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Document 32006R1839

    Regolamento (CE) n. 1839/2006 del Consiglio, del 28 novembre 2006 , relativo all’attuazione dell’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Argentina ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT 1994, recante modifica e integrazione dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

    GU L 355 del 15.12.2006, blz. 1–3 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    GU L 200M del 1.8.2007, blz. 367–369 (MT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

    Juridische status van het document Van kracht

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1839/oj

    15.12.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 355/1


    REGOLAMENTO (CE) N. 1839/2006 DEL CONSIGLIO

    del 28 novembre 2006

    relativo all’attuazione dell’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Argentina ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT 1994, recante modifica e integrazione dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 133,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CEE) n. 2658/87 (1) ha istituito una nomenclatura delle merci, in seguito denominata «nomenclatura combinata», e ha fissato i dazi convenzionali della tariffa doganale comune.

    (2)

    Con decisione 2006/930/CE, del 28 novembre 2006, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Argentina (2), il Consiglio ha approvato l’accordo a nome della Comunità, al fine di concludere i negoziati avviati ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT 1994.

    (3)

    È opportuno pertanto modificare ed integrare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2658/87,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 è modificato con i dazi e integrato con i volumi indicati nell’allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    La parte terza, sezione III, allegato 7 (Contingenti tariffari OMC che le competenti autorità comunitarie devono aprire), è modificato come segue per quanto riguarda il codice NC 0201 30 00:

    a)

    la designazione del contingente tariffario CE di 11 000 tonnellate di «Carni disossate di “alta qualità”: tagli di carne ottenuti da bovini di età compresa tra 22 e 24 mesi, con due incisivi permanenti, allevati esclusivamente al pascolo, aventi alla macellazione non più di 460 kg di peso vivo, di qualità speciali o buone, denominati tagli speciali di bovini, contenuti in scatole di cartone “Special boxed beef”; questi tagli sono autorizzati a recare il bollo “s.c”. (special cuts)» è sostituita da «Carni disossate di bovini di alta qualità, fresche o refrigerate»;

    b)

    alla voce «Altre condizioni» è inserita la dicitura: «Paese fornitore: Argentina».

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 28 novembre 2006.

    Per il Consiglio

    Il presidente

    E. HEINÄLUOMA


    (1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1549/2006 (GU L 301 del 31.10.2006, pag. 1).

    (2)  Cfr. pag. 91 della presente Gazzetta ufficiale.


    ALLEGATO

    In deroga alle regole d’interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha valore meramente indicativo in quanto, nel contesto del presente allegato, le concessioni sono determinate sulla base dei codici NC esistenti al momento dell’adozione del presente regolamento. Laddove vengono indicati codici NC «ex», le concessioni sono determinate dall’applicazione combinata del codice NC e della corrispondente designazione.

    Parte seconda

    Tabella dei dazi

    Codice NC

    Designazione delle merci

    Aliquota del dazio

    0304 20 94

    Filetti di pesce congelati escluso il pesce d’acqua dolce

    Aliquota ridotta pari all’11,4 % (1)

    0303 79 98

    Altri pesci di mare congelati, eccetto filetti e altra carne di pesce alla voce 0304, eccetto fegati e uova

    Aliquota ridotta pari al 12,4 % (1)

    Numero voce tariffaria ex

    0202 20 30

    0202 30

    0206 29 91

    Carni di animali della specie bovina, congelate: busti e quarti anteriori, disossate

    Frattaglie commestibili di animali della specie bovina, congelate: pezzi detti “onglets” e “hampes”.

    Carni destinate alla trasformazione.

    Esecuzione tramite Regolamento (CE) n. 267/2006

    Voce tariffaria

    0402 10 19

    Latte scremato in polvere

    Aumento di 537 tonnellate (erga omnes) del contingente tariffario comunitario

    Numero voce tariffaria ex

    0808 10 80

    Mele

    Aumento di 96 tonnellate (erga omnes) del contingente tariffario comunitario

    Numero voce tariffaria ex

    1005 10 90

    1005 90 00

    Granturco

    Esecuzione tramite Regolamento (CE) n. 711/2006

    Voci tariffarie

    2009 11 11

    2009 11 19

    2009 19 11

    2009 19 19

    2009 29 11

    2009 29 19

    2009 39 11

    2009 39 19

    2009 49 11

    2009 49 19

    2009 79 11

    2009 79 19

    2009 80 11

    2009 80 19

    2009 80 34

    2009 80 35

    2009 80 36

    2009 80 38

    2009 90 11

    2009 90 19

    2009 90 21

    2009 90 29

    Succhi di frutta

    Esecuzione tramite Regolamento (CE) n. 711/2006

    Numero voce tariffaria ex

    2204 29 65

    2204 29 75

    Vino

    Apertura di un contingente tariffario di 20 000 hl (erga omnes), con un dazio contingentale di 8 EUR/hl

    Numero voce tariffaria ex

    2204 21 79

    2204 21 80

    Vino

    Apertura di un contingente tariffario di 40 000 hl (erga omnes), con un dazio contingentale di 10 EUR/hl

    Voce tariffaria

    2205 90 10

    Vermut o Vermouth o Vermout:

    Apertura di un contingente tariffario di 13 810 hl (erga omnes), con un dazio contingentale di 7 EUR/hl

    A tutte le summenzionate linee tariffarie si applicano le esatte designazioni tariffarie della CE 15.


    (1)  L’aliquota ridotta sopra indicata deve essere applicata per tre anni o fino a quando l’applicazione dei risultati del programma di Doha per lo sviluppo porterà al raggiungimento del livello tariffario suindicato, se quest’ultima ipotesi si realizza per prima.

    A tutte le summenzionate linee tariffarie si applicano le esatte designazioni tariffarie della CE 15.


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