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Document 32006R1918

Regolamento (CE) n. 1918/2006 della Commissione, del 20 dicembre 2006 , recante apertura e gestione di un contingente tariffario di olio d'oliva originario della Tunisia

GU L 365 del 21.12.2006, p. 84–85 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 330M del 9.12.2008, p. 450–451 (MT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; abrogato da 32020R0760

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1918/oj

21.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 365/84


REGOLAMENTO (CE) N. 1918/2006 DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 2006

recante apertura e gestione di un contingente tariffario di olio d'oliva originario della Tunisia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 865/2004 del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dell'olio d'oliva e delle olive da tavola e recante modifica del regolamento (CEE) n. 827/68 (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 3 del protocollo n. 1 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra (2), modificato dall'articolo 3, paragrafo 1, del protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea (3), approvato con decisione del Consiglio 2005/720/CE (4), apre un contingente tariffario di 56 700 tonnellate a dazio zero per le importazioni di olio d'oliva dei codici NC 1509 10 10 e 1509 10 90, interamente ottenuto in Tunisia e trasportato direttamente da questo paese nella Comunità.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli d'importazione (5), si applica ai titoli d'importazione per i periodi contingentali decorrenti dal 1o gennaio 2007.

(3)

Il regolamento (CE) n. 1301/2006 stabilisce, tra l'altro, norme particolareggiate circa la presentazione delle domande, i richiedenti e il rilascio dei titoli. Il regolamento prevede inoltre che il periodo di validità dei titoli scada l'ultimo giorno del periodo contingentale.

(4)

È opportuno che il regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (6), il regolamento (CE) n. 1345/2005 della Commissione, del 16 agosto 2005, recante modalità d'applicazione del regime dei titoli d'importazione nel settore dell'olio d'oliva (7) e il regolamento (CE) n. 1301/2006 si applichino fatte salve le condizioni supplementari e le deroghe previste dal presente regolamento.

(5)

L'approvvigionamento di olio d'oliva del mercato comunitario permette, in linea di massima, di smaltire il quantitativo oggetto del contingente tariffario senza perturbare il mercato purché le importazioni non si concentrino in un breve periodo della campagna di commercializzazione. E' quindi opportuno prevedere che i titoli d'importazione siano rilasciati fra gennaio e ottobre con periodicità mensile.

(6)

Tenuto conto del vantaggio che rappresenta l'applicazione di un dazio zero, è opportuno che l'importo della cauzione relativa ai titoli d'importazione rilasciati nell'ambito dei contingenti tariffari aperti a norma del presente regolamento sia superiore a quello stabilito dal regolamento (CE) n. 1345/2005.

(7)

A fini di chiarezza, è necessario abrogare il regolamento (CE) n. 312/2001 della Commissione, del 15 febbraio 2001, che stabilisce le modalità d'applicazione per l'importazione di olio d'oliva originario della Tunisia e deroga a talune disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1476/95 e (CE) n. 1291/2000 (8).

(8)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le sementi e del comitato di gestione per l'olio di oliva e le olive da tavola,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1291/2000, il regolamento (CE) n. 1345/2005 e il regolamento (CE) n. 1301/2006 si applicano fatte salve le disposizioni del presente regolamento.

Articolo 2

1.   È aperto un contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.4032 per l'importazione nella Comunità europea di olio d'oliva vergine dei codici NC 1509 10 10 e 1509 10 90, interamente ottenuto in Tunisia e trasportato direttamente da questo paese nella Comunità, soggetto alle disposizioni contenute nel presente regolamento. Il volume del contingente è di 56 700 tonnellate. Si applica un dazio dello 0 %.

2.   Il contingente è aperto il 1o gennaio di ogni anno. Per ogni anno e fatto salvo il volume del contingente di cui al paragrafo 1, possono essere rilasciati titoli d'importazione entro i seguenti massimali mensili:

1 000 tonnellate per ognuno dei mesi di gennaio e febbraio,

4 000 tonnellate per il mese di marzo,

8 000 tonnellate per il mese di aprile,

10 000 tonnellate per ognuno dei mesi del periodo compreso fra maggio ed ottobre.

In deroga all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1301/2006, i quantitativi non utilizzati in un mese determinato sono aggiunti a quelli del mese successivo ma non a quelli del secondo mese successivo.

3.   Ai fini della contabilizzazione del quantitativo utilizzato per ciascun mese, la settimana che inizia in un mese e termina nel mese successivo è considerata parte del mese in cui cade il giovedì.

Articolo 3

1.   In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1301/2006, i richiedenti possono presentare una domanda di titolo d'importazione alla settimana, il lunedì o il martedì. Le domande settimanali di titolo trasmesse da un richiedente non possono corrispondere ad un quantitativo superiore al quantitativo mensile massimo indicato all'articolo 2, paragrafo 2, del presente regolamento.

2.   Gli Stati membri notificano settimanalmente alla Commissione, nel giorno lavorativo successivo al martedì, i quantitativi per i quali è stata presentata domanda di titolo. Le notifiche sono ripartite per codice NC.

3.   Le autorità competenti degli Stati membri rilasciano i titoli d'importazione il quarto giorno lavorativo successivo alla fine del periodo di notifica di cui al paragrafo 2.

4.   In deroga all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1345/2005, la cauzione ammonta a 15 EUR per 100 kg di peso netto.

Articolo 4

Il regolamento (CE) n. 312/2001 è abrogato.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 161 del 30.4.2004, pag. 97. Versione rettificata GU L 206 del 9.6.2004, pag. 37.

(2)  GU L 97 del 30.3.1998, pag. 2. Accordo modificato da ultimo dalla decisione 2006/612/CE del Consiglio (GU L 260 del 21.9.2006, pag. 1).

(3)  GU L 278 del 21.10.2005, pag. 3.

(4)  GU L 278 del 21.10.2005, pag. 1.

(5)  GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.

(6)  GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1713/2006 (GU L 321 del 21.11.2006, pag. 11).

(7)  GU L 212 del 17.8.2005, pag. 13.

(8)  GU L 46 del 16.2.2001, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1721/2005 della Commissione (GU L 276 del 21.10.2005, pag. 3).


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