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Document 32006R1862
Commission Regulation (EC) No 1862/2006 of 15 December 2006 amending Regulation (EC) No 622/2003 laying down measures for the implementation of the common basic standards on aviation security (Text with EEA relevance)
Regolamento (CE) n. 1862/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006 , recante modifica del regolamento (CE) n. 622/2003 che stabilisce talune misure di applicazione delle norme di base comuni sulla sicurezza dell’aviazione (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento (CE) n. 1862/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006 , recante modifica del regolamento (CE) n. 622/2003 che stabilisce talune misure di applicazione delle norme di base comuni sulla sicurezza dell’aviazione (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 358 del 16.12.2006, pp. 36–37
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(BG, RO)
No longer in force, Date of end of validity: 19/08/2008; abrog. impl. da 32008R0820
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16.12.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 358/36 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1862/2006 DELLA COMMISSIONE
del 15 dicembre 2006
recante modifica del regolamento (CE) n. 622/2003 che stabilisce talune misure di applicazione delle norme di base comuni sulla sicurezza dell’aviazione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2320/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che istituisce le regole comuni nel settore della sicurezza dell’aviazione civile (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
A norma del regolamento (CE) n. 2320/2002 la Commissione è tenuta ad adottare misure di applicazione delle norme di base comuni per la sicurezza dell’aviazione in tutta la Comunità. Il regolamento (CE) n. 622/2003 della Commissione, del 4 aprile 2003, che stabilisce talune misure di applicazione delle norme di base comuni sulla sicurezza dell’aviazione (2), è stato il primo atto a fissare tali misure. |
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(2) |
È necessario adottare misure volte a precisare le norme di base comuni. |
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(3) |
Per quanto riguarda i portali elettromagnetici per la rilevazione dei metalli (WTMD — Walk-through metal detection equipment), i relativi requisiti operativi dovrebbero essere stabiliti in un atto normativo. Gli standard di prestazione, tuttavia, dovrebbero essere riesaminati periodicamente, almeno ogni due anni, per garantire che continuino a rispecchiare lo sviluppo della tecnologia. |
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(4) |
La normativa sugli standard di prestazione per i portali deve essere considerata come un primo passo nel processo di armonizzazione completa delle specifiche tecniche di tali apparecchiature. Essa dovrebbe essere integrata al più presto stabilendo procedure armonizzate per la classificazione dei portali elettromagnetici per la rilevazione dei metalli, incluse le procedure di test. |
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(5) |
A norma del regolamento (CE) n. 2320/2002 e al fine di prevenire atti di interferenza illecita, le misure stabilite nell’allegato del regolamento (CE) n. 622/2003 dovrebbero esser segrete e non pubblicate. La stessa regola vale necessariamente per tutti gli atti che modificano detto regolamento. |
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(6) |
Il regolamento (CE) n. 622/2003 dovrebbe essere modificato di conseguenza. |
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(7) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la sicurezza dell’aviazione civile, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato del regolamento (CE) n. 622/2003 è modificato in conformità dell’allegato del presente regolamento.
L’articolo 3 del regolamento (CE) n. 622/2003 si applica per quanto riguarda la riservatezza dell’allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2006.
Per la Commissione
Jacques BARROT
Vicepresidente
(1) GU L 355 del 30.12.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 849/2004 (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 1).
(2) GU L 89 del 5.4.2003, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1546/2006 (GU L 286 del 17.10.2006, pag. 6).
ALLEGATO
A norma dell’articolo 1, il presente allegato è riservato e non deve essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.