Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1929

    Regolamento (CE) n. 1929/2006 del Consiglio, del 23 ottobre 2006 , relativo all’attuazione dell’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l'Uruguay ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, dell'accordo generale sulle tariffe e sul commercio (GATT) del 1994, recante integrazione dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

    GU L 406 del 30.12.2006, p. 8–8 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1929/oj

    30.12.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 406/8


    REGOLAMENTO (CE) n. …/2006 DEL CONSIGLIO

    del 23 ottobre 2006

    relativo all’attuazione dell’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l'Uruguay ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, dell'accordo generale sulle tariffe e sul commercio (GATT) del 1994, recante integrazione dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 133,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (1) ha istituito una nomenclatura delle merci, in seguito denominata «nomenclatura combinata», e ha fissato i dazi convenzionali della tariffa doganale comune.

    (2)

    Con decisione 2006/997/CE (2), relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l’Uruguay, il Consiglio ha approvato, a nome della Comunità, l’accordo sopramenzionato al fine di concludere i negoziati avviati ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT 1994,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L’allegato 7, parte terza, sezione III (Contingenti tariffari OMC che le competenti autorità comunitarie devono aprire) dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 è modificato come segue:

    1)

    al codice NC 0201 30 00 la definizione del contingente tariffario di 4 000 tonnellate di «Carni disossate di alta qualità fresche, refrigerate o congelate: Tagli di carne ottenuti da bovini allevati esclusivamente al pascolo, aventi alla macellazione non più di 460 kg di peso vivo, di qualità speciali o buone, denominati tagli speciali di bovini, contenuti in scatole di cartone “special boxed beef”. Questi tagli sono autorizzati a recare il bollo “s.c.” (special cuts)» è sostituita dalla seguente:

    «Carni bovine disossate di alta qualità fresche, refrigerate o congelate»;

    2)

    alla voce «altre condizioni» sono inseriti i termini seguenti: «Paese fornitore Uruguay».

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Lussemburgo, addì 23 ottobre 2006.

    Per il Consiglio

    Il presidente

    J. E. ENESTAM


    (1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1758/2006 (GU L 335 dell'1.12.2006, pag. 1).

    (2)  Cfr. pag. 10 della presente Gazzetta ufficiale.


    Top