Dit document is overgenomen van EUR-Lex
Document 32006R1839
Council Regulation (EC) No 1839/2006 of 28 November 2006 concerning the implementation of the Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Community and the Argentine Republic pursuant to Article XXIV:6 of GATT 1994, amending and supplementing Annex I to Regulation (EEC) No 2658/87 on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff
Regolamento (CE) n. 1839/2006 del Consiglio, del 28 novembre 2006 , relativo all’attuazione dell’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Argentina ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT 1994, recante modifica e integrazione dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune
Regolamento (CE) n. 1839/2006 del Consiglio, del 28 novembre 2006 , relativo all’attuazione dell’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Argentina ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT 1994, recante modifica e integrazione dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune
GU L 355 del 15.12.2006, blz. 1–3
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(BG, RO, HR)
GU L 200M del 1.8.2007, blz. 367–369
(MT)
Van kracht
15.12.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 355/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1839/2006 DEL CONSIGLIO
del 28 novembre 2006
relativo all’attuazione dell’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Argentina ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT 1994, recante modifica e integrazione dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 133,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 (1) ha istituito una nomenclatura delle merci, in seguito denominata «nomenclatura combinata», e ha fissato i dazi convenzionali della tariffa doganale comune. |
(2) |
Con decisione 2006/930/CE, del 28 novembre 2006, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Argentina (2), il Consiglio ha approvato l’accordo a nome della Comunità, al fine di concludere i negoziati avviati ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT 1994. |
(3) |
È opportuno pertanto modificare ed integrare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2658/87, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 è modificato con i dazi e integrato con i volumi indicati nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
La parte terza, sezione III, allegato 7 (Contingenti tariffari OMC che le competenti autorità comunitarie devono aprire), è modificato come segue per quanto riguarda il codice NC 0201 30 00:
a) |
la designazione del contingente tariffario CE di 11 000 tonnellate di «Carni disossate di “alta qualità”: tagli di carne ottenuti da bovini di età compresa tra 22 e 24 mesi, con due incisivi permanenti, allevati esclusivamente al pascolo, aventi alla macellazione non più di 460 kg di peso vivo, di qualità speciali o buone, denominati tagli speciali di bovini, contenuti in scatole di cartone “Special boxed beef”; questi tagli sono autorizzati a recare il bollo “s.c”. (special cuts)» è sostituita da «Carni disossate di bovini di alta qualità, fresche o refrigerate»; |
b) |
alla voce «Altre condizioni» è inserita la dicitura: «Paese fornitore: Argentina». |
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 28 novembre 2006.
Per il Consiglio
Il presidente
E. HEINÄLUOMA
(1) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1549/2006 (GU L 301 del 31.10.2006, pag. 1).
(2) Cfr. pag. 91 della presente Gazzetta ufficiale.
ALLEGATO
In deroga alle regole d’interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha valore meramente indicativo in quanto, nel contesto del presente allegato, le concessioni sono determinate sulla base dei codici NC esistenti al momento dell’adozione del presente regolamento. Laddove vengono indicati codici NC «ex», le concessioni sono determinate dall’applicazione combinata del codice NC e della corrispondente designazione.
Parte seconda Tabella dei dazi |
||
Codice NC |
Designazione delle merci |
Aliquota del dazio |
0304 20 94 |
Filetti di pesce congelati escluso il pesce d’acqua dolce |
Aliquota ridotta pari all’11,4 % (1) |
0303 79 98 |
Altri pesci di mare congelati, eccetto filetti e altra carne di pesce alla voce 0304, eccetto fegati e uova |
Aliquota ridotta pari al 12,4 % (1) |
Numero voce tariffaria ex 0202 20 30 0202 30 0206 29 91 |
Carni di animali della specie bovina, congelate: busti e quarti anteriori, disossate Frattaglie commestibili di animali della specie bovina, congelate: pezzi detti “onglets” e “hampes”. Carni destinate alla trasformazione. |
Esecuzione tramite Regolamento (CE) n. 267/2006 |
Voce tariffaria 0402 10 19 |
Latte scremato in polvere |
Aumento di 537 tonnellate (erga omnes) del contingente tariffario comunitario |
Numero voce tariffaria ex 0808 10 80 |
Mele |
Aumento di 96 tonnellate (erga omnes) del contingente tariffario comunitario |
Numero voce tariffaria ex 1005 10 90 1005 90 00 |
Granturco |
Esecuzione tramite Regolamento (CE) n. 711/2006 |
Voci tariffarie 2009 11 11 2009 11 19 2009 19 11 2009 19 19 2009 29 11 2009 29 19 2009 39 11 2009 39 19 2009 49 11 2009 49 19 2009 79 11 2009 79 19 2009 80 11 2009 80 19 2009 80 34 2009 80 35 2009 80 36 2009 80 38 2009 90 11 2009 90 19 2009 90 21 2009 90 29 |
Succhi di frutta |
Esecuzione tramite Regolamento (CE) n. 711/2006 |
Numero voce tariffaria ex 2204 29 65 2204 29 75 |
Vino |
Apertura di un contingente tariffario di 20 000 hl (erga omnes), con un dazio contingentale di 8 EUR/hl |
Numero voce tariffaria ex 2204 21 79 2204 21 80 |
Vino |
Apertura di un contingente tariffario di 40 000 hl (erga omnes), con un dazio contingentale di 10 EUR/hl |
Voce tariffaria 2205 90 10 |
Vermut o Vermouth o Vermout: |
Apertura di un contingente tariffario di 13 810 hl (erga omnes), con un dazio contingentale di 7 EUR/hl |
A tutte le summenzionate linee tariffarie si applicano le esatte designazioni tariffarie della CE 15. |
(1) L’aliquota ridotta sopra indicata deve essere applicata per tre anni o fino a quando l’applicazione dei risultati del programma di Doha per lo sviluppo porterà al raggiungimento del livello tariffario suindicato, se quest’ultima ipotesi si realizza per prima.
A tutte le summenzionate linee tariffarie si applicano le esatte designazioni tariffarie della CE 15.