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Document 32006R1849
Commission Regulation (EC) No 1849/2006 of 14 December 2006 amending Regulation (EC) No 2032/2003 concerning the second phase of the 10-year work programme referred to in Article 16(2) of Directive 98/8/EC of the European Parliament and of the Council concerning the placing of biocidal products on the market (Text with EEA relevance)
Regolamento (CE) n. 1849/2006 della Commissione, del 14 dicembre 2006 , recante modifica del regolamento (CE) n. 2032/2003 relativo alla seconda fase del programma decennale di cui all’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento (CE) n. 1849/2006 della Commissione, del 14 dicembre 2006 , recante modifica del regolamento (CE) n. 2032/2003 relativo alla seconda fase del programma decennale di cui all’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 355 del 15.12.2006, p. 63–71
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(BG, RO)
GU L 314M del 1.12.2007, p. 478–486
(MT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2007; abrog. impl. da 32007R1451
15.12.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 355/63 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1849/2006 DELLA COMMISSIONE
del 14 dicembre 2006
recante modifica del regolamento (CE) n. 2032/2003 relativo alla seconda fase del programma decennale di cui all’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’immissione sul mercato dei biocidi
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (1), in particolare l’articolo 16, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Al fine di garantire un miglior accesso alle informazioni, le relazioni di valutazione devono essere redatte sulla base delle relazioni trasmesse dalle autorità competenti degli Stati membri e per esse devono valere le stesse disposizioni in materia di accesso alle informazioni applicabili alle relazioni delle autorità competenti. Le relazioni di valutazione devono essere elaborate sulla base della relazione originale inviata dall’autorità competente, modificata alla luce di tutti i documenti, le osservazioni e informazioni di cui si è preso atto nel quadro del processo di valutazione. |
(2) |
Per aumentare la certezza del diritto, si deve contemplare la graduale eliminazione, a decorrere dal 1o settembre 2006, dei biocidi contenenti principi attivi oggetto di notifica, che si è deciso di non includere negli allegati I, IA o IB della direttiva 98/8/CE per alcuni o tutti i relativi tipi di prodotti notificati, sia perché ritirati dal programma di revisione sia perché non accettati a seguito della valutazione. |
(3) |
In ottemperanza all’articolo 4 ter del regolamento (CE) n. 2032/2003 della Commissione (2), gli Stati membri hanno esaminato i fascicoli relativi alle domande di proroga del periodo per l’immissione in commercio di biocidi contenenti determinati principi attivi ed hanno accettato quelli ritenuti completi. È pertanto opportuno consentire che i principi attivi inclusi nei fascicoli accettati restino sul mercato dopo il 1o settembre 2006, fino a quando saranno valutati nel quadro del programma di revisione decennale. |
(4) |
Per taluni principi attivi esistenti o combinazioni di tipi di prodotti notificati i partecipanti hanno ritirato le notifiche o non hanno adempiuto agli obblighi loro incombenti al riguardo, e nessun altro operatore economico o Stato membro ha manifestato l’interesse a diventare partecipante entro i termini stabiliti. Gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 2032/2003 devono quindi essere modificati di conseguenza. |
(5) |
In ordine ad uno dei principi attivi figuranti nell’allegato II del regolamento (CE) n. 2032/2003 con il numero CE 404-690-8, si sono omessi due tipi di prodotti, benché fossero stati notificati entro i termini stabiliti dal regolamento (CE) n. 1896/2000 della Commissione, del 7 settembre 2000, concernente la prima fase del programma di cui all’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sui biocidi (3) e dal regolamento (CE) n. 1687/2002 della Commissione, del 25 settembre 2002, relativo a un ulteriore termine di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1896/2000 per la notifica di alcuni principi attivi già in commercio da utilizzare nei biocidi (4). L’allegato II del regolamento (CE) n. 2032/2003 deve quindi essere modificato di conseguenza. |
(6) |
Le denominazioni di taluni principi che rientrano nelle voci BKC e DDAC riportate nell’allegato II del regolamento (CE) n. 2032/2003 figurano anche nell’allegato III del medesimo. Le corrispondenti voci dovrebbero pertanto essere stralciate dall’allegato III del regolamento (CE) n. 2032/2003. |
(7) |
Il regolamento (CE) n. 2032/2003 deve pertanto essere modificato di conseguenza. |
(8) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 2032/2003 è modificato come segue:
1) |
all’articolo 4, paragrafo 2, è aggiunto il seguente comma: «Dopo il 1o settembre 2006, gli Stati membri provvedono affinché i biocidi contenenti principi attivi, notificati ai fini della valutazione nel quadro del programma di revisione, che si è deciso di non includere negli allegati I, IA o IB della direttiva 98/8/CE per alcuni o tutti i relativi tipi di prodotti notificati, non siano più immessi in commercio sul territorio nazionale per i tipi di prodotti interessati, a decorrere dal dodicesimo mese successivo all’entrata in vigore della suddetta decisione, salvo diversamente stabilito nella decisione di non inclusione.»; |
2) |
all’articolo 11 è aggiunto il seguente paragrafo 4: «4. In base ai documenti e alle informazioni di cui all’articolo 27, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE, lo Stato membro relatore redige un’aggiornata relazione dell’autorità competente, il cui documento I da tale momento è considerato la “relazione di valutazione”. Tale relazione di valutazione è sottoposta all’esame del comitato permanente sui biocidi.»; |
3) |
l’articolo 12 è sostituito dal seguente: «Articolo 12 Qualora uno Stato membro relatore presenti la relazione dell’autorità competente, a norma dell’articolo 10, paragrafo 5, del presente regolamento, o qualora in seno al comitato permanente sui biocidi sia messa a punto o aggiornata una relazione di valutazione, la Commissione provvede a renderne disponibile per via elettronica il testo o gli eventuali aggiornamenti, omettendo le informazioni ritenute riservate ai sensi dell’articolo 19 della direttiva 98/8/CE.»; |
4) |
l’allegato II è modificato in conformità dell’allegato I del presente regolamento; |
5) |
l’allegato III è modificato in conformità dell’allegato II del presente regolamento; |
6) |
l’allegato V è modificato in conformità dell’allegato III del presente regolamento; |
7) |
l’allegato VII è modificato in conformità dell’allegato IV del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2006.
Per la Commissione
Stavros DIMAS
Membro della Commissione
(1) GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/50/CE della Commissione (GU L 142 del 30.5.2006, pag. 6).
(2) GU L 307 del 24.11.2003, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1048/2005 (GU L 178 del 9.7.2005, pag. 1).
(3) GU L 228 dell’8.9.2000, pag. 6. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2032/2003 (GU L 307 del 24.11.2003, pag. 1).
(4) GU L 258 del 26.9.2002, pag. 15.
ALLEGATO I
L’allegato II del regolamento (CE) n. 2032/2003 è modificato come segue.
1) |
Le voci relative ai principi attivi elencati qui di seguito sono sostituite nel modo seguente:
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2) |
Sono inserite le voci relative ai seguenti principi attivi:
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3) |
Sono stralciate le voci relative ai seguenti principi attivi:
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ALLEGATO II
L’allegato III del regolamento (CE) n. 2032/2003 è modificato come segue.
1) |
Sono stralciate le voci relative ai seguenti principi attivi:
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2) |
Sono inserite le seguenti voci:
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ALLEGATO III
L’allegato V del regolamento (CE) n. 2032/2003 è modificato come segue.
1) |
Nella parte B, sono stralciate le voci relative ai seguenti principi attivi:
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2) |
Nella parte C, sono stralciate le voci relative ai seguenti principi attivi:
|
3) |
Nella parte D, sono stralciate le voci relative ai seguenti principi attivi:
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ALLEGATO IV
Nell’allegato VII del regolamento (CE) n. 2032/2003 sono stralciate le voci relative ai seguenti principi attivi:
— |
diidrossido di calcio/idrossido di calcio/calcio idrato/calce idrata/calce spenta, |
— |
ossido di calcio/calce/calce viva/quicklime, |
— |
ossido di calcio e magnesio/calce dolomitica, |
— |
idrossido di calcio e magnesio/tetraidrossido di calcio e magnesio/idrato di calce dolomitica. |