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Document 32006R1822

Regolamento (CE) n. 1822/2006 della Commissione, del 12 dicembre 2006 , che modifica il regolamento (CE) n. 1555/96 per quanto riguarda i livelli limite per l’applicazione dei dazi addizionali per le pere, i limoni, le mele e le zucchine

GU L 351 del 13.12.2006, p. 7–8 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2007; abrog. impl. da 32007R0480

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1822/oj

13.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 351/7


REGOLAMENTO (CE) N. 1822/2006 DELLA COMMISSIONE

del 12 dicembre 2006

che modifica il regolamento (CE) n. 1555/96 per quanto riguarda i livelli limite per l’applicazione dei dazi addizionali per le pere, i limoni, le mele e le zucchine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996 relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), in particolare l’articolo 33, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1555/96 della Commissione, del 30 luglio 1996, recante modalità d’applicazione del regime relativo all’applicazione dei dazi all’importazione addizionali nel settore degli ortofrutticoli (2), prevede la sorveglianza delle importazioni dei prodotti indicati nel relativo allegato. Detta sorveglianza si effettua secondo le modalità previste all’articolo 308 quinquies del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (3).

(2)

Ai fini dell’applicazione dell’articolo 5, paragrafo 4, dell’accordo sull’agricoltura (4) concluso nell’ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay Round e sulla base dei più recenti dati disponibili per il 2003, il 2004 e il 2005, è opportuno modificare i livelli limite per l’applicazione dei dazi addizionali per le pere, i limoni, le mele e le zucchine.

(3)

Il regolamento (CE) n. 1555/96 deve essere modificato di conseguenza.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento (CE) n. 1555/96 è sostituito dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione (GU L 7 dell’11.1.2003, pag. 64).

(2)  GU L 193 del 3.8.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1619/2006 (GU L 300 del 31.10.2006, pag. 11).

(3)  GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 402/2006 (GU L 70 del 9.3.2006, pag. 35).

(4)  GU L 336 del 23.12.1994, pag. 22.


ALLEGATO

«ALLEGATO

Fatte salve le regole per l’interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è considerata puramente indicativa. Il campo di applicazione dei dazi addizionali è determinato, nell’ambito del presente allegato, sulla base dei codici NC vigenti alla data di adozione del presente regolamento.

Numero d’ordine

Codice NC

Designazione delle merci

Periodo di applicazione

Livelli limite

(tonnellate)

78.0015

0702 00 00

Pomodori

dal 1o ottobre al 31 maggio

260 852

78.0020

dal 1o giugno al 30 settembre

18 281

78.0065

0707 00 05

Cetrioli

dal 1o maggio al 31 ottobre

9 278

78.0075

dal 1o novembre al 30 aprile

16 490

78.0085

0709 10 00

Carciofi

dal 1o novembre al 30 giugno

5 770

78.0100

0709 90 70

Zucchine

dal 1o gennaio al 31 dicembre

37 250

78.0110

0805 10 20

Arance

dal 1o dicembre al 31 maggio

271 744

78.0120

0805 20 10

Clementine

dal 1o novembre a fine febbraio

116 637

78.0130

0805 20 30

0805 20 50

0805 20 70

0805 20 90

Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); wilking e ibridi simili di agrumi

dal 1o novembre a fine febbraio

91 359

78.0155

0805 50 10

Limoni

dal 1o giugno al 31 dicembre

324 362

78.0160

dal 1o gennaio al 31 maggio

35 247

78.0170

0806 10 10

Uve da tavola

dal 21 luglio al 20 novembre

189 604

78.0175

0808 10 80

Mele

dal 1o gennaio al 31 agosto

1 026 501

78.0180

dal 1o settembre al 31 dicembre

51 941

78.0220

0808 20 50

Pere

dal 1o gennaio al 30 aprile

309 624

78.0235

dal 1o luglio al 31 dicembre

45 069

78.0250

0809 10 00

Albicocche

dal 1o giugno al 31 luglio

4 569

78.0265

0809 20 95

Ciliege, diverse dalle ciliege acide

dal 21 maggio al 10 agosto

46 088

78.0270

0809 30

Pesche, comprese le pesche noci

dall’11 giugno al 30 settembre

17 411

78.0280

0809 40 05

Prugne

dall’11 giugno al 30 settembre

11 155»


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