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Document 32006R1830

    Regolamento (CE) n. 1830/2006 della Commissione, del 13 dicembre 2006 , recante modifica del regolamento (CE) n. 2092/2004 recante modalità di applicazione del contingente tariffario all’importazione di carni bovine disossate ed essiccate originarie della Svizzera

    GU L 354 del 14.12.2006, p. 3–4 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    GU L 312M del 22.11.2008, p. 179–180 (MT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 18/02/2013; abrogato da 32013R0082

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1830/oj

    14.12.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 354/3


    REGOLAMENTO (CE) N. 1830/2006 DELLA COMMISSIONE

    del 13 dicembre 2006

    recante modifica del regolamento (CE) n. 2092/2004 recante modalità di applicazione del contingente tariffario all’importazione di carni bovine disossate ed essiccate originarie della Svizzera

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), in particolare l'articolo 32, paragrafo 1, primo comma,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 2092/2004 della Commissione (2) apre un contingente tariffario su base pluriennale per l'importazione in esenzione da dazi di 1 200 tonnellate di carni bovine disossate ed essiccate del codice NC ex 0210 20 90 originarie della Svizzera, per periodi compresi tra il 1o gennaio e il 31 dicembre.

    (2)

    Il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (3) si applica ai titoli di importazione per i periodi contingentali decorrenti dal 1o gennaio 2007. Il regolamento (CE) n. 1301/2006 stabilisce in particolare le modalità relative alle domande di titoli di importazione, alla qualità del richiedente e al rilascio dei titoli. Il medesimo regolamento prevede che i contingenti tariffari siano aperti per un periodo di 12 mesi consecutivi e limita il periodo di validità dei titoli all'ultimo giorno del periodo contingentale. È opportuno che le disposizioni del regolamento (CE) n. 1301/2006 si applichino ai titoli di importazione rilasciati a norma del regolamento (CE) n. 2092/2004, fatte salve eventuali condizioni o deroghe supplementari ivi previste. Poiché il regolamento (CE) n. 2092/2004 prevede che il contingente di cui trattasi sia gestito sulla base di certificati di autenticità rilasciati dalle autorità svizzere e di titoli di importazione, occorre conformare ove necessario le disposizioni del regolamento (CE) n. 2092/2004 alle disposizioni contenute nei capi I ed III del regolamento (CE) n. 1301/2006.

    (3)

    Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2092/2004.

    (4)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CE) n. 2092/2004 è così modificato:

    1)

    All'articolo 1, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

    «È aperto ogni anno un contingente tariffario comunitario per l'importazione in esenzione da dazi di carni bovine disossate ed essiccate del codice NC ex 0210 20 90 originarie della Svizzera, per un quantitativo annuale di 1 200 tonnellate, per periodi compresi tra il 1o gennaio e il 31 dicembre (di seguito “il contingente”).»

    2)

    All'articolo 2, paragrafo 2, il secondo comma è soppresso.

    3)

    L'articolo 5 è sostituito dal seguente testo:

    «Articolo 5

    I certificati di autenticità e i titoli di importazione sono validi tre mesi a decorrere dalla data del rispettivo rilascio.»

    4)

    L'articolo 6 è sostituito dal seguente testo:

    «Articolo 6

    Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, si applicano le disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1291/2000 e (CE) n. 1445/95, nonché le disposizioni di cui ai capi I ed III del regolamento (CE) n. 1301/2006.»

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2006.

    Per la Commissione

    Mariann FISCHER BOEL

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

    (2)  GU L 362 del 9.12.2004, pag. 4.

    (3)  GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.


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