nella fase costitutiva e in quella operativa del programma Galileo.

    (3)

    Nel corso del 2006, l'Autorità è in grado di assumere tutte le attività attualmente svolte dall'impresa comune Galileo, portandole quindi a termine. Una proroga dell'esistenza dell'impresa comune Galileo oltre il 2006 sarebbe quindi inutile e non giustificata in termini di costo/benefici. È opportuno pertanto liquidare l'impresa comune Galileo, previo trasferimento delle sue attività all'Autorità prima del completamento della fase di sviluppo.

    (4)

    È opportuno aggiungere esplicitamente ai compiti affidati all’Autorità quelli affidati all’impresa comune Galileo fino alla sua liquidazione, nonché il compito di svolgere, se del caso e previa decisione del consiglio di amministrazione dell’impresa comune Galileo, le operazioni di liquidazione dell’impresa comune successive al 31 dicembre 2006. È inoltre necessario affidare all’Autorità il compito di realizzare tutte le azioni di ricerca utili per i programmi GNSS europei.

    (5)

    La gestione della fase di sviluppo in sostituzione dell’impresa comune Galileo, tuttavia, non rientra tra i compiti affidati all'Autorità a norma dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1321/2004. Non figurano in tale articolo neppure le attività o i lavori di ricerca che l’Autorità si trovi a dover intraprendere o finanziare, sia nel corso della fase di sviluppo, sia nel corso della fase costitutiva e della fase operativa del programma.

    (6)

    Per garantire la continuità del programma Galileo e un trasferimento adeguato delle attività dall’impresa comune Galileo all’Autorità è opportuno, pertanto, modificare la formulazione dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1321/2004.

    (7)

    D’altra parte, a fini di coerenza, occorrerebbe prevedere che l’Autorità diventi proprietaria dei beni materiali e immateriali detenuti dall’impresa comune Galileo al momento della liquidazione di quest’ultima e non al termine della fase di sviluppo. Occorrerebbe altresì stabilire che l’Autorità sia proprietaria dei beni materiali e immateriali che saranno creati o sviluppati nel corso della fase di sviluppo, successivamente alla liquidazione dell’impresa comune. Inoltre dovrebbero essere predisposte le modalità per il trasferimento.

    (8)

    Inoltre, per evitare eventuali interpretazioni divergenti concernenti il campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1321/2004, occorre precisare che i beni materiali e immateriali creati o sviluppati nel corso della fase costitutiva e della fase operativa da parte del concessionario comprendono quelli creati o sviluppati dai suoi subcontraenti o dalle imprese poste sotto il suo controllo e dai subcontraenti di dette imprese. È opportuno inoltre precisare che la proprietà dei beni comprende il diritto ai marchi di fabbrica e commerciali, nonché tutti gli altri diritti di proprietà di beni immateriali definiti all’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 772/2004 della Commissione, del 27 aprile 2004, relativo all’applicazione dell’articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE a categorie di accordi di trasferimento di tecnologia (5), e all'articolo 2 della convenzione del 14 luglio 1967 istituita dall'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale.

    (9)

    Infine, dato il ruolo fondamentale svolto dall'Agenzia spaziale europea (ESA) nella concezione e nello sviluppo dei sistemi, il che implica l'esame e la conoscenza di tutti gli aspetti connessi con la sicurezza e la protezione di tali sistemi, l'ESA dovrebbe essere rappresentata in qualità di osservatore nel consiglio di amministrazione e nel comitato per la sicurezza e la protezione del sistema. Inoltre conviene prevedere disposizioni analoghe per quanto concerne la rappresentanza del segretario generale/alto rappresentante (SG/AR) nel consiglio di amministrazione.

    (10)

    Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1321/2004,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CE) n. 1321/2004 è modificato come segue:

    1)

    all’articolo 2, paragrafo 1, sono aggiunte le seguenti lettere:

    «k)

    ai fini del completamento della fase di sviluppo del programma Galileo, riprende al più tardi prima della cessazione dell’impresa comune Galileo, i compiti affidati a quest’ultima dagli articoli 2, 3 e 4 dell'allegato del regolamento (CE) n. 876/2002 del Consiglio (6). Si occupa, se del caso e previa decisione del consiglio di amministrazione dell’impresa comune Galileo, delle operazioni di liquidazione dell’impresa comune successive al 31 dicembre 2006;

    l)

    intraprende tutte le azioni di ricerca utili per sviluppare e promuovere i programmi GNSS europei.

    2)

    all'articolo 3, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

    «1.   Dalla data di cessazione dell’impresa comune Galileo, quale indicata all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 876/2002 e all’articolo 20 del suo allegato, l’Autorità diventa proprietaria di tutti i beni materiali e immateriali creati o sviluppati nel corso dell’intera fase di sviluppo, ivi compresi quelli di cui l’impresa comune Galileo era proprietaria a norma dell’articolo 6 dell'allegato di tale regolamento, e quelli creati o sviluppati dall’Agenzia spaziale europea e dalle entità cui tale agenzia o l’impresa comune Galileo hanno affidato le attività di sviluppo del programma.

    2.   L’Autorità è proprietaria di tutti i beni materiali e immateriali creati o sviluppati nel corso della fase costitutiva e della fase operativa da parte del concessionario, beni che comprendono quelli creati o sviluppati dai suoi subcontraenti o dalle imprese poste sotto il suo controllo e dai subcontraenti di suddette imprese.

    3.   Il diritto di proprietà comprende tutti i diritti di proprietà di beni immateriali a norma dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 772/2004 della Commissione, del 27 aprile 2004, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE a categorie di accordi di trasferimento di tecnologia (7), come pure tutti i diritti di beni immateriali di cui all'articolo 2 della convenzione del 14 luglio 1967 istituita dall'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, in particolare il diritto ai marchi di fabbrica e commerciali.

    4.   Le modalità per i trasferimenti dei beni materiali e immateriali di proprietà dell'impresa comune Galileo in conformità dell'articolo 6 del suo statuto, allegato al regolamento (CE) n. 876/2002, saranno stabilite durante la procedura di liquidazione definita all'articolo 21 dell'allegato a detto regolamento.

    5.   L'accordo concluso tra le Autorità e l'Agenzia spaziale europea (ESA), a norma dell'articolo 3 dell'allegato al regolamento (CE) n. 876/2002, può prevedere le modalità dell'esercizio, da parte dell'ESA, a nome dell'Autorità, del diritto di proprietà attribuito all'Autorità dal paragrafo 1.

    6.   Il contratto di concessione può prevedere le modalità dell'esercizio, da parte del concessionario, a nome dell'Autorità, del diritto di proprietà attribuito all'Autorità dal paragrafo 1.

    3)

    all'articolo 3, il paragrafo 3 diventa il paragrafo 7;

    4)

    all'articolo 5, paragrafo 2, è aggiunto il seguente comma:

    «Un rappresentante dell'SG/AR e un rappresentante dell'ESA assistono alle riunioni del consiglio di amministrazione in qualità di osservatori.»;

    5)

    all'articolo 10, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    «1.   Il consiglio di amministrazione istituisce un comitato per la sicurezza e la protezione del sistema composto da un rappresentante per ciascuno Stato membro e da un rappresentante della Commissione, scelti tra esperti riconosciuti in materia di sicurezza. Un rappresentante dell' SG/AR e un rappresentante dell'ESA assistono alle riunioni del comitato in qualità di osservatori.»

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 12 dicembre 2006.

    Per il Consiglio

    La presidente

    S. HUOVINEN


    (1)  Parere del 12 ottobre 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

    (2)  Parere del 26 ottobre 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

    (3)  GU L 138 del 28.5.2002, pag. 1.

    (4)  GU L 246 del 20.7.2004, pag. 1.

    (5)  GU L 123 del 27.4.2004, pag. 11.

    (6)  GU L 138 del 28.5.2002, pag. 1.»;

    (7)  GU L 123 del 27.4.2004, pag. 11.»;


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